Cassazione Civile, Ordinanza n. 10907/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dallo sbarco del ricorrente a Lampedusa e dal successivo decreto di respingimento emesso dal Questore di Agrigento, eseguito con trattenimento presso il C.P.R. di Torino, poi convalidato dal Giudice di pace di Torino; successivamente, dopo la domanda di protezione internazionale presentata il 10 settembre 2022, il Questore di Torino dispose un ulteriore trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015, convalidato dal Tribunale di Torino. Con il primo ricorso il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 8 della direttiva 2013/32/UE e delle norme interne di attuazione, sostenendo di non avere ricevuto alcuna informazione sulla possibilità di chiedere protezione internazionale prima dell'adozione del decreto di respingimento, e che dagli atti (fogli notizie) non risultasse alcuna prova dell'assolvimento di tale obbligo informativo. Con il secondo motivo del primo ricorso ha lamentato anche la violazione del divieto di espulsioni collettive, assumendo la natura seriale del respingimento adottato nei confronti di più connazionali sulla base di un'istruttoria meramente standardizzata e non individualizzata. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso avverso il decreto di convalida del Giudice di pace, rilevando che il giudice non aveva verificato in modo compiuto l'adempimento dell'obbligo informativo sulla protezione internazionale, obbligo che condiziona la validità del respingimento e, per riflesso, del trattenimento; ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Conseguentemente ha cassato senza rinvio il decreto di convalida del Giudice di pace e, per caduta del presupposto, anche il decreto di convalida del Tribunale di Torino, rilevando che era ormai decorso il termine perentorio per la convalida e che il processo non poteva proseguire. Non è stata disposta regolazione delle spese per la presenza del patrocinio a spese dello Stato e per la soccombenza di un'amministrazione statale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso n. 2837/2023, dichiarando assorbito il secondo. Ha quindi cassato senza rinvio il decreto di convalida del Giudice di pace di Torino, perché il processo non poteva proseguire essendo decorso il termine perentorio per la convalida del trattenimento. Per effetto della stessa statuizione, ha cassato senza rinvio anche l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva convalidato il trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5, d.lgs. 142/2015. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta.
Norme richiamate
art. 8 Direttiva 2013/32/UE
"gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo"
impone all'autorità di fornire informazioni sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale ai soggetti trattenuti o presenti alla frontiera, ove vi siano indicazioni della volontà di chiedere asilo.
art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998
richiamato come norma interna collegata all'obbligo informativo e alla legittimità del respingimento.
la scelta dello straniero di non chiedere protezione internazionale deve essere una scelta informata, presupponendo una previa informazione effettiva.
art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015
il trattenimento del richiedente protezione internazionale può essere disposto solo nei casi previsti dalla norma e presuppone un valido titolo a monte.
art. 6, commi 3 e 5, d.lgs. 142/2015
norma richiamata per la convalida del trattenimento disposta dal Tribunale di Torino.
letto in modo costituzionalmente orientato: il giudice della convalida può verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto di espulsione o respingimento.
art. 5, par. 1, CEDU
la detenzione a fini di espulsione è consentita solo se la procedura è regolare.
art. 4, Protocollo n. 4 CEDU
richiamato ai fini del divieto di espulsioni collettive; la Corte non esamina il secondo motivo perché assorbito.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
norma processuale per la trattazione camerale del ricorso.
norma processuale per la trattazione camerale del ricorso.
consente la cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito, come nel caso di scadenza del termine perentorio per la convalida.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la liquidazione dei compensi e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
individua il giudice competente a liquidare compensi e spese nel giudizio di cassazione in presenza di patrocinio a spese dello Stato.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
la condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'amministrazione statale.
Massime di principio
- L'obbligo di informare lo straniero trattenuto o presente alla frontiera sulla possibilità di chiedere protezione internazionale è un presidio necessario dell'effettività del diritto di asilo; la sua omissione può determinare la nullità del decreto di respingimento e dei provvedimenti conseguenti.
- La scelta dello straniero di non presentare domanda di protezione internazionale non vale a sanare il mancato assolvimento dell'obbligo informativo, perché tale scelta deve essere previamente consapevole e informata.
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice può e deve verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto di respingimento o espulsione, ove rilevante ai fini della decisione.
- Se viene meno la validità della convalida del primo trattenimento per difetto del presupposto legittimante, anche il successivo trattenimento fondato sul medesimo titolo presupposto cade per derivazione.
- Quando, per intervenuta scadenza del termine perentorio, il processo non può più proseguire, la cassazione deve essere pronunciata senza rinvio.
- In presenza di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di un'amministrazione statale, la regolazione delle spese segue le regole speciali del d.P.R. n. 115 del 2002 e non comporta una condanna alle spese in favore dello Stato nei modi ordinari.
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