Cassazione Civile, Ordinanza n. 26149/2024 del 07/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda due rapporti di lavoro formalmente a termine stipulati con un consorzio di bonifica. La corte d'appello aveva accolto le domande dei lavoratori, dichiarando nulli i termini apposti ai contratti, ritenendo che in realtà fossero stati instaurati rapporti a tempo indeterminato sin dalle date di assunzione indicate, ordinando la riammissione in servizio e condannando il datore al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame delle lettere inviate nel marzo 2009, che secondo il ricorrente dovevano essere lette come intimazione di cessazione del rapporto; 2) omesso esame e falsa applicazione del principio di non contestazione, assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non contestata l'esistenza dei precedenti rapporti a termine; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di risoluzione per mutuo consenso; 4) violazione delle norme sulla nozione di imprenditore agricolo e dell'art. 10 d.lgs. 368/2001, per avere la corte escluso la natura agricola dell'attività senza adeguato accertamento in concreto; 5) erronea quantificazione nella misura massima dell'indennità risarcitoria ex art. 32 L. 183/2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo, perché volto in sostanza a sollecitare una rivalutazione dell'interpretazione delle missive e comunque privo di specifici errori di ermeneutica; il secondo, perché non denunciava un vero omesso esame di fatto storico ma una contestazione inadeguata e generica, inidonea a superare il principio di non contestazione; il quarto, per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato gli elementi di fatto idonei a sostenere la natura agricola dell'attività né le affermazioni in diritto asseritamente errate; e il quinto, perché la quantificazione dell'indennità spettava al giudice di merito ed era motivata secondo i criteri normativi. È stato inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, poiché l'eccezione di mutuo consenso non risultava essere stata ritualmente riproposta in appello. La Corte ha quindi condannato il consorzio alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato per i motivi di violazione di legge e falsa applicazione delle norme sostanziali o processuali
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come richiesta di nuova valutazione del merito o dell'interpretazione di documenti
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è infondata se l'eccezione non risulta ritualmente riproposta in appello
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione richiede una negazione specifica e chiara del fatto storico allegato
art. 416 c.p.c.
l'onere di contestazione del convenuto in materia di lavoro esige specificità e non può essere assolto con mere formule dubitative
art. 1372 c.c.
richiamato in relazione all'eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso
art. 2070 c.c.
richiamato nel contestare la qualificazione dell'attività del datore di lavoro
art. 2195 c.c.
richiamato nel contestare la qualificazione dell'attività del datore di lavoro
art. 2135 c.c.
utilizzato per la nozione di imprenditore agricolo e per escludere che l'attività del consorzio vi rientrasse
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001
la disciplina sul contratto a termine è stata ritenuta applicabile perché l'attività svolta non è stata qualificata come agricola
art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010
costituisce il parametro per l'indennità risarcitoria dovuta in caso di conversione del contratto a termine
art. 8 legge n. 604 del 1966
richiamato quale criterio cui rinvia la disciplina dell'indennità risarcitoria ex art. 32 L. 183/2010
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente di censurare la mera interpretazione dei documenti o la rivalutazione del merito, ma solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
- Nel rito del lavoro il principio di non contestazione richiede una contestazione specifica, chiara e diretta del fatto allegato; non basta insinuare dubbi sulla sua esistenza o limitarsi a dedurre genericamente mancanza di prova.
- L'eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso deve risultare ritualmente riproposta nel grado di appello, altrimenti la censura di omessa pronuncia è infondata in cassazione.
- La qualificazione dell'attività del datore di lavoro come agricola o non agricola va effettuata in concreto sulla base delle attività effettivamente svolte; se la parte ricorrente non indica gli elementi fattuali a sostegno della diversa qualificazione, il motivo per violazione di legge è inammissibile per difetto di specificità.
- La determinazione dell'indennità risarcitoria conseguente alla conversione del contratto a termine è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i parametri legali e non è sindacabile in cassazione salvo anomalie motivazionali rilevanti.
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