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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 9155 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il silenzio-rifiuto sulle istanze di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2001. Il contribuente aveva ottenuto ragione nei due gradi di merito: i giudici avevano escluso l’autonoma organizzazione perché utilizzava beni strumentali di modesto costo e non si avvaleva ordinariamente di dipendenti o collaboratori. L’Agenzia ha proposto tre motivi di ricorso: con il primo ha sostenuto che l’autonoma organizzazione sarebbe intrinseca all’attività di agente di commercio; con il secondo ha contestato che essa debba necessariamente permettere all’attività di proseguire e produrre reddito in assenza del titolare, sostenendo che possa bastare un’organizzazione capace di incrementare la produttività; con il terzo ha dedotto un vizio di motivazione, affermando che il contribuente, avendo dichiarato reddito d’impresa nel quadro RG, non avrebbe dovuto essere sottoposto alla verifica del requisito organizzativo.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati: anche per l’agente di commercio l’IRAP è dovuta solo se l’attività è autonomamente organizzata, da accertare in concreto; la qualificazione del reddito come d’impresa non rende il requisito automatico né irrilevante. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse: benché fosse errata l’affermazione della CTR secondo cui l’organizzazione deve poter funzionare e produrre reddito anche senza il titolare, restava decisivo l’accertamento non contestato dell’impiego di soli beni di modesto costo e dell’assenza di dipendenti o collaboratori, circostanze sufficienti a escludere l’autonoma organizzazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché il contribuente non ha svolto attività difensiva. La sentenza impugnata, depositata il 15 aprile 2008, è dunque rimasta ferma; decisione della Cassazione del 13 novembre 2015, depositata il 6 maggio 2016.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, comma 1, primo e secondo periodo, e 3, comma 1, lett. c)

    l'esercente l'attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall'applicazione dell'Irap qualora non svolga attività autonomamente organizzata, configurandosi quest'ultima quando il contribuente: sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e - non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

    Per l’agente di commercio persona fisica l’IRAP non discende automaticamente dalla natura dell’attività o dalla qualificazione del reddito: occorre verificare in concreto la presenza di autonoma organizzazione. Questa ricorre quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione e impiega beni eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale non occasionalmente di lavoro altrui.

  • L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1

    l'esercente l'attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall'applicazione dell'Irap qualora non svolga attività autonomamente organizzata

    La disposizione individua l’attività di agente di commercio cui si applica il principio per cui l’assoggettamento all’IRAP dipende dall’accertamento concreto dell’autonoma organizzazione.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    La Corte rileva l’inadeguata formulazione del quesito del primo motivo e dell’illustrazione richiesta per il terzo, ma, per quest’ultimo, prescinde da tali profili di inammissibilità e decide la censura nel merito.

Massime di principio

  • Per una persona fisica che esercita attività d’impresa o professionale, la qualificazione fiscale del reddito e la natura dell’attività non rendono di per sé dovuta l’IRAP: va accertata in concreto l’autonoma organizzazione.
  • Sono indici rilevanti dell’autonoma organizzazione la responsabilità del contribuente per la struttura, l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e l’utilizzo non occasionale di lavoro altrui. Beni di modesto costo e assenza di dipendenti o collaboratori possono invece escluderla.
  • Non è necessario che l’organizzazione sia in grado di continuare a funzionare e produrre reddito quando il titolare è assente: il criterio decisivo è la presenza, in concreto, di risorse organizzative eccedenti quelle minime necessarie all’attività.
  • Se una motivazione contiene un principio giuridico errato, la censura può comunque risultare priva d’interesse quando l’esito è sostenuto da autonomi accertamenti di fatto non contestati e sufficienti a giustificarlo.

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