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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32574/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia su violazione delle distanze legali tra fabbricati: Nicotra aveva chiesto la condanna di Venturini per arretramento del fabbricato confinante, rimozione di grondaia e risarcimento danni, richiamando una precedente sentenza della Cassazione nei confronti del suo dante causa. Il Tribunale e poi la Corte d'appello di Catania hanno accertato l'anteriorità della costruzione dell'attore (realizzata intorno al 1955) e la successiva ristrutturazione/ricostruzione in cemento armato operata dal dante causa della ricorrente nel 1976; avendo il Comune all'epoca privo di strumenti urbanistici, la Corte ha applicato l'art. 41-quinquies della legge n.1150/1942 determinando la distanza da rispettare in funzione dell'altezza dell'edificio e ha condannato la Venturini all'arretramento (a metri 7,20) e al pagamento di Euro 500,00 a titolo di danno. La Venturini ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi (tra cui nullità/specialità della procura per il controricorso, travisamento della prova sull'anteriorità, applicabilità dell'art.33 del regolamento edilizio per costruzioni in aderenza con distacco, errata applicazione delle norme del codice civile sulle distanze, uso di sentenze inter alios come prova, insufficienza probatoria per il risarcimento). La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente la questione della procura special e l'ha ritenuta valida anche se redatta su foglio separato e con data anteriore alla redazione dell'atto, perché materialmente congiunta e notificata con gli atti; sui motivi di merito ha rigettato il ricorso ritenendo inammissibili o infondati i censure che chiedevano verifiche di fatto non consentite in sede di legittimità o che non erano specificamente dedotte, confermando la valutazione dei fatti e l'applicazione dell'art.41-quinquies e la liquidazione equitativa del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso proposto da Veronica Venturini. È stata confermata la sentenza della Corte d'appello di Catania che disponeva l'arretramento del fabbricato e la rimozione della grondaia e aveva liquidato il danno in Euro 500,00. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente (liquidate in complessivi Euro 4.500,00 oltre spese forfettarie e accessori) e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente per i ricorsi rigettati.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Consulta il rito utilizzato per l'azione cautelare e la base processuale dell'azione fra le parti; contestualizza l'origine del giudizio di merito (ricorso ex art.702-bis).

  • art. 83 c.p.c.

    La Suprema Corte ha richiamato la ratio della norma sulla procura alle liti: la validità della procura si desume dalla sua conoscibilità e dalla congiunzione materiale o telematica con l'atto; non è necessario che la procura sia contestuale alla redazione dell'atto.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiesto per il giudizio di cassazione la procura speciale; la Corte ha ricordato i requisiti temporali ritenuti necessari (posteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata e anteriore o contemporanea alla notifica).

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    La Corte ha applicato i limiti della cognizione in cassazione: motivi che implichino rinnovazione o rivalutazione del fatto o mancata specificità sono inammissibili; le censure riguardanti valutazioni di fatto sono inidonee se non specifiche.

  • art. 41-quinquies legge n. 1150/1942 (lett. c))

    Applicata dalla Corte d'appello e confermata in Cassazione per i casi in cui il Comune non era dotato di strumenti urbanistici all'epoca della costruzione; stabilisce le distanze legali fra edifici facendo riferimento all'altezza dei fronti.

  • art. 17 legge n. 765/1967

    Richiamato come norma che ha introdotto l'art.41-quinquies e come criterio per stabilire l'applicabilità delle disposizioni sulle distanze in assenza di strumenti urbanistici.

  • D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (art. 9)

    Richiamato nei criteri di inserzione automatica delle prescrizioni sulle distanze a seconda della presenza e del contenuto degli strumenti urbanistici comunali.

  • D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (art. 136 e Testo Unico edilizia)

    Citato in relazione alla disciplina successiva di settore e al fatto che alcune norme precedenti sono state abrogate o integrate dal Testo Unico, senza effetto retroattivo per i periodi anteriori.

  • art. 33 regolamento edilizio comunale (PRG) di Piedimonte Etneo

    Richiamato dalla ricorrente circa la disciplina delle costruzioni in aderenza con distacco; la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente svolta nei gradi di merito e comunque fondata su accertamenti di fatto non suscettibili di riesame in Cassazione.

  • artt. 904 e 905 c.c.

    Norme sui rapporti di vicinato e distanze, evocati dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della normativa urbanistica speciale (art.41-quinquies) nelle condizioni di mancanza di piano comunale.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova in fatto compete ai giudici di merito e non è sindacabile in Cassazione se non con censure specifiche.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda risarcitoria per il danno derivante dalla violazione delle distanze; la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione equitativa in presenza di danno desumibile dalla violazione.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato sul potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa quando è provata l'esistenza del danno ma non il suo preciso ammontare.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002 e art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 (contributo unificato)

    Richiamati in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

Massime di principio

  • Procura speciale per cassazione redatta su foglio separato è valida se materialmente congiunta e notificata insieme all'atto: non è requisiti essenziali la contemporaneità della data di sottoscrizione rispetto alla redazione dell'atto.
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti: le censure che si limitano a contestare la valutazione probatoria dei giudici di merito sono inammissibili se non specificamente e puntualmente motivate.
  • Se, all'epoca dell'edificazione, il Comune non era dotato di strumenti urbanistici, trova applicazione l'art. 41-quinquies della legge n.1150/1942, che determina le distanze legali in funzione dell'altezza degli edifici.
  • La qualificazione dell'intervento come ristrutturazione o nuova costruzione è questione di fatto che grava sui giudici di merito: il giudice di legittimità può censurare tale valutazione solo con motivi specifici e non con generiche affermazioni.
  • La violazione delle distanze legali può dare luogo a danno 'in re ipsa' per il diritto di proprietà; il giudice può liquidare il danno in via equitativa quando difficoltosa la prova dell'ammontare preciso.
  • Questioni riferibili a norme tecniche locali (es. art.33 PRG, costruzioni in aderenza con distacco) richiedono deduzioni puntuali nei gradi di merito: se non formulate o non provate in merito, non sono ammissibili in cassazione.

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