Cassazione Civile, Ordinanza n. 19110/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un sollecito di pagamento relativo alla TARSU per l'anno 2013. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso, fondato sulla perizia di parte che indicava superfici esenti a destinazione ospedaliera e sulla mancata prova della notificazione di un atto di rettifica presupposto al sollecito. In appello il giudice tributario regionale ha accolto solo parzialmente l'impugnazione del Comune, ritenendo legittimo il sollecito senza previa notifica di avviso di accertamento, disattendendo la perizia di parte come inattendibile e riconoscendo invece una riduzione della pretesa per i rifiuti speciali smaltiti con servizio privato. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse spiegato le ragioni della conferma della superficie tassabile e della asserita verifica comunale; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., riproponendo le censure sulla valutazione delle prove; 3) violazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 507/1993, contestando che il sollecito potesse essere emesso senza previo avviso di accertamento. Il Comune ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale per violazione dell'art. 70 del d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 7 del regolamento IUC, censurando la riduzione della pretesa impositiva per i rifiuti speciali in assenza della prescritta comunicazione del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società e accolto il ricorso incidentale del Comune. Ha escluso la nullità per motivazione apparente, ritenendo la motivazione della CTR comprensibile e controllabile, e ha dichiarato inammissibile la censura sull'art. 115 c.p.c. perché in realtà rivolta contro la valutazione delle prove. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla necessità del previo avviso di accertamento, affermando che, in materia TARSU, il Comune può procedere alla liquidazione sulla base dei ruoli dell'anno precedente nei casi consentiti dall'art. 72 del d.lgs. n. 507/1993, senza che sia sempre necessaria la preventiva notifica di un accertamento. È stato invece accolto il ricorso incidentale del Comune, poiché la riduzione della pretesa per i rifiuti speciali richiede che il contribuente assolva l'onere di denunciare e documentare le aree interessate; non è sufficiente il solo fatto di aver sostenuto costi di smaltimento con servizio privato. La sentenza impugnata è stata cassata sul punto e la causa decisa nel merito con rigetto del ricorso originario della società contribuente sull'intera pretesa tributaria; spese di merito compensate e società condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della nullità per motivazione apparente della sentenza.
Richiamato come norma sul contenuto della motivazione della decisione tributaria.
La sua violazione è denunciabile solo se il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri officiosi; non quando abbia semplicemente valutato diversamente le prove offerte.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro per dedurre la nullità della sentenza e la violazione di norme processuali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro per dedurre violazione e falsa applicazione di norme sostanziali.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, altrimenti la sentenza è nulla per motivazione apparente.
Consente ai Comuni, in via eccezionale e non estensibile, di liquidare la TARSU sulla base dei ruoli dell'anno precedente senza previo avviso di accertamento, salvo il caso di omessa o incompleta dichiarazione del contribuente.
Individua i presupposti della TARSU e l'esclusione dalla superficie imponibile per aree che non possono produrre rifiuti o ove si formino, di regola, rifiuti speciali da smaltire a spese del produttore.
Impone al contribuente l'obbligo di denuncia iniziale o di variazione con indicazione delle superfici e della loro destinazione; grava su di lui l'onere informativo necessario per ottenere l'esclusione di aree dalla tassazione.
art. 7, comma 4, Regolamento comunale IUC
Richiamato dal Comune come obbligo di comunicazione per ottenere la riduzione della pretesa relativa ai rifiuti speciali.
Richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.
Richiamato per affermare la successione dei rapporti in capo alla società incorporante in caso di fusione/incorporazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, nei limiti dell'estratto fornito.
Massime di principio
- In tema di nullità della sentenza per motivazione apparente, la motivazione è nulla solo quando, pur esistente graficamente, non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o non condivisibile.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione soltanto se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non è invece denunciabile per contestare il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
- In materia TARSU, la liquidazione diretta sulla base dei ruoli dell'anno precedente è ammessa in via eccezionale nei casi previsti dalla legge e non richiede un previo avviso di accertamento, salvo che l'amministrazione intenda far valere modifiche sostanziali non riconducibili alla dichiarazione del contribuente.
- L'esclusione dalla superficie imponibile per aree destinate alla produzione di rifiuti speciali è un'eccezione alla regola generale dell'imposizione e richiede che il contribuente assolva l'onere di denunciare e documentare specificamente le aree interessate e la loro destinazione.
- Il mero sostenimento di costi di smaltimento con un servizio privato non è, da solo, sufficiente a fondare la riduzione del tributo se il contribuente non ha osservato gli obblighi dichiarativi e informativi previsti dalla disciplina speciale.
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