Sentenza del 06/05/2016 n. 9153 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento per IRPEF relativa al 2002, emessa dopo la liquidazione della dichiarazione per omesso o carente versamento, perché l’Agenzia non aveva riconosciuto un credito riportato dalla contribuente. Il credito risultava nella dichiarazione per il 2002, ma l’Ufficio non aveva acquisito la dichiarazione Unico 2002 relativa al 2001, che la contribuente sosteneva di aver trasmesso telematicamente tramite Entratel con un errore di data. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato l’annullamento della cartella, ritenendo che la ricevuta non segnalasse errori bloccanti e che l’Ufficio avrebbe dovuto chiedere chiarimenti prima dell’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000. L’Agenzia ha impugnato la sentenza deducendo la violazione dell’art. 3, comma 10, del D.P.R. n. 322 del 1998, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000: in mancanza della comunicazione attestante la ricezione della dichiarazione, la mera conferma dell’invio del file non provava che la dichiarazione fosse stata presentata né rendeva conoscibile all’Ufficio il credito dichiarato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha chiarito che la prova della presentazione telematica è la comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta ricezione; la sola conferma dell’invio del file non è sufficiente. La regola vale anche in presenza di errori bloccanti: lo scarto viene segnalato nel sistema telematico e il contribuente, se informato in tempo utile, deve porvi rimedio. Poiché nella fattispecie mancava la comunicazione di ricezione e risultava soltanto la conferma dell’invio, la dichiarazione e il credito in essa indicato non potevano considerarsi provati nei confronti dell’Amministrazione. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro la cartella. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, comma 10
La prova della presentazione della dichiarazione, infatti, secondo quanto prescritto al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, comma 10, "è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2 bis e 3".
La presentazione della dichiarazione telematica è provata dalla comunicazione di ricezione dell’Agenzia, non dalla sola attestazione che il file è stato inviato. La disciplina comprende anche le trasmissioni scartate per errori bloccanti, che il contribuente deve correggere tempestivamente quando lo scarto gli sia segnalato.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, comma 2
La dichiarazione inviata in via telematica, ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, comma 2 (nel testo applicabile "ratione temporis"), si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell'avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione.
La trasmissione individua il giorno in cui la dichiarazione si considera presentata, ma la sua ricezione e la prova dell’adempimento risultano dalla comunicazione dell’Amministrazione. In caso di scarto, il contribuente deve attivarsi per correggere l’invio secondo le modalità e nei tempi previsti.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
La decisione non riconosce che l’obbligo di chiedere chiarimenti possa sostituire la prova della presentazione della dichiarazione o rendere conoscibile all’Ufficio il contenuto di una dichiarazione telematica non ricevuta. L’argomento fondato su questa disposizione non impedisce quindi l’iscrizione a ruolo quando il credito dipende da una dichiarazione di cui non risulta provata la ricezione.
Codice civile, art. 2697
La controversia è decisa applicando l’onere probatorio della presentazione: chi invoca gli effetti della dichiarazione telematica e il credito in essa indicato deve poter dimostrare la ricezione secondo la modalità legale prevista. La Corte ha ritenuto insufficiente la sola conferma dell’invio del file.
Massime di principio
- Per dimostrare la presentazione di una dichiarazione fiscale trasmessa telematicamente, occorre conservare la ricevuta dell’Agenzia che attesta la ricezione; la conferma di trasmissione o di invio del file, da sola, non equivale alla ricevuta.
- Se il sistema segnala lo scarto o un errore bloccante, il contribuente deve controllare le comunicazioni disponibili e ritrasmettere o correggere la dichiarazione tempestivamente, secondo le modalità applicabili.
- Un credito riportato nella dichiarazione dell’anno successivo non è sufficiente, da solo, a provare che la dichiarazione precedente da cui deriverebbe sia stata validamente presentata e ricevuta.
- La richiesta di chiarimenti da parte dell’Ufficio non sostituisce la prova richiesta dalla legge per attestare la ricezione della dichiarazione telematica.
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