Cassazione Civile, Ordinanza n. 22980/2025 del 09/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La struttura privata aveva erogato prestazioni sanitarie nel 2017 in favore del servizio sanitario regionale sulla base di un rapporto contrattuale riferito all’anno 2016, operante in prorogatio. Chiedeva il pagamento della differenza tra il budget concordato per il 2016 e quanto effettivamente corrisposto, oltre a una somma ulteriore a titolo di indebito arricchimento per prestazioni rese oltre budget. La Corte d’appello aveva ritenuto che le clausole del contratto 2016 imponessero il rispetto dei tetti di spesa progressivamente determinati e che, una volta fissato nel 2017 un nuovo tetto di spesa più basso, la struttura non potesse pretendere il corrispettivo secondo il budget 2016. Nel ricorso per cassazione la struttura deduceva, da un lato, omesso esame di fatti decisivi e falsa applicazione delle clausole contrattuali, sostenendo che il contratto 2017 non fosse stato concluso, che il decreto commissariale non avesse fissato un tetto individuale e che non vi fosse stata prova di un rifiuto alla stipula; dall’altro, violazione dell’art. 2041 c.c., assumendo che l’azione di indebito arricchimento fosse ammissibile perché il nuovo tetto non sarebbe stato comunicato e non vi sarebbe stato un arricchimento 'imposto'.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sul contratto fossero generiche, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e non individuassero correttamente una violazione delle regole ermeneutiche contrattuali. Ha inoltre osservato che le circostanze lamentate come omesse erano state in realtà considerate dalla Corte d’appello, mentre i profili dedotti attenevano a interpretazione degli atti o a valutazione delle prove, non sindacabili nei termini prospettati ex art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., la Corte ha reputato la decisione conforme alla giurisprudenza consolidata, secondo cui l’azione non è esperibile nei casi di prestazioni extra budget rese nell’ambito di un rapporto che già disciplina e condiziona le prestazioni al rispetto dei tetti di spesa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base del contratto tra struttura accreditata e azienda sanitaria per l’erogazione di prestazioni nel SSN.
indicato come rito introduttivo del giudizio di primo grado.
il motivo è ritenuto inammissibile perché le doglianze non integrano un omesso esame di un fatto decisivo, ma tendono a rivalutare il merito e l’interpretazione degli atti.
richiamato per evidenziare che eventuali censure sull’erroneo governo delle prove avrebbero dovuto essere formulate diversamente.
richiamato in relazione all’erronea utilizzazione di prove asseritamente inesistenti.
l’azione di arricchimento senza causa è esclusa quando l’arricchimento della pubblica amministrazione deriva da prestazioni extra budget rese nell’ambito di un rapporto già regolato e condizionato dai tetti di spesa.
fondamento dell’inammissibilità del secondo motivo per conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di legittimità.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
usato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
menzionato in relazione al rimedio esperibile in caso di errore di fatto sulla percezione delle prove.
Massime di principio
- Quando un contratto di accreditamento o di erogazione sanitaria prevede l’accettazione dei tetti di spesa progressivamente determinati, il successivo tetto fissato dall’amministrazione si applica al rapporto anche in assenza di un nuovo contratto, se il precedente assetto lo prevede espressamente o per relationem.
- In sede di legittimità, non è ammissibile mascherare una richiesta di rivalutazione del merito come censura per omesso esame di un fatto decisivo: il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi non valutati, non la lettura degli atti o l’apprezzamento delle prove.
- Per contestare un’interpretazione contrattuale occorre dedurre specificamente la violazione delle regole legali di ermeneutica e indicare quali canoni siano stati disattesi; non basta contrapporre una diversa lettura plausibile del testo.
- L’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. non è esperibile contro la pubblica amministrazione quando il vantaggio patrimoniale derivi da prestazioni rese in esecuzione di un rapporto già regolato, e le prestazioni eccedano i limiti economici previsti dal sistema dei tetti di spesa.
- La mancata conclusione di un nuovo contratto non consente, di per sé, di pretendere la remunerazione delle prestazioni sulla base del precedente budget se il rapporto originario imponeva comunque il rispetto dei nuovi limiti di spesa stabiliti dall’amministrazione.
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