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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18455/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a una dirigente di società, inizialmente fondato dalla datrice di lavoro su addebiti collegati a un procedimento penale e a un'ordinanza cautelare del GIP, con richiamo a intercettazioni ambientali e telefoniche. In un precedente giudizio di legittimità, la giusta causa era stata ritenuta non provata e la causa era stata rinviata al giudice di merito per verificare soltanto se, ai fini della "giustificatezza" del recesso prevista dal CCNL dirigenti commercio, fossero stati allegati e dimostrati elementi ulteriori rispetto a quelli penali. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha nuovamente ritenuto giustificato il licenziamento, valorizzando ancora le risultanze penali e l'ordinanza cautelare, affermando che la gravità delle accuse e la posizione apicale della lavoratrice rendevano ragionevole la risoluzione del rapporto. La ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: violazione dell'art. 23, comma 5, CCNL dirigenti commercio, perché il rinvio a giudizio non basta di per sé a giustificare il licenziamento; violazione delle regole sull'onere della prova e degli artt. 1218, 2697, 1362 ss. c.c., perché la datrice non aveva provato alcun fatto ulteriore rispetto al richiamo dell'ordinanza penale; violazione dell'art. 384 c.p.c., per mancato rispetto del vincolo derivante dalla precedente sentenza di cassazione, che imponeva di accertare la sussistenza di circostanze ulteriori ai fini della giustificatezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello, giudice di rinvio, non avesse compiuto l'indagine richiesta dalla sentenza rescindente, limitandosi a rivalutare in chiave di giustificatezza i medesimi fatti già ritenuti non provati e ormai coperti da giudicato. Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la datrice avesse allegato e provato circostanze ulteriori e diverse, ma ciò non è avvenuto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra Corte d'appello, che dovrà decidere attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 5, CCNL dirigenti commercio

    "il rinvio a giudizio del dirigente per fatti attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non giustifica di per sé il licenziamento"

    Il rinvio a giudizio o la mera pendenza/attivazione di un procedimento penale non sono, da soli, sufficienti a integrare la giustificatezza del licenziamento del dirigente; occorrono elementi ulteriori, autonomamente allegati e provati dal datore di lavoro.

  • art. 34 CCNL dirigenti commercio

    È la fonte contrattuale dell'indennità supplementare richiesta dalla dirigente; la sua spettanza dipende dalla mancanza di giustificatezza del licenziamento.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato insieme alle regole probatorie per affermare che la prova della giustificatezza del recesso grava sul datore di lavoro, quale parte che invoca la legittimità dell'inadempimento/risoluzione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi della giustificatezza del licenziamento incombe sulla parte datoriale che intende opporsi alla domanda del lavoratore.

  • artt. 1362 c.c. e seguenti

    Richiamati per l'interpretazione del CCNL applicabile, in particolare della clausola che disciplina la giustificatezza del licenziamento del dirigente.

  • L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5

    Ribadisce, nel quadro del licenziamento, la ripartizione dell'onere della prova a carico del datore di lavoro.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto e ai limiti tracciati dalla precedente sentenza di cassazione; non può riesaminare i medesimi fatti già coperti da giudicato, ma deve attenersi alle direttive ricevute.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la decisione in Cassazione; non incide sul merito della controversia.

  • art. 380-bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la riserva della motivazione.

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione sia sulla questione sostanziale sia sui limiti dell'accertamento demandato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente: se la cassazione ha escluso la prova dei fatti posti a base del recesso, il giudice di rinvio non può rivalutare quei medesimi fatti come se fossero nuovamente spendibili, ma deve verificare solo eventuali circostanze ulteriori specificamente indicate dal giudice di legittimità.
  • In materia di licenziamento del dirigente, la "giustificatezza" non può essere desunta automaticamente dalla mera esistenza di un procedimento penale, da un'ordinanza cautelare o dal rinvio a giudizio; occorre un autonomo supporto fattuale e probatorio diverso dai soli addebiti penali.
  • L'onere di provare la giustificatezza del licenziamento grava sul datore di lavoro, che deve allegare e dimostrare i fatti posti a fondamento del recesso e non può limitarsi a richiamare atti del procedimento penale.
  • Se il contratto collettivo prevede che il rinvio a giudizio del dirigente non giustifica di per sé il licenziamento, la valutazione della legittimità del recesso richiede l'accertamento di ulteriori elementi oggettivi e autonomi idonei a sorreggere la decisione datoriale.
  • Il giudicato formatosi sull'insussistenza dei fatti contestati impedisce di fondare nuovamente il licenziamento sulla mera riproposizione di quegli stessi fatti, anche se riformulati in chiave di giustificatezza o di venir meno del vincolo fiduciario.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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