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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07888/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mandante)

La controversia

La controversia nasce dall'affidamento, da parte di un figlio al padre, di un mandato per la vendita di cinque terreni edificabili. Il figlio ha dedotto che il padre aveva venduto i beni senza rendere il conto e senza riversare il corrispettivo, chiedendo la condanna al rendiconto, alla restituzione delle somme incassate e al risarcimento dei danni. Il padre si è difeso sostenendo: 1) che i terreni erano stati acquistati con denaro da lui fornito al figlio, costituendo una donazione indiretta; 2) che il mandato era in rem propriam, quindi anche nel suo interesse, con conseguente esclusione dell'obbligo di rendiconto verso il mandante; 3) che, comunque, eventuali somme dovute andavano compensate con un suo credito da mutuo verso il figlio. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno accolto la domanda del figlio, ritenendo non provata né la natura in rem propriam del mandato né la donazione indiretta né il mutuo invocato in compensazione. In cassazione il padre ha proposto cinque motivi: violazione delle norme sul mandato per avere la Corte interpretato erroneamente la procura e negato la natura in rem propriam; violazione dell'art. 1712 c.c. per avere ritenuto dovuto il rendiconto; questione processuale sulla producibilità di memorie inviate telematicamente e sulla mancata tempestiva contestazione della conformità delle copie; violazione dell'art. 2697 c.c. per il riparto dell'onere della prova sul preteso mutuo e sulla compensazione; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto non provata la donazione indiretta e la mancata contestazione della stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'attribuzione di ampi poteri al mandatario non basta a dimostrare che il mandato sia stato conferito anche nell'interesse del mandatario stesso; ha ribadito che la qualificazione del mandato come in rem propriam è accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Ha respinto il secondo motivo perché, esclusa la natura in rem propriam, permane l'obbligo di rendiconto; inoltre la censura mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto sulla conoscenza del mandante circa l'esecuzione del mandato. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza e per mancata indicazione della decisività della memoria contestata, oltre che per mancato confronto con la ratio della decisione. Ha ritenuto infondato il quarto motivo perché la prova del mutuo gravava su chi lo invocava, e la mera dichiarazione di aver ricevuto assegni non integra di per sé riconoscimento di debito. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché diretto contro un accertamento di fatto motivato; ha inoltre osservato che la donazione indiretta non era stata neppure allegata in modo specifico. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e distratte in favore del difensore antistatario. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, secondo quanto riportato nel testo disponibile.

Norme richiamate

  • art. 1723 c.c.

    Le larghe attribuzioni di poteri al mandatario non sono sufficienti, da sole, a dimostrare che il mandato sia stato conferito anche nell'interesse del mandatario; tale qualificazione richiede un accertamento del contenuto volontaristico dell'atto e degli altri elementi del caso.

  • art. 1712 c.c.

    L'obbligo di rendiconto non viene meno in assenza di prova che il mandato sia in rem propriam; la pretesa esenzione presuppone la dimostrazione della natura del mandato e non può essere affermata per mera inerzia del mandante.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità delle copie deve essere tempestiva e specifica; in mancanza, non può pretendersi la produzione dell'originale sulla sola base di una censura generica.

  • art. 1 L. n. 183 del 1993

    È richiamata in relazione alla disciplina delle copie e della produzione documentale nel processo, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata decisività della censura.

  • art. 83 c.p.c.

    Il ricorrente ha invocato la necessità di una procura per il deposito della copia, ma la Corte ha ritenuto la censura non decisiva e non autosufficiente.

  • art. 2697 c.c.

    Chi invoca l'esistenza di un mutuo deve provarne i presupposti; la mera attestazione di ricezione di somme o assegni non equivale automaticamente a riconoscimento di debito né sposta l'onere della prova.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Non è consentito in cassazione censurare come violazione di legge un accertamento di fatto adeguatamente motivato, specie quando la critica mira in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per gli effetti economici connessi al rigetto del ricorso, secondo la disciplina del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel mandato, l'attribuzione di ampi poteri dispositivi o gestori al mandatario non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che il mandato sia stato conferito anche nell'interesse del mandatario: occorre un accertamento in concreto del contenuto negoziale e della volontà delle parti.
  • La natura di mandato in rem propriam, ove dedotta per escludere l'obbligo di rendiconto, deve essere provata da chi la invoca; in mancanza, resta applicabile l'obbligo ordinario di rendere conto dell'attività svolta.
  • La mancata richiesta di rendiconto da parte del mandante non vale come approvazione tacita se il giudice di merito accerta che il mandante non era a conoscenza dell'esecuzione del mandato.
  • Chi eccepisce la compensazione fondata su un proprio credito da mutuo deve provare rigorosamente l'esistenza del mutuo; una dichiarazione di ricezione di somme non basta, da sola, a integrare un riconoscimento di debito.
  • La contestazione della conformità di copie documentali deve essere specifica, tempestiva e idonea a spiegare la decisività della produzione contestata; altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • In cassazione non è consentito trasformare una critica al merito della prova in una deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., quando il giudice di merito ha compiuto un accertamento fattuale motivato.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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