Cassazione Civile, Ordinanza n. 02435/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva dichiarato illegittimo, salvo la quota del 15%, l’avviso di pagamento TARI 2015 emesso nei confronti della società per locali commerciali siti nell’area dell’Interporto di Nola. La CTR aveva ritenuto, in sintesi, che: le pregresse sentenze favorevoli alla società per annualità 2006-2009 non avessero efficacia preclusiva per annualità diverse; tuttavia i fatti accertati in quei giudizi fossero confermati anche per il 2015, ossia il mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti all’interno dell’Interporto; che il Comune non avesse provato una regolare raccolta; e che pertanto fosse corretta la riduzione dell’imposta al 15% in ragione della sostanziale inesistenza del servizio nella zona interna all’Interporto. Con l’unico motivo di ricorso il Comune ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 650 e seguenti, L. 147/2013, sostenendo che: l’accordo transattivo relativo ai soli anni 2006-2009 non poteva valere per una diversa annualità e per la TARI, tributo distinto dalla TARSU; la TARI sarebbe dovuta a chiunque detenga locali suscettibili di produrre rifiuti, a prescindere dall’effettiva fruizione del servizio; il Comune avrebbe comunque provato l’espletamento del servizio tramite affidataria sia sulle strade di collegamento sia, con sistema porta a porta, nelle aree interne; la documentazione della società sarebbe stata inconferente perché riferita ad annualità diverse. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando la propria giurisprudenza su casi sovrapponibili relativi all’Interporto di Nola, secondo cui il mancato svolgimento del servizio nella zona interna integra il presupposto per la riduzione tariffaria nei limiti di legge, senza che sentenze passate in giudicato su annualità diverse o accordi transattivi limitati ad anni determinati possano vincolare automaticamente il giudizio sull’annualità successiva. Ha inoltre ribadito che, una volta istituito il servizio comunale, la TARI è dovuta anche se il contribuente non ne fruisca in concreto; ma, se il servizio non è svolto in una determinata zona del territorio, opera la riduzione legale prevista dal comma 657, la cui prova grava sul contribuente e la cui quantificazione è rimessa al merito entro i limiti normativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la riduzione della TARI per la mancata raccolta dei rifiuti all’interno dell’Interporto di Nola, ritenendo che il disservizio, accertato per l’annualità 2015, rientrasse nella disciplina dell’art. 1, comma 657, L. 147/2013. Ha precisato che le precedenti sentenze passate in giudicato riguardanti annualità diverse non spiegano effetto preclusivo sulla nuova annualità, ma che esse, insieme agli altri elementi istruttori, confermavano la persistente assenza del servizio nella zona interna all’Interporto. Ha altresì affermato che la riduzione tariffaria non costituisce risarcimento del danno né sanzione per il Comune, bensì temperamento legale del prelievo in correlazione alla minore erogazione del servizio. Le spese sono state compensate in ragione del quadro giurisprudenziale formato in epoca successiva al ricorso e della presenza di alcune decisioni di merito favorevoli al Comune.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata utilizzata come norma-processuale di deduzione del motivo per violazione di legge.
art. 1, commi 641, 642, 656 e 657, L. 147/2013
La TARI è dovuta da chi possiede o detiene locali o aree suscettibili di produrre rifiuti; se il servizio non è svolto o è svolto solo in parte in una determinata zona, opera la riduzione legale entro i limiti previsti dalla legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Richiamata in relazione alla modifica dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Citato solo per delineare le aree comuni condominiali escluse dalla TARI se non detenute o occupate in via esclusiva.
Massime di principio
- Nei tributi periodici, il giudicato formatosi su annualità diverse non produce automaticamente effetto preclusivo sulla nuova annualità quando l’accertamento richiesto riguarda circostanze fattuali mutevoli nel tempo, come le concrete modalità di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti.
- La TARI è dovuta in quanto il servizio di raccolta e smaltimento sia istituito ed esercitato nell’ambito del territorio comunale, indipendentemente dalla concreta fruizione individuale da parte dell’utente.
- Se il servizio di raccolta rifiuti non viene svolto in una specifica zona del territorio comunale, non si verifica un’esenzione, ma la sola riduzione tariffaria prevista dalla legge, nei limiti quantitativi stabiliti dal comma 657.
- La riduzione TARI per mancato o irregolare servizio ha natura legale e tecnica: non opera come risarcimento del danno né come sanzione per l’ente, ma come temperamento del prelievo commisurato alla minorazione del servizio.
- L’onere di provare i presupposti della riduzione grava sul contribuente che la invoca; una volta provato il disservizio nella zona interessata, la quantificazione della riduzione entro i limiti di legge è rimessa al giudice di merito.
- Gli accordi transattivi relativi a specifiche annualità d’imposta non si estendono automaticamente ad annualità successive, salvo che emerga una permanenza oggettiva e stabile del presupposto di fatto rilevante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02383/2023 del 26/01/2023
- ordinanza_civile · 26 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02384/2023 del 26/01/2023
- ordinanza_civile · 26 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02386/2023 del 26/01/2023
- ordinanza_civile · 26 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02387/2023 del 26/01/2023
- ordinanza_civile · 26 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02388/2023 del 26/01/2023
- ordinanza_civile · 26 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02398/2023 del 26/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →