Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 9156 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento per IRAP relativa al 2001. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo l’insussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione; il ricorso era stato accolto in primo grado e la decisione era stata confermata dalla C.T.R. del Lazio con sentenza n. 55/14/09. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione: con il primo motivo ha contestato che fosse posto a suo carico l’onere di provare il presupposto impositivo, nel caso di imposta dichiarata ma non versata; con il secondo ha denunciato l’insufficienza della motivazione circa l’assenza di autonoma organizzazione, lamentando che non fossero stati considerati i compensi elevati e la sede legale di una società di consulenza riconducibile al contribuente. P.M. ha inoltre eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso per mancato deposito degli atti e dei documenti del giudizio di merito.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di improcedibilità e inammissibilità: nei giudizi tributari il ricorrente per cassazione non deve depositare il proprio fascicolo di parte, già acquisito al fascicolo d’ufficio, se ne ha chiesto la trasmissione alla Corte. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: benché la C.T.R. avesse affermato, in modo non corretto, che spettava all’Ufficio provare il presupposto impositivo, quella considerazione era ad abundantiam o comunque non applicata; la decisione si fondava invece sulla prova fornita dal contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sintesi finale richiesta dall’art. 366-bis c.p.c. per la denuncia di vizio motivazionale non individuava in modo chiaro e sintetico il fatto controverso, la sua decisività e le ragioni dell’insufficienza della motivazione. Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi rigettato. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 369 c.p.c.

    il ricorrente non è onerato, a pena di improcedibilità ex art. 369 c.p.c. , comma 2, n. 4, della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poichè detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui il ricorrente abbia domandato la trasmissione alla S.C. ai sensi dell'art. 369 c.p.c. , comma 3

    Nel processo tributario, quando il fascicolo di parte è acquisito al fascicolo d’ufficio e il ricorrente ne ha chiesto la trasmissione alla Corte di cassazione, non è necessario depositarlo nuovamente, né produrre copie degli atti e documenti in esso contenuti, a pena di improcedibilità.

  • Art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, D.Lgs. n. 546 del 1992 , ex art. 25, comma 2, restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo)

    La permanenza dei fascicoli delle parti nel fascicolo d’ufficio per tutta la durata del processo tributario spiega perché non sia richiesta al ricorrente in cassazione la produzione del proprio fascicolo, se ne è stata chiesta la trasmissione.

  • Art. 2697 c.c.

    i giudici d'appello, nonostante l'esposizione del suddetto principio non hanno poi in concreto fatto applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c. ma hanno fondato la decisione, come risulta espressamente dalla lettura della stessa sentenza, sulla prova fornita dal contribuente.

    La Corte rileva che la C.T.R. non ha deciso applicando la regola sull’onere della prova a carico dell’Ufficio, ma sulla base delle prove offerte dal contribuente; l’affermazione contestata dall’Agenzia non era quindi decisiva per l’esito.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    a norma del quale, in ipotesi di denuncia di vizio di motivazione, è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare nella esposizione chiara e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata

    Per i ricorsi soggetti ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., la censura di vizio motivazionale deve concludersi con una sintesi chiara e specifica del fatto controverso, della sua decisività e delle ragioni per cui la motivazione sarebbe insufficiente; la sola trattazione argomentativa del motivo non basta.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, una censura è inammissibile se attacca un’affermazione non decisiva o formulata ad abundantiam, quando la decisione impugnata si fonda autonomamente su una diversa ragione non efficacemente contestata.
  • Nei giudizi tributari, il fascicolo di parte già acquisito a quello d’ufficio non deve essere nuovamente prodotto in cassazione se il ricorrente ha chiesto la trasmissione del fascicolo d’ufficio; la regola vale anche per gli atti e documenti contenuti nel fascicolo della controparte.
  • Per i ricorsi sottoposti ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., il motivo sul vizio di motivazione deve contenere una sintesi conclusiva autonoma e precisa che identifichi il fatto controverso, la sua decisività e il difetto motivazionale dedotto.
  • Quando il giudice di merito esclude un presupposto impositivo sulla base delle prove concretamente valutate, non è sufficiente contestare una diversa affermazione sull’onere probatorio se questa non ha governato la decisione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.