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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 9158 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguardava una cartella di pagamento per IRAP relativa al 2001. La CTR del Veneto, con sentenza n. 15/22/2009, aveva confermato il rigetto del ricorso introduttivo: aveva escluso la contraddittorietà della motivazione della cartella e ritenuto non assolto l’onere probatorio del contribuente; aveva inoltre ravvisato un’autonoma organizzazione nelle quote di ammortamento, nei canoni di leasing, nelle spese di rappresentanza e nelle altre spese documentate, considerate eccedenti il minimo necessario per l’attività. In cassazione R.R. ha dedotto: 1) nullità o vizio di motivazione della sentenza e insufficiente motivazione della cartella; 2) insussistenza del presupposto IRAP per un’attività professionale svolta senza dipendenti e con attrezzatura minima; 3) genericità dei criteri usati per individuare l’autonoma organizzazione; 4) violazione del principio di non contestazione; 5) ultrapetizione e decisione su eccezioni nuove o oltre i limiti del giudizio d’appello; 6) errata ripartizione dell’onere della prova e mancata prova della notifica dell’avviso di accertamento presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Tutti i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché i quesiti di diritto erano generici, astratti, non autonomamente comprensibili e non collegati alla concreta fattispecie; per i motivi primo e terzo mancava inoltre l’adeguata illustrazione del fatto controverso e decisivo richiesta dall’art. 366-bis c.p.c. La Corte non ha quindi deciso nel merito le contestazioni sulla cartella, sull’autonoma organizzazione, sulla non contestazione, sull’ultrapetizione o sull’onere della prova. È rimasta ferma la decisione della CTR. R.R. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 900,00, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    La censura è inammissibile per la totale mancanza di relazione tra il quesito di diritto (incentrato esclusivamente sulla motivazione della cartella di pagamento) e la censura (di mancanza, apparenza e vizio di motivazione della sentenza impugnata) risultante dalla epigrafe e dalla esposizione stessa del motivo.

    Nel regime applicabile al ricorso, il quesito di diritto doveva corrispondere alla censura effettivamente svolta e collegare la regola invocata alla concreta decisione impugnata; per il vizio di motivazione occorreva inoltre illustrare il fatto controverso e decisivo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36; art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5

    Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della sentenza, ma la Corte non ne ha esaminato la violazione nel merito: il motivo è stato dichiarato inammissibile per la carenza e la non corrispondenza del quesito.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il ricorrente lo ha invocato per denunciare ultrapetizione e decisione oltre le eccezioni o le statuizioni rilevanti. La Corte non ha stabilito un principio di merito su tali profili, dichiarando inammissibili i relativi motivi per l’inidoneità dei quesiti.

  • Art. 167 c.p.c.

    Il ricorrente lo ha richiamato in relazione alla non contestazione e ai limiti delle difese processuali. La Corte non ha deciso nel merito queste questioni, perché i quesiti erano generici e non calati nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel regime processuale applicabile alla controversia, il ricorso per cassazione deve formulare quesiti specifici e autosufficienti, collegando la regola giuridica al fatto concreto e indicando quale errore sarebbe stato commesso dal giudice di merito. Una richiesta astratta di enunciazione di un principio può comportare l’inammissibilità.
  • Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre individuare e illustrare il fatto controverso e decisivo; non basta contestare genericamente la motivazione della sentenza o della cartella.
  • Il rigetto per inammissibilità non equivale a una decisione di merito sulle questioni sostanziali: in questa pronuncia non è stato stabilito in via generale se le spese considerate dalla CTR integrassero un’autonoma organizzazione, né sono stati risolti i temi della non contestazione, dell’ultrapetizione o della ripartizione dell’onere probatorio.
  • La decisione concreta resta quella della CTR: per l’anno d’imposta 2001 è stata confermata la debenza dell’IRAP, sulla base della valutazione che i costi e i beni rilevati eccedessero il minimo indispensabile per l’attività del contribuente.

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