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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39578/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate a un'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2010-2012 da uno studio legale associato. In primo e secondo grado il contribuente aveva ottenuto ragione: la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non accertata l'autonoma organizzazione, e la CTR aveva confermato la decisione, valorizzando anche un accertamento di fatto secondo cui i due professionisti associati svolgevano in concreto l'attività in modo autonomo l'uno dall'altro, con autonomia e individualità professionale. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che le associazioni professionali e gli studi associati sarebbero soggetti ad IRAP in ogni caso, senza necessità di verificare l'autonoma organizzazione. Il ricorso non censurava specificamente l'ulteriore ratio della CTR relativa all'esercizio individuale e non associato delle attività professionali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, gli studi associati e le associazioni professionali sono normalmente soggetti ad IRAP ex lege, senza necessità di accertare in concreto l'autonoma organizzazione. Tuttavia ha ritenuto decisivo che la CTR avesse fondato la decisione anche su un distinto accertamento di fatto, non specificamente censurato, secondo cui i professionisti svolgevano le rispettive attività in modo autonomo e non associato. Non essendo stata attaccata tale ratio decidendi, il motivo è stato ritenuto infondato e il ricorso respinto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 poiché la parte soccombente è un'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    È stato il parametro del motivo di ricorso per cassazione formulato dall'Agenzia, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha osservato che l'accertamento di fatto compiuto dalla CTR non era stato specificamente censurato neppure nei limiti del vizio di motivazione consentito dalla norma applicabile ratione temporis.

  • art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997

    l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta

    La Corte ha richiamato il principio per cui per le associazioni professionali e gli studi associati il presupposto IRAP discende dalla forma associata dell'esercizio dell'attività, senza necessità di indagare l'autonoma organizzazione.

  • art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446 del 1997

    La norma è stata richiamata per ricomprendere tra i soggetti passivi IRAP le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate, cioè associazioni professionali e studi associati.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente lo invocava a sostegno della propria doglianza, ma la Corte non ha ritenuto fondato il richiamo nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Per le associazioni professionali e gli studi associati, il presupposto dell'IRAP può derivare ex lege dalla forma organizzativa adottata, senza necessità di accertare in concreto l'autonoma organizzazione.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e di fatto non specificamente censurata, il ricorso per cassazione è destinato al rigetto anche se una diversa affermazione della decisione appaia, isolatamente considerata, giuridicamente criticabile.
  • La parte che ricorre per cassazione deve colpire tutte le rationes decidendi idonee a sorreggere la sentenza impugnata; la mancata impugnazione di una ratio decisiva rende inidoneo il motivo a ottenere la cassazione.
  • Nel contenzioso IRAP sugli studi associati, il contribuente può superare la presunzione legata alla forma associata dimostrando che, in concreto, non è stata esercitata un'attività produttiva in forma associata, ma attività svolta separatamente dai singoli professionisti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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