Sentenza del 06/05/2016 n. 9152 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la revoca parziale del credito d’imposta per nuove assunzioni previsto dall’art. 7 della legge n. 388/2000, relativo agli anni 2003-2006. In seguito a una verifica, l’Agenzia aveva contestato che la società avesse aggirato il limite de minimis di 100.000 euro nel triennio presentando più istanze, ciascuna sotto soglia. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo aveva confermato l’annullamento della revoca, ritenendo che si trattasse di aiuti ai lavoratori finalizzati all’occupazione, non soggetti alla disciplina de minimis. L’Agenzia ha impugnato tale decisione in Cassazione con tre motivi, contestando la disapplicazione della norma nazionale, la qualificazione del beneficio come aiuto non statale e l’interpretazione dei regolamenti europei sugli aiuti all’occupazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i tre motivi, ritenendo illegittimo disapplicare la norma nazionale che limita il credito d’imposta alla soglia de minimis, pari a 100.000 euro nel triennio. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro la revoca. La contribuente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 4.500 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10, e art. 62, comma 1
in tema di agevolazioni fiscali, è illegittima la disapplicazione da parte del giudice nazionale della norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1 nella parte in cui, rinnovando il regime di incentivi alle assunzioni, mantiene ferma la disposizione di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 62, comma 1 che circoscrive il riconoscimento del credito di imposta nei limiti della regola "de minimis" - e cioè nell'importo di Euro 100.000 nel triennio
Il credito d’imposta per le assunzioni è soggetto al limite de minimis previsto dalla disciplina nazionale, pari a 100.000 euro nel triennio. Il giudice nazionale non può disapplicare tale limite sul presupposto che il beneficio non sia un aiuto di Stato.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1
il legislatore soltanto se concede aiuti di Stato in misura eccedente alla regola "de minimis" e non se circoscrive, nell'ambito dei suoi legittimi poteri discrezionali, benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate "per relationem" rispetto a norme dell'ordinamento comunitario
La disposizione rinnova gli incentivi alle assunzioni mantenendo il limite de minimis. Il legislatore può stabilire soglie per i benefici fiscali, anche richiamando la disciplina europea; ciò non costituisce una violazione del diritto comunitario.
Articoli 87 e 88 del Trattato CE (poi articoli 107 e 108 TFUE)
quale limite quantitativo al di sotto del quale gli aiuti di stato non incorrono nel divieto di cui all'art. 92 (poi 87) del Trattato CE
La soglia de minimis individua il limite quantitativo al di sotto del quale gli aiuti non ricadono nel divieto previsto dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato. La sentenza non ravvisa una violazione degli obblighi europei nella scelta nazionale di mantenere il beneficio entro tale soglia.
Regolamento (CE) n. 69/2001
Il regolamento è richiamato nel ricorso dell’Agenzia, ma la Corte decide sulla base del principio secondo cui la norma nazionale può legittimamente circoscrivere il credito alla soglia de minimis; non formula una distinta interpretazione del regolamento.
Regolamento (CE) n. 2204/2002
Il regolamento è richiamato nella contestazione relativa agli aiuti all’occupazione, ma la decisione non gli attribuisce una specifica interpretazione autonoma: la conclusione è che il limite nazionale de minimis non può essere disapplicato.
Massime di principio
- Quando una norma nazionale subordina un credito d’imposta o un incentivo alla soglia de minimis, il giudice non può disapplicare quel limite soltanto perché ritiene che la misura non costituisca un aiuto di Stato.
- Il fatto che l’incentivo promuova l’occupazione o avvantaggi indirettamente i lavoratori non esclude, da solo, l’applicazione del limite previsto dalla disciplina nazionale.
- La presentazione di più domande o istanze sotto soglia non consente di eludere un limite complessivo riferito al triennio: occorre considerare l’ammontare totale dei benefici rilevanti.
- Il legislatore può delimitare discrezionalmente l’entità delle agevolazioni fiscali, anche richiamando soglie del diritto europeo; la previsione di un limite nazionale non è di per sé incompatibile con la disciplina europea sugli aiuti.
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