Cassazione Civile, Ordinanza n. 34631/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per sanzione amministrativa da violazione del codice della strada, deducendo di non avere mai ricevuto la notificazione del verbale di accertamento presupposto. Il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività; il Tribunale, invece, aveva ritenuto tempestiva l’opposizione ma aveva rigettato l’appello perché la parte si era limitata a contestare la mancata notificazione del verbale senza svolgere censure sul merito della pretesa sanzionatoria. In cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 7 d.lgs. 150/2011, 201 d.lgs. 285/1992 e 139 c.p.c., sostenendo che, quando si impugna la cartella per far valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto, non è necessario contestare anche il merito della sanzione, poiché quel merito non è stato conosciuto proprio per effetto della mancata notificazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel caso di cartella di pagamento fondata su verbale di accertamento per violazioni al codice della strada non notificato, l’opposizione proposta contro la sola cartella può essere limitata alla deduzione del vizio della notificazione del verbale presupposto. Non grava sul destinatario l’onere di proporre anche contestazioni di merito sulla pretesa sanzionatoria, perché l’oggetto dell’impugnazione è il solo atto ricevuto e la mancata notifica del verbale costituisce fatto estintivo/impeditivo della pretesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato per la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore
richiamato come base dell’opposizione proposta avverso la cartella
la Corte lo individua come rito/mezzo di tutela esperibile per dedurre l’omessa, tardiva o invalida notificazione del verbale di accertamento
richiamato per distinguere l’ipotesi dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione non notificata, nella quale possono essere recuperate anche le difese sul merito
art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992
richiamato tra le norme violate; la notificazione tempestiva e valida del verbale è considerata fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria
richiamato tra le norme violate in tema di notificazione
evocato implicitamente quando la Corte afferma che l’amministrazione è onerata della prova della tempestiva e valida notificazione del verbale, quale fatto costitutivo della pretesa
Massime di principio
- Quando una cartella esattoriale fondata su verbale di accertamento per violazione del codice della strada viene impugnata per omessa o invalida notificazione del verbale presupposto, l’opposizione può concentrarsi esclusivamente su quel vizio notificatorio.
- In tale ipotesi non è necessario che l’opponente svolga anche difese di merito contro la pretesa sanzionatoria, perché quel merito non è stato portato a conoscenza del destinatario e non può essergli imposto di contestarlo.
- La rituale e tempestiva notificazione del verbale di accertamento costituisce fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria; se l’amministrazione non ne prova la regolarità, la pretesa deve considerarsi estinta.
- L’azione proposta contro la cartella per far valere il difetto di notifica del verbale è recuperatoria solo della possibilità di eccepire il vizio della notificazione, non anche delle difese sostanziali contro la sanzione.
- È diverso il caso dell’opposizione avverso una cartella emessa su ordinanza-ingiunzione non notificata, in cui possono essere recuperate anche le difese sul merito della pretesa sanzionatoria.
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