Cassazione Civile, Sentenza n. 32572/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Contratto d'appalto del 18/6/1992 per la realizzazione di una mensa aziendale; Enel comunicò la sospensione dei lavori il 5/8/1992 e i lavori non ripresero. L'appaltatore (Perregrini) chiese la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva respinto per decadenza la domanda; la Corte d'Appello ha invece dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento di Enel e condannato Enel al risarcimento di euro 1.818.663,97. Enel ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che la clausola contrattuale (art. 3.13 CGA) le consentiva di sospendere i lavori ad nutum e senza termine, che la Corte d'Appello avrebbe omesso di considerare detta previsione, e censurando la valutazione della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. nonché presunte violazioni delle regole di interpretazione del contratto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Enel. Ha ritenuto infondata la censura di omesso esame della clausola contrattuale, perché la Corte d'Appello aveva implicitamente valutato la clausola alla luce della buona fede contrattuale escludendo che autorizzasse una sospensione arbitraria e illimitata. Ha confermato che la valutazione sulla gravità dell'inadempimento ex art.1455 c.c. è rimessa al giudice del merito e che, nel caso, la persistente sospensione e il comportamento di Enel integravano un grave inadempimento. Le doglianze procedurali e interpretative in cassazione sono state ritenute carenti o non persuasive. Conseguentemente resta ferma la pronuncia di risoluzione del contratto e il relativo risarcimento accordato in appello; Enel è condannata alle spese di lite per il giudizio di legittimità (compensi liquidati in euro 10.000,00, spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge) e agli oneri di contributo unificato se dovuti.
Norme richiamate
art. 3.13 delle Condizioni Generali di Appalto (CGA)
dalla data della comunicata sospensione dell'esecuzione dei lavori, deve "far cessare le attività lavorative lasciando immutata la consistenza dei cantieri, provvedendo alla custodia, conservazione e manutenzione delle opere e dei cantieri medesimi, ferme restando tutte le altre obbligazioni che per legge o contratto su di lui incombono", in attesa che la stazione appaltante decida a sua discrezione di richiedere la ripresa dei lavori.
La Corte ha ritenuto che, pur prevedendo contrattualmente la facoltà della stazione appaltante di sospendere i lavori senza fissare un termine, tale clausola non autorizza una sospensione arbitraria e indeterminata contraria al principio di buona fede; la clausola è stata considerata irrilevante rispetto al comportamento ostruzionistico della stazione appaltante.
art. 1455 c.c.
La risoluzione per inadempimento richiede che l'inadempimento abbia rilevanza in relazione all'interesse dell'altra parte; la valutazione della gravità è rimessa al giudice del merito e deve essere modulata secondo criteri di proporzionalità e buona fede contrattuale. Nel caso la sospensione prolungata è stata ritenuta grave.
art. 360 c.p.c. comma 1 n.5
Invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Cassazione ha ritenuto la censura infondata perché la decisione di merito, anche implicitamente, aveva rigettato la difesa basata sulla clausola contrattuale.
art. 360 c.p.c. comma 1 n.3
Invocato per violazione o falsa applicazione di norme sostanziali; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o inconsistenti, confermando la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della gravità dell'inadempimento.
art. 1362 c.c.
Richiamato in tema di canoni di interpretazione del contratto; la Corte ha rilevato che il ricorso non indicava specificamente come il giudice del merito si fosse discostato dalle regole di interpretazione e che, invece, il giudice aveva applicato il criterio della buona fede contrattuale.
art. 1363 c.c.
Viene confermato quanto rilevato con riferimento all'art. 1362: non è stata dimostrata una errata applicazione dei canoni interpretativi da parte del giudice di merito.
art. 30 DPR 1063/1962
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la sospensione fosse per causa di forza maggiore; la Corte ha osservato che la decisione di merito non si è fondata su tale norma e che la censura non coglie la ratio della sentenza.
art. 1355 c.c.
Invocato in tema di condizione meramente potestativa; la Corte ha ritenuto la censura infondata o non sufficientemente specificata.
art. 366 c.p.c. e art. 369 c.p.c.
Norme processuali richiamate in relazione al requisito di specificità del ricorso per cassazione (indicazione del fatto storico omesso, come e quando discusso); la Corte ha rilevato carenze di specificazione in alcune parti del ricorso.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.115/2002 (come modificato dalla l. n.228/2012)
La Corte ha dato atto dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Una clausola che attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di sospendere i lavori senza termine non legittima una sospensione arbitraria e indeterminata: va interpretata alla luce della buona fede contrattuale e della proporzionalità.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione ex art.1455 c.c. è questione di merito: la Cassazione sindaca solo la motivazione e la correttezza logico-giuridica della decisione, non la valutazione di fatto adeguatamente motivata.
- Il comportamento delle parti (ad es. il silenzio prolungato dell'appaltatore o la mancata contestazione) è elemento rilevante nella valutazione dell'importanza dell'inadempimento e dell'interesse della controparte.
- La Corte può formulare una statuizione implicita: l'assenza di un'espressa argomentazione su una deduzione non equivale a omessa pronuncia quando la decisione è logicamente incompatibile con la pretesa dedotta.
- In cassazione il ricorso deve rispettare i rigori di specificità (indicare il fatto storico omesso, come e quando discusso); la mancata specificazione rende la censura infirmabile o inammissibile.
- Questioni procedurali relative a riserve o iscrizioni in registro di contabilità possono incidere su determinati profili di responsabilità, ma non escludono automaticamente la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto se l'inadempimento della stazione appaltante è grave e protratto.
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