LEGGE 7 giugno 1993, n. 183
Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (7/6/1993) che riconosce come "conforme" la copia fotoriprodotta di atti o provvedimenti processuali trasmessi via mezzi di telecomunicazione tra avvocati/procuratori se sussistono: procura ai sensi dell'art.83 c.p.c.; indicazione e sottoscrizione leggibile dell'estensore (e della parte, se la procura è inserita nell'atto); e sottoscrizione della copia da parte del ricevente. Si applica ad atti dello stesso o di altro processo. Nessun limite temporale espresso, ma la materia è stata in pratica soppiantata dalle norme sul processo civile telematico e sulle firme digitali.
Conformità delle copie fotoriprodotte di atti/provvedimenti trasmessi tra avvocati
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