Cassazione Civile, Ordinanza n. 37353/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte del Comune, di un permesso di costruire richiesto da una società per ristrutturare un immobile storico e mutarne la destinazione da direzionale a turistico-ricettiva. Il diniego si fondava su una variante urbanistica per la Città Storica di Venezia che escludeva, per gli edifici non già legittimati a tale uso, la destinazione ricettiva. La società aveva impugnato la variante solo in via subordinata, in sede di ricorso contro il diniego edilizio, sostenendo che la variante non dovesse applicarsi all'immobile acquistato nell'ambito di una procedura di valorizzazione/dismissione con destinazione già orientata all'uso ricettivo. In Cassazione la società ha proposto ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, denunciando violazione degli artt. 103 e 111 Cost.: secondo la ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe negato tutela giurisdizionale dichiarando irricevibile, per tardività, il motivo d'appello contro la variante, senza scrutinare il merito della lesione; ciò integrerebbe un rifiuto di giurisdizione, poiché la variante sarebbe stata impugnabile solo al momento del suo concreto effetto lesivo, ossia con il diniego del permesso di costruire.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Hanno ritenuto che la censura non investisse un rifiuto di giurisdizione in senso proprio, ma un asserito errore del giudice amministrativo nell'esercizio della giurisdizione: la declaratoria di irricevibilità per tardività del motivo contro la variante urbanistica integra infatti una valutazione interna sulla tempestività dell'impugnazione e sul decorso del termine decadenziale, non un arretramento della giurisdizione. La Corte ha quindi escluso che fosse sindacabile, in sede di ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., l'erronea qualificazione della lesività dell'atto o la ritenuta irricevibilità del motivo, trattandosi al più di error in iudicando/procedendo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
Il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile solo in presenza di un vero rifiuto dell'esercizio della giurisdizione, non per contestare errori interni del giudice speciale.
art. 103 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale della giurisdizione del giudice amministrativo, ma la deduzione della sua violazione è stata ritenuta non idonea a trasformare in motivo di giurisdizione un errore interno sul rito.
Fondamento processuale del ricorso alle Sezioni Unite per motivi attinenti alla giurisdizione.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
Norma richiamata per incardinare il ricorso per cassazione nei limiti dei motivi inerenti alla giurisdizione.
Richiamato nel quadro normativo della valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali.
Legge di conversione del d.l. n. 112 del 2008, richiamata per il piano delle alienazioni e valorizzazioni.
art. 35 l.r. Veneto n. 11 del 2010
Richiamato come disciplina regionale relativa al piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobili.
art. 26 l.r. Veneto n. 30 del 2016
Richiamato per la previsione della trasmissione del piano al consiglio comunale e la possibilità di adottare variante urbanistica.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia urbanistico-edilizia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il rifiuto di giurisdizione, sindacabile ex art. 111, comma 8, Cost., ricorre solo quando il giudice speciale affermi l'astratta non tutelabilità della situazione soggettiva azionata e la sua estraneità a qualunque giurisdizione; non basta che il giudice decida in rito o nel merito in modo sfavorevole.
- La declaratoria di irricevibilità o inammissibilità per tardività dell'impugnazione, anche se frutto di una non condivisa qualificazione della lesività dell'atto, costituisce un errore interno all'esercizio della giurisdizione e non un diniego di giurisdizione.
- La censura sulla corretta individuazione del momento di decorrenza del termine per impugnare un atto amministrativo attiene alla legittimità della decisione e non ai limiti esterni della giurisdizione.
- Quando il giudice speciale ritiene precluso l'esame del merito per ragioni processuali, le Sezioni Unite non possono riesaminare se tale preclusione fosse corretta, salvo che essa implichi l'affermazione che la controversia sia in assoluto non giustiziabile.
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