Cassazione Civile, Ordinanza n. 34507/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
La controversia origina da un decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale in favore di un avvocato difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma il Tribunale l’ha dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo che la comunicazione del provvedimento fosse comunque avvenuta e che non fosse dimostrato il rispetto del termine di trenta giorni. La Procura ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del sistema SICID non provassero l’effettiva comunicazione nelle forme di legge; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che il giudice non avrebbe considerato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea e che non spettasse al Pubblico Ministero provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché il ricorso si limitava a enunciare i motivi senza ricostruire chiaramente la vicenda processuale. Inoltre, ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione del Tribunale era conforme all’orientamento della Corte: l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in difetto, opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. La Corte ha quindi confermato l’inammissibilità dell’opposizione per tardività. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, e nessun ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Rimedio di opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede il decreto di pagamento del compenso al difensore e la sua comunicazione al difensore e alle parti, incluso il pubblico ministero.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
"sono regolate dal rito sommario"
Le opposizioni in materia di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario; il decreto di liquidazione è assimilato a un’ordinanza appellabile ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c.
Richiamato per l’equiparazione del provvedimento impugnabile all’ordinanza del giudice monocratico appellabile.
In mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione del decreto.
Invocato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto.
Invocato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova in ordine alla comunicazione e alla conoscibilità dell’atto.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.
Il ricorso è inammissibile se la decisione impugnata è conforme all’interpretazione della Corte di cassazione.
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiamato in relazione alla definizione camerale dell’inammissibilità.
Richiamato per la trattazione e definizione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Esclusa l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca la sommaria esposizione dei fatti di causa e il contenuto dell’atto non consente di ricostruire chiaramente la vicenda sostanziale e processuale.
- L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione mancano, opera il termine lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c.
- Ai fini della tempestività dell’opposizione non è sufficiente contestare la ritualità della comunicazione se la decisione di merito è comunque conforme al principio per cui, in difetto di notifica o comunicazione, il termine decorre dalla pubblicazione del decreto.
- Quando il provvedimento impugnato è conforme all’interpretazione consolidata della Corte di cassazione, il ricorso non supera il vaglio di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sul riparto dell’onere probatorio non può condurre all’accoglimento se, anche prescindendo dal tema della comunicazione rituale, la tardività dell’impugnazione risulta comunque integrata per decorso del termine lungo.
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