Cassazione Civile, Ordinanza n. 15412/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società agricola)
La controversia
La società aveva presentato istanza di variazione catastale per ottenere l’attribuzione della categoria D/10 a un immobile rurale strumentale, censito in altra categoria, sostenendo di svolgere attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. e del d.lgs. n. 228/2001 e che il bene, una cabina elettrica annessa allo stabilimento, fosse stabilmente e oggettivamente funzionale all’attività di trasformazione e manipolazione dei prodotti agricoli. L’Ufficio aveva respinto l’istanza e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il diniego ritenendo, in sintesi, che mancasse il requisito dell’asservimento a terreni agricoli di almeno 10.000 mq e che la cabina non rientrasse tra le costruzioni strumentali tipizzate dalla disciplina sulla ruralità. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 9, commi 3 e 3-bis, d.l. n. 557/1993 per avere il giudice d’appello richiesto il requisito del terreno di 10.000 mq anche per un fabbricato strumentale non abitativo; 2) violazione degli artt. 1 d.lgs. n. 546/1992, 115 e 116 c.p.c. per non aver considerato le ammissioni dell’Ufficio sull’esistenza di terreni superiori a 10.000 mq; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e travisamento dei fatti sul medesimo punto; 4) violazione delle norme catastali e urbanistiche sulla ruralità per avere escluso la strumentalità del fabbricato; 5) ulteriore nullità per difetto di motivazione sull’effettiva strumentalità della cabina all’attività agricola.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il quinto motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello non fosse apparente in senso tecnico, ma ha accolto i primi quattro motivi. Ha affermato che la Commissione regionale ha errato nel subordinare il riconoscimento della ruralità della cabina elettrica al solo dato del suo mancato inserimento nell’elenco tipizzato delle costruzioni strumentali e nel richiedere, per tale fabbricato strumentale, il requisito del terreno agricolo di 10.000 mq, senza accertare in concreto se la cabina fosse effettivamente destinata, come dedotto dalla contribuente, a servizio dell’attività agricola di trasformazione dei prodotti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CGT di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011, n. 70
richiamato come base dell’istanza di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità
art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106
norma di conversione richiamata per la domanda catastale
definisce l’attività agricola cui deve riferirsi la strumentalità del fabbricato
art. 1 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228
richiamato per la qualificazione dell’attività agricola anche in forma cooperativa
art. 9, commi 3 e 3-bis, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557
la ruralità dei fabbricati strumentali non abitativi dipende dalla loro strumentalità alle attività agricole tipizzate, non dal solo asservimento a fondo di 10.000 mq, che rileva per altre ipotesi
legge 26 febbraio 1994, n. 133
norma di conversione del d.l. n. 557/1993
art. 1, comma 5, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139
la strumentalità delle costruzioni diverse dalle abitazioni va valutata in relazione alla destinazione agricola e alla impossibilità di diversa destinazione senza radicali trasformazioni
art. 1, comma 3, d.m. 26 luglio 2012
per il riconoscimento della ruralità si applicano le disposizioni dell’art. 9 d.l. n. 557/1993
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato ai fini della dedotta nullità per motivazione apparente
art. 111, comma 6, Cost.
impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
richiamato per la dedotta errata valutazione delle ammissioni di parte avversa
richiamato per la dedotta errata valutazione delle prove
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla Corte per il requisito motivazionale della sentenza tributaria
art. 29 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla giurisprudenza come riferimento alle attività agricole rilevanti, oggi art. 32
art. 32 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
costituisce il parametro delle attività agricole rilevanti ai fini della strumentalità rurale
art. 3, comma 156, L. 23 dicembre 1996, n. 662
ha disposto la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali
Massime di principio
- Per i fabbricati strumentali diversi dalle abitazioni, il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali e catastali non dipende in modo decisivo dal solo dato formale della tipologia edilizia o dalla presenza di un elenco tassativo di costruzioni, ma dalla concreta destinazione del bene allo svolgimento di attività agricole ai sensi della disciplina vigente.
- Il requisito dell’asservimento a un terreno di almeno 10.000 mq non può essere automaticamente esteso a ogni fabbricato strumentale: occorre distinguere tra i diversi presupposti normativi previsti per le abitazioni rurali e per gli immobili strumentali.
- Ai fini del classamento rurale, il giudice di merito deve accertare in concreto la strumentalità del bene all’attività agricola, verificando la funzione produttiva del fabbricato, le sue caratteristiche tipologico-funzionali e il suo effettivo collegamento con l’attività agricola esercitata.
- La mancata espressa menzione di una specifica costruzione nell’elenco delle destinazioni tipiche non esclude di per sé la ruralità, se il bene risulti concretamente necessario e funzionale a una delle attività agricole considerate dalla legge.
- La motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di ricostruire l’iter logico della decisione; non basta però che la motivazione sia ritenuta errata nel merito per integrare la nullità.
- Le ammissioni della parte pubblica circa l’esistenza del requisito dimensionale del terreno possono incidere sull’accertamento fattuale, ma non sostituiscono il necessario esame giudiziale della concreta strumentalità del fabbricato.
- In tema di ruralità catastale, non è richiesta l’identità soggettiva tra proprietario del fabbricato e titolare dei terreni o delle attività agricole, purché il bene sia effettivamente asservito all’impresa agricola.
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