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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20859/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

L'ente pubblico aveva chiesto l'ammissione al passivo per oltre 162 milioni di euro, fondando la pretesa su un rapporto concessorio relativo alla gestione di impianti di trattamento rifiuti e termovalorizzazione in Calabria. La domanda comprendeva sia crediti negoziali asseritamente derivanti dalla convenzione, dall'ordine di concessione e dall'atto di sottomissione, sia voci risarcitorie per l'inadempimento della concessionaria agli obblighi di assicurare il funzionamento degli impianti, eseguire manutenzioni, consegnare gli impianti in buono stato, sostenere spese per chiusura e post-gestione di discariche, rimborsare indennizzi e costi tecnici. Il tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo ritenendo, per varie poste, mancante la prova dell'esistenza dei crediti, della loro imputabilità alla fallita e del loro ammontare, nonché inammissibili le richieste istruttorie. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto: violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio motivazionale per non avere il tribunale considerato documenti e note amministrative che proverebbero l'inadempimento della concessionaria; violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere probatorio; violazione della clausola contrattuale sull'obbligo di restituzione degli impianti in buono stato; violazione delle norme ambientali sulla gestione post-operativa delle discariche; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una voce di costo post mortem; nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la valutazione delle prove documentali. La procedura ha resistito eccependo anche difetto di legittimazione passiva della società fallita, mentre è intervenuta nel giudizio di legittimità la società assuntrice del concordato fallimentare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, attività non consentita in cassazione se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. Il tribunale aveva esaminato le circostanze decisive e motivato in modo non apparente, ritenendo insussistenti o non provati sia gli obblighi asseritamente violati sia i danni dedotti. La Corte ha inoltre escluso che vi fosse una violazione dell'art. 2697 c.c., poiché il giudice di merito non aveva invertito l'onere della prova ma aveva ritenuto non assolto quello gravante sull'opponente; ha chiarito che gli artt. 115 e 116 c.p.c. non risultavano violati perché la critica investiva soltanto la valutazione del materiale probatorio. È stata anche respinta l'istanza implicita di partecipazione dell'assuntore del concordato, ritenuta inammissibile nel giudizio di cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del fallimento e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; non è invece censurabile in cassazione la mera valutazione comparativa delle prove acquisite

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non la valuta secondo il regime normativo; non se ci si duole soltanto del modo in cui il prudente apprezzamento è stato esercitato

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione sussiste solo se l'onere probatorio è stato addossato alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito della prova

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non per il mancato esame di singoli elementi istruttori

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia richiede il mancato esame di una domanda o eccezione; non ricorre quando la decisione, sia pure sinteticamente, rigetti la pretesa esaminandone il nucleo essenziale

  • art. 1453 c.c.

    richiamato nel contesto della risoluzione della convenzione per inadempimento, con conseguente irrilevanza della pretesa di ottenere l'adempimento della prestazione incompatibile con la risoluzione

  • art. 148 l.fall.

    richiamato per spiegare la necessaria riunione procedurale dei fallimenti della società e del socio illimitatamente responsabile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 5 della l. n. 225/1992

    richiamato solo per la nomina del commissario delegato nell'ambito dell'emergenza rifiuti

  • artt. 12 e 13 d.lgs. n. 36/2003

    invocati dalla ricorrente in tema di gestione post-operativa delle discariche, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 10 della convenzione del 17/10/2000

    invocato come clausola che imponeva la consegna degli impianti in buono stato al termine della concessione

  • art. 14 dell'atto di sottomissione del 31/10/2003

    invocato per il rimborso al concedente dell'importo da corrispondere al concessionario del sistema Calabria Nord

  • art. 192 d.lgs. n. 152/2006

    richiamato dalla ricorrente quale base dei poteri sostitutivi esercitati per la messa in sicurezza ambientale

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato con riferimento a un'istanza di esibizione documentale ritenuta inammissibile perché esplorativa

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, poiché il controllo della Cassazione è limitato ai vizi tipizzati e non al riesame del merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non ricorre se si contesta l'apprezzamento, ritenuto errato, delle prove offerte.
  • Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l'omessa considerazione di singoli documenti o risultanze istruttorie quando il fatto principale sia stato comunque esaminato.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la maggiore attendibilità assegnata dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre, trattandosi di attività riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • Una pretesa di ammissione al passivo fondata su inadempimento contrattuale e risarcimento del danno richiede la prova sia del titolo sia dell'effettiva esistenza, imputabilità e quantificazione del pregiudizio allegato.
  • Nel giudizio di cassazione non è ammessa la partecipazione del successore a titolo particolare nel diritto controverso in mancanza di una previsione normativa che consenta l'intervento del terzo in tale fase processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoOpposizioni esecutiveTransazioneInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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