Cassazione Civile, Ordinanza n. 22341/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex legge Pinto proposta da alcune società che avevano tempestivamente insinuato crediti chirografari nel fallimento di una società e che, all’esito di una procedura durata molti anni, erano rimaste insoddisfatte perché erano stati pagati solo i creditori privilegiati. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo, in sostanza, che i creditori chirografari dovessero essere consapevoli della prevedibile incapienza dell’attivo e che, inoltre, non avessero allegato/provato specifiche lesioni di diritti della persona. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell’art. 2 l. n. 89/2001, dell’art. 6 CEDU, dell’art. 1 Protocollo addizionale e degli artt. 111 e 117 Cost., censurando il diniego del danno non patrimoniale fondato sulla pretesa consapevolezza dell’infondatezza del credito; con il secondo hanno denunciato violazione dell’art. 2 l. n. 89/2001 e dell’art. 2697 c.c., lamentando l’erronea attribuzione dell’onere di provare una compromissione di diritti esistenziali e della reputazione. Il Ministero ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con sei motivi, tutti incentrati sulla dedotta tardività/improponibilità della domanda di equa riparazione e sulla disciplina del termine ex art. 4 l. n. 89/2001, oltre che su profili collegati alla sospensione feriale e alla mediazione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi incidentali perché formulati per la prima volta in sede di legittimità e non risultanti trattati nei precedenti gradi; ha invece accolto entrambi i motivi principali, affermando che l’ammissione al passivo fallimentare è indice della non pretestuosità della pretesa e che, per le persone giuridiche, il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo è conseguenza normale, salvo circostanze particolari idonee a escluderlo nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero della giustizia, ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale delle società creditrici, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato per il procedimento ex legge Pinto.
Norme richiamate
Nel giudizio di equa riparazione il danno non patrimoniale va normalmente ritenuto sussistente, salvo circostanze particolari che lo escludano; la consapevolezza della infondatezza della domanda non è configurabile, per il creditore ammesso al passivo e rimasto insoddisfatto, nei termini previsti dalla norma di esclusione introdotta nel 2015.
art. 6, par. 1, CEDU
La violazione del termine ragionevole del processo può generare danno non patrimoniale anche per persone giuridiche, in via normale ma non automatica.
art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU
Richiamato dalle ricorrenti a sostegno della tutela patrimoniale, ma non decisivo nella ratio della decisione.
artt. 111 e 117 Cost.
Richiamati dalle ricorrenti come parametri di legittimità del diritto alla ragionevole durata del processo e della conformità alla CEDU.
La Corte censura l’impostazione che poneva a carico delle ricorrenti la prova di specifiche lesioni ulteriori rispetto al pregiudizio normalmente ricollegato alla durata irragionevole del processo.
Le eccezioni di tardività/improponibilità fondate su tale norma sono state dichiarate inammissibili perché nuove in cassazione.
artt. 26 e 119 legge fallimentare
Richiamati dal Ministero per sostenere la tardività della domanda di equa riparazione in relazione alla procedura fallimentare presupposta, ma senza esame nel merito per inammissibilità delle censure.
Invocato dal Ministero in via subordinata sul tema della decadenza dall’impugnazione, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato dal Ministero nel quadro delle censure sul termine ex art. 4 l. n. 89/2001, senza rilievo decisivo ai fini della decisione.
d.P.R. n. 115/2002, art. 10, comma 1
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per il procedimento di equa riparazione ex legge Pinto.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’ammissione del creditore al passivo fallimentare è un indice della non pretestuosità della pretesa e consente di presumere il danno non patrimoniale, salvo che risultino circostanze concrete idonee a escluderlo.
- Il creditore chirografario rimasto insoddisfatto per incapienza dell’attivo non è equiparabile al soggetto che agisce con domanda originariamente o sopravvenutamente infondata, sicché non opera in suo danno la causa di esclusione dell’indennizzo fondata sulla consapevolezza dell’infondatezza della domanda.
- Nel procedimento ex legge Pinto, il danno non patrimoniale da durata irragionevole del processo può essere riconosciuto anche alle persone giuridiche, poiché il pregiudizio è normalmente conseguenza della violazione del termine ragionevole, pur non essendo automatico o irrebuttabile.
- Le questioni di tardività o improponibilità della domanda che implicano accertamenti in fatto non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione; in mancanza di specifica allegazione della loro deduzione nei gradi di merito, i motivi sono inammissibili.
- Non può gravare sul richiedente l’onere di provare specifiche lesioni ulteriori del danno non patrimoniale quando il pregiudizio è quello normalmente ricollegato, secondo esperienza, alla durata irragionevole del processo, salvo prova contraria del resistente.
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