Cassazione Civile, Ordinanza n. 07566/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori ricavi nei confronti di una società operante nel settore edilizio, ritenendo omessa la contabilizzazione di 12 assegni circolari percepiti da assegnatari di immobili per lavori eseguiti nell'ambito di un programma di edilizia agevolata, e maggiori redditi di partecipazione nei confronti dei soci, per trasparenza. La CTP aveva rigettato i ricorsi; la CTR aveva accolto parzialmente l'appello dei contribuenti, valorizzando che uno dei soci aveva riconosciuto l'esistenza degli assegni ma non la loro riscossione personale o per conto della società, ritenendo irrilevante che 4 assegni fossero stati incassati da un terzo estraneo alla compagine sociale e attribuendo rilievo alla proposta di mediazione dell'Ufficio sulle sanzioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/incomprensibile e violazione delle norme processuali sulla motivazione, perché la CTR aveva affermato un accoglimento parziale senza indicare quale parte dell'appello fosse stata respinta e con motivazione incompatibile con il dispositivo; 2) violazione delle norme sulla confessione, sull'onere della prova, sulle presunzioni e sull'accertamento induttivo, per non avere attribuito valore di prova legale alla dichiarazione resa in verifica dal legale rappresentante; 3) omesso esame di fatti decisivi, relativi all'incasso di 4 assegni da parte di un terzo collegato ai soci e alla dichiarazione del legale rappresentante circa l'incasso degli assegni da parte della società per far fronte alle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, qualificando la motivazione della sentenza di appello come meramente apparente e comunque incomprensibile, perché non consentiva di comprendere quale parte dell'appello fosse stata effettivamente respinta, né se la parziale soccombenza riguardasse il merito o solo le spese. Ha inoltre rilevato che la CTR non aveva affrontato alcune questioni decisive già evidenziate dall'Ufficio e presenti nel giudizio di merito, in particolare l'incasso di parte degli assegni da parte di un soggetto terzo e la dichiarazione del legale rappresentante circa l'utilizzo delle somme da parte della società. L'accoglimento del primo motivo ha determinato l'assorbimento degli altri. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
richiamato nel motivo sulla struttura e completezza della decisione
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 36
invocati per censurare la motivazione della sentenza tributaria e i requisiti della decisione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato in tema di dichiarazione confessoria resa in sede di verifica fiscale
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova
richiamati in relazione al valore delle presunzioni e degli indizi nell'accertamento tributario
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base dell'accertamento induttivo dei ricavi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per la violazione di legge sostanziale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi
Cass. S.U. n. 8053 del 7.04.2014
richiamata per delimitare il vizio di motivazione denunciabile in cassazione alle sole anomalie costituzionalmente rilevanti
Cass. S.U. n. 22232 del 3.11.2016
richiamata per affermare che motivazione apparente, mancante o incomprensibile integra nullità della sentenza
Massime di principio
- In sede di legittimità, la motivazione è censurabile come nullità solo quando manchi del tutto, sia solo apparente, presenti contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti obiettivamente incomprensibile, così da non rendere percepibile la ratio decidendi.
- Non è sufficiente una motivazione formalmente esistente: il giudice deve esporre in modo chiaro le ragioni della decisione e indicare quali domande, censure o capi dell'impugnazione siano stati accolti o respinti.
- La motivazione della sentenza non può essere integrata dal giudice di legittimità mediante congetture interpretative, né può essere ricostruita tramite ipotesi sul significato di affermazioni ambigue.
- Nel processo tributario, la dichiarazione resa dal legale rappresentante in sede di verifica e il materiale probatorio relativo all'incasso di somme terze o da soggetti collegati possono costituire fatti decisivi che il giudice di merito deve esaminare e valutare espressamente.
- Quando il primo motivo di ricorso investe la nullità della motivazione della sentenza impugnata ed è accolto, restano assorbite le ulteriori censure di merito o di omesso esame dei fatti decisivi.
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