Cassazione Penale, Sentenza n. 44340/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio per intervenuta prescrizione dei reati (sostiene che i reati si sono prescritti già al 29/02/2024, con riferimento a consumazioni nel 2014); 2) vizio procedurale per mancata notifica al difensore del decreto di differimento dell'udienza del 19/11/2020 (differimento fuori udienza per emergenza Covid, con presunta violazione del Dlgs. 149/2020 e nullità a regime intermedio); 3) vizio nella mancata concessione della sospensione condizionale della pena per avere già due precedenti con concessione del beneficio, di cui uno relativo all'art. 20 L. 47/1985 (abrogato), con la tesi che tale precedente non potrebbe tuttavia costituire ostativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'imputata non abbia dimostrato in maniera adeguata la data di estinzione per prescrizione e ha confermato il calcolo della prescrizione operato dai giudici di merito (tenendo conto anche dei periodi di sospensione e dei sopralluoghi che attestavano prosecuzione delle opere). Sul secondo motivo ha ritenuto la questione infondata: l'omessa comunicazione ad uno dei difensori costituisce nullità a regime intermedio e, nel caso concreto, era intervenuta sanatoria perché un difensore era presente in udienza in sostituzione; pertanto non sussistevano gli effetti radicali della nullità. Sul terzo motivo ha affermato la continuità normativa tra l'art. 20 L. 47/1985 e l'art. 44 DPR 380/01 (abrogazione non esclude gli effetti della precedente condanna): il precedente sotto la norma abrogata conserva valore ostativo ai fini della sospensione condizionale. Perciò il ricorso è inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
norma penale richiamata come oggetto della condanna per il reato originario; i giudici hanno valutato assorbita/parzialmente riformata dalla sentenza di appello nella misura indicata.
art. 181 comma 1-bis D.lgs. 42/2004
disposizione paesaggistica applicata alla fattispecie; la Corte ricorda che per i reati paesaggistici va valutata l'opera nella sua unitarietà ai fini della decorrenza della prescrizione.
norma abrogata che, per la Corte, trova continuità nella nuova disciplina (art. 44 DPR 380/01); la condanna sotto la norma abrogata conserva effetti ostativi ai benefici come la sospensione condizionale.
art. 44 DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
nuova fattispecie normativa funzionalmente equivalente a quella previgente; la Corte applica il principio di continuità normativa rispetto alla previgente art. 20 L. 47/85.
Dlgs. 149/9.11.2020
richiamato in relazione alle regole emergenziali per lo svolgimento del processo durante la pandemia; la Corte ha ritenuto che la mancata notifica di un decreto di differimento non abbia prodotto nullità insanabile nel caso concreto.
richiamato in ordine alla possibilità di correggere la motivazione quando la decisione in diritto sia corretta; giustifica che argomentazioni giuridiche infondate non costituiscono vizio di motivazione.
richiamato nel contesto della facoltà di nomina del sostituto difensore e della necessità di eccepire tempestivamente la nullità derivante da mancata comunicazione.
termine entro il quale deve essere eccepita la nullità relativa alla mancata comunicazione della data del giudizio; il mancato rispetto può comportare la sanatoria.
art. 179, art. 180, art. 184 comma 1 c.p.p.
codificano la distinzione fra nullità assolute e a regime intermedio e la sanatoria delle stesse per mancata tempestiva eccezione o per comportamenti che ne evidenziano la rinuncia.
norma processuale che regola l'onere delle spese di cassazione; la Corte ha condannato la ricorrente al relativo pagamento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
richiamata in relazione ai criteri per valutare la responsabilità della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; ha consentito di non aggravare ulteriormente la posizione della ricorrente ma di disporre un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Per i reati edilizi e paesaggistici la decorrenza della prescrizione si calcola sulla base dell'opera considerata nella sua unitarietà: non sono rilevanti singoli elementi isolati, e grava sull'imputato l'onere di provare, con elementi concreti in suo possesso, che l'opera si era definitivamente conclusa prima del dies a quo indicato dall'accusa.
- La mancata comunicazione o notifica di atti/processi a uno dei difensori costituisce, di regola, una nullità a regime intermedio e può essere sanata dalla presenza/attività di altro difensore o dalla mancata tempestiva eccezione: in tali casi il vizio non determina automaticamente la rinnovazione del rito.
- L'abrogazione di una norma penale sostituita da una disposizione equivalente in un testo unico non elimina automaticamente gli effetti penali della precedente condanna; quando sussiste continuità normativa la condanna antecedente può mantenere efficacia ostativa (es. ai benefici penitenziari).
- Il giudice di legittimità può correggere carenze di motivazione qualora la decisione in diritto sia comunque corretta; argomentazioni giuridiche infondate delle parti non costituiscono sempre vizio di motivazione.
- Se si contesta la prescrizione, è necessario fornire elementi precisi e documentali che dimostrino la data di cessazione dell'abuso; mere affermazioni generiche o richiamo a documenti non specificati sono insufficienti.
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