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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18797/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione, proposta da due soggetti privati, al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio per le sue spettanze. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che il termine di decadenza di cento giorni previsto dall'art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002 operasse solo per le richieste di liquidazione a carico dello Stato o dell'Erario, non anche quando il pagamento gravasse su parti private. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, la violazione dell'art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002, sostenendo che il CTU aveva chiesto la liquidazione oltre il termine di 100 giorni dal deposito della relazione/perfezionamento dell'incarico e che il diritto al compenso doveva ritenersi decaduto. Gli altri due motivi, relativi alla quantificazione del compenso e a profili procedurali/telematici della domanda, restavano subordinati all'accoglimento del primo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il termine decadenziale di cento giorni dell'art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002 si applica a tutti gli ausiliari del magistrato, senza distinguere tra liquidazioni a carico dello Stato e liquidazioni che incidano sulle parti private. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione al decreto di pagamento del CTU. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di cassazione e del precedente giudizio di opposizione sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il termine di decadenza per la domanda di liquidazione del compenso degli ausiliari del magistrato opera per tutti i soggetti qualificabili come ausiliari, senza distinzione tra ipotesi in cui il pagamento gravi sull'Erario e ipotesi in cui incida su parti private.
  • La ratio della decadenza è assicurare una razionale scansione dei tempi del processo e consentire al giudice e alle parti di conoscere tempestivamente i costi necessari per la prosecuzione del giudizio.
  • La domanda di liquidazione del compenso dell'ausiliario deve essere proposta entro il termine decadenziale decorrente dal compimento delle operazioni, individuato nel deposito della relazione/perizia, e il suo superamento preclude la successiva pretesa anche in sede di opposizione al decreto di pagamento.
  • Quando il motivo di ricorso individua la norma violata e la confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, non ricorre l'inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.
  • Se il motivo accolto è decisivo e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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