Cassazione Civile, Sentenza n. 32569/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della delibera assembleare del 19/11/2012 per illegittima costituzione dell'assemblea e errata indicazione dei millesimi applicati (la ricorrente sosteneva che con la delibera del 13/7/2009 erano state approvate nuove tabelle millesimali 'di gestione' distinte dalle 'tabelle di proprietà', con conseguente riduzione dei suoi millesimi da 126,78 a 114,35 e quindi errore nel riparto delle spese). Contestazione anche dell'illeggibilità/incompletezza del verbale (mancanza esiti votazioni) e domanda di risarcimento danni nei confronti dell'amministratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la legittimità della delibera impugnata: le tabelle approvate il 13/7/2009 sono state riconosciute come 'tabelle di gestione' distinte da quelle di proprietà e legittimamente usate per la ripartizione delle spese generali; la Corte d'appello ha correttamente ritenuto inammissibile la censura sull'illeggibilità del verbale per genericità della doglianza; la responsabilità dell'amministratore è assorbita dalla legittimità della delibera e, comunque, trattabile nei rimedi specifici previsti (art.64 disp. att. c.p.c. ecc.). Inoltre la censura circa il presunto giudicato esterno era impropria: ove si formi giudicato esterno in sede di appello, la rimessione in discussione richiede l'azione di revocazione e non il ricorso per cassazione. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e liquidazione dei compensi.
Norme richiamate
art. 1123 c.c.
Riferimento al principio del valore proporzionale espresso in millesimi per la ripartizione delle spese condominiali; la questione deve essere valutata in base al valore proporzionale totale risultante dalla composizione dell'assemblea
art. 1136 c.c.
Sottolinea l'onere probatorio del condomino che impugna: deve provare la carenza dei quorum sulla base del valore proporzionale delle unità intervenute
art. 1137 c.c.
Richiamato nei motivi relativi alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; comunque la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché la Corte d'appello ha esaminato la censura impugnata con valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione
art. 2909 c.c.
Invocato in relazione alla presunta violazione del giudicato; la Corte ha interpretato che la rimessa in discussione di un giudicato esterno formato in appello non può essere fatta in cassazione ma richiede l'azione di revocazione
art. 395 n.5 c.p.c.
Norma richiamata dalla Corte per spiegare che, se il giudicato esterno si è formato in appello, la via corretta per farvi fronte è la revocazione (art.395 n.5 c.p.c.) e non il ricorso per cassazione
art. 64 disp. att. c.p.c.
Richiamata dalla Corte come procedimento idoneo per le contestazioni relative alla responsabilità dell'amministratore; la responsabilità gestionale dell'amministratore deve essere valutata nei rimedi specifici e non assorbire l'impugnazione della delibera ove questa sia ritenuta legittima
art. 1129 c.c.
Richiamato in relazione alla disciplina dell'amministratore e dei rimedi nei suoi confronti; la Corte ha ritenuto che la legittimità della delibera assorbe gli aspetti di responsabilità dell'amministratore
art. 116 c.p.c.
Citato tra le norme processuali invocate: la Corte ha valutato l'ammissibilità dei motivi secondo i principi di rito e la non sindacabilità delle valutazioni di fatto svolte in appello
D.P.R. 115/2002, art. 13
Richiami formali relativi al contributo unificato e alla possibilità di un secondo versamento se dovuto; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per eventuale ulteriore contributo da parte del ricorrente
Ordinanza Cass. N.28262/2023
Il condomino che impugna una deliberazione dell’assemblea, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l’onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall’art.1136 c.c., alla stregua del valore proporzionale delle unità immobiliari dei condomini intervenuti in rapporto al valore dell’intero edificio, senza che abbia rilievo in proposito l’esistenza di una 'tabella di proprietà' e di eventuali 'tabelle di gestione', le quali hanno, di regola, valore puramente dichiarativo dei criteri di calcolo stabiliti dalla legge per determinati beni o impianti destinati a servire i condomini in misura diversa o soltanto una parte dell’intero fabbricato, e servono soltanto ad agevolare lo svolgimento delle assemblee e la ripartizione delle spese ad essi relativi.
La Corte ha applicato questo principio: la distinzione pratica tra 'tabelle di proprietà' e 'tabelle di gestione' non incide sul computo del valore proporzionale ai fini del quorum; il ricorrente deve dimostrare in modo concreto la carenza dei quorum
Massime di principio
- La distinzione tra 'tabelle di proprietà' e 'tabelle di gestione' è pratica comune e, di norma, non modifica il calcolo del valore proporzionale complessivo: per contestare i quorum assembleari il condomino deve provare concretamente la carenza dei quorum secondo l'art.1136 c.c.
- Le doglianze generiche sull'illeggibilità o incompletezza del verbale (senza elementi specifici che mettano in dubbio l'attendibilità del contenuto scritto) sono inammissibili: occorre fornire elementi idonei a contestare la corrispondenza tra manoscritto e verbale ufficiale o dimostrare l'effettiva mancanza degli esiti delle votazioni
- La responsabilità dell'amministratore rispetto a delibere assembleari viene di regola valutata separatamente nei rimedi previsti; se la delibera è ritenuta legittima, ciò assorbe i profili di responsabilità ad essa connessi
- Se si pretende che si sia formato un giudicato esterno in un grado (per es. in appello), la parte interessata deve utilizzare l'azione di revocazione (art.395 c.p.c.) se non ha dedotto il giudicato nel corso del relativo grado; non è sufficiente sollevare tale questione in cassazione
- Le valutazioni di fatto svolte dalla Corte d'appello (es. sulla congruità della prova o sull'interpretazione dei documenti assembleari) sono difficilmente sindacabili in sede di cassazione, salvo vizio di diritto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 32535/2023 del 23/11/2023
- Sentenza civile · 23 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 32552/2023 del 23/11/2023
- Sentenza civile · 23 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 32559/2023 del 23/11/2023
- Sentenza civile · 23 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 32572/2023 del 23/11/2023
- Sentenza civile · 23 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 32574/2023 del 23/11/2023
- Sentenza civile · 23 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 32579/2023 del 23/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →