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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 9182 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorsi contestavano le sentenze della CTR della Campania, depositate il 2 luglio 2012, che avevano confermato gli avvisi di accertamento relativi al 2005: maggiore IRAP e IVA per la società e maggiore IRPEF per i soci, per imputazione pro quota del reddito societario. Gli accertamenti, fondati sul verbale della Guardia di Finanza, traevano origine dalla divergenza tra rimanenze finali 2005 e iniziali 2006, ritenuta indice di merci vendute senza contabilizzazione. I ricorrenti sostenevano, in sintesi: che i giudizi di società e soci avrebbero dovuto essere riuniti nei gradi di merito, a pena di nullità per violazione del litisconsorzio necessario; che l'appello aveva introdotto una contestazione nuova, riferita agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 441/1997; e che il deterioramento delle merci dovuto a un allagamento giustificava la differenza di magazzino, senza necessità di verificarne il contenuto degli scatoloni. Le merci danneggiate erano state segnalate nel verbale assembleare dell'agosto 2007 e in una relazione allegata al bilancio al 31 dicembre 2006, benché l'evento fosse avvenuto nel 2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i quattro ricorsi per connessione e li ha respinti. Ha escluso la nullità per mancata riunione nei gradi di merito: pur formalmente separati, i giudizi erano stati trattati e decisi in modo sostanzialmente unitario, nella stessa sezione e udienza, con difese coordinate e senza pregiudizio del contraddittorio. Ha respinto anche la censura di novità della questione relativa al D.P.R. n. 441/1997, ritenendo che essa desse veste giuridica alla giustificazione già discussa in merito; ha inoltre rilevato che il ricorso non indicava puntualmente il passaggio dell'avviso asseritamente innovato. Nel merito, ha ritenuto che il deterioramento e la perdita di valore delle merci siano assimilabili alla loro distruzione e che, per superare la presunzione di cessione, occorrano gli adempimenti previsti dalla disciplina, compresa la dichiarazione sostitutiva entro 30 giorni dall'evento o dalla sua conoscenza, in mancanza di atto pubblico. Le comunicazioni effettuate nel 2007 e nel bilancio 2006, riferite a un evento del 2005, erano tardive e non sufficienti. Restano quindi confermati gli accertamenti; nulla sulle spese, poiché l’Agenzia si era costituita solo per l’udienza e non era comparsa. La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 14, commi 1 e 2, lett. b)

    Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

    Nelle controversie sul reddito di società di persone e sulla sua imputazione ai soci, società e soci sono normalmente litisconsorti necessari, salvo questioni personali. Tuttavia, se i giudizi formalmente separati sono stati sostanzialmente trattati e decisi come un'unica causa, la Cassazione può riunirli senza disporre la nullità e il rinvio.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 5

    l'unità dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone o delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle medesime, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali

    La rettifica del reddito di una società di persone e l’imputazione del reddito ai soci costituiscono, di regola, un accertamento unitario: la controversia coinvolge la società e tutti i soci, a meno che un socio faccia valere una questione personale.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    La divergenza contabile tra rimanenze iniziali e finali può costituire il presupposto per la determinazione induttiva del reddito; nel caso concreto ha consentito all’Ufficio di presumere la vendita non contabilizzata delle merci mancanti.

  • D.P.R. n. 441/1997, art. 1

    si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovino nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, nè in quelli dei suoi rappresentanti

    La presunzione di cessione opera per i beni acquistati, importati o prodotti che non risultino nei luoghi dell’attività o presso i rappresentanti del contribuente; la perdita o distruzione deve essere provata secondo gli adempimenti previsti dalla disciplina.

  • D.P.R. n. 441/1997, art. 2, comma 3

    deve ritenersi che il deterioramento e la perdita di valore dei beni, ai fini dell'applicabilità del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 2, comma 3 sia pienamente assimilabile alla loro distruzione, identica essendo l'esigenza di attribuire data certa a tali eventi e di determinarne, in modo quanto più possibile trasparente ed oggettivo, causa, natura e conseguenze sul valore delle merci, in relazione agli eventuali successivi riscontri.

    Il deterioramento e la perdita di valore sono assimilabili alla distruzione ai fini della prova della perdita involontaria dei beni. Per opporsi alla presunzione di cessione, il contribuente deve però documentare tempestivamente l’evento secondo le modalità previste, così da renderne verificabili data, causa, natura e conseguenze.

  • D.P.R. n. 435/2001, art. 16

    in mancanza di atto redatto da un organo pubblico - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riportante il valore complessivo dei beni perduti, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data dell'evento o dall'avvenuta conoscenza

    In assenza di un atto pubblico, la perdita involontaria può essere documentata con dichiarazione sostitutiva contenente il valore complessivo dei beni, da presentare entro 30 giorni dall’evento o dalla sua conoscenza. Dichiarazioni tardive non sono sufficienti, secondo la decisione, a contrastare la presunzione di cessione.

  • Costituzione, art. 111, comma 2; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 13

    La ricomposizione dell'unicità della causa nel presente giudizio attua dunque il fondamentale diritto ad una ragionevole durata del processo(derivante dall'art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con il regresso al giudice di merito si determini un inutile ed antieconomico dispendio di energie processuali

    Il principio di ragionevole durata del processo giustifica la riunione in Cassazione di procedimenti separati solo formalmente quando ciò preserva il contraddittorio e non crea rischi di decisioni contrastanti, evitando un rinvio processualmente inutile.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale dei ricorsi, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina applicabile al procedimento.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti sul reddito di società di persone e sulla conseguente imputazione ai soci, società e soci sono normalmente coinvolti in una controversia inscindibile, salvo che siano dedotte questioni personali. La separazione formale dei fascicoli non comporta però automaticamente nullità se i giudizi sono stati concretamente trattati e decisi in modo unitario, con effettiva tutela del contraddittorio.
  • Una motivazione giuridica sviluppata in appello non costituisce necessariamente una nuova contestazione: occorre distinguere l’introduzione di nuovi fatti o presupposti impositivi dalla diversa qualificazione giuridica di fatti e difese già presenti nel giudizio.
  • Se beni mancanti sono stati deteriorati o hanno perso valore, la perdita può essere equiparata alla distruzione, ma il contribuente deve documentare tempestivamente l’evento con le modalità richieste. Segnalazioni effettuate molto tempo dopo non sostituiscono gli adempimenti previsti per rendere verificabili data, causa e valore della perdita.
  • Una divergenza tra rimanenze iniziali e finali può sostenere la presunzione di cessione di merci non contabilizzate. Per contrastarla non basta allegare il deterioramento: occorrono elementi probatori e documentazione predisposta nei termini applicabili.

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