Cassazione Civile, Ordinanza n. 23699/2025 del 22/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di forniture di materiale d’ufficio e di servizi di assistenza tecnica resi in favore di un ente locale tra il 2009 e il 2011. L’ente ha proposto opposizione deducendo di non avere mai ordinato quelle forniture, la mancanza di un contratto scritto, l’assenza di un impegno di spesa regolarmente assunto nel bilancio e la mancanza del visto del responsabile del servizio sulle fatture; ha inoltre sostenuto che, in difetto dei requisiti formali richiesti per i contratti della PA, l’eventuale obbligazione avrebbe potuto gravare solo sul funzionario che aveva consentito la fornitura. La società ha resistito all’opposizione richiamando fatture già pagate in precedenza, report di esecuzione, un contratto di assistenza tecnica e la vistazione di alcuni documenti da parte di un dipendente comunale. In appello il Comune ha ottenuto il rigetto della pretesa creditoria, e la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla prova documentale e sulla valutazione delle prove, per avere la Corte escluso il valore probatorio di contratto, fatture e report vistati da un funzionario; (2) violazione delle stesse norme per avere negato rilievo a pagamenti di precedenti fatture e a presunzioni semplici desumibili da altri elementi; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132 c.p.c., nonché dell’art. 191 T.U.E.L., per omessa considerazione di fatture, testimonianze e domanda subordinata di arricchimento senza causa; (4) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 191 T.U.E.L.; (5) nullità della sentenza e del procedimento per mancata motivazione sul rigetto dell’appello incidentale della società, in particolare sulla domanda di indebito arricchimento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non aggredivano la ratio decidendi, fondata sull’assenza di un contratto scritto richiesto dalla legge per impegnare la pubblica amministrazione, e ha giudicato infondati gli altri motivi, rilevando che la contestazione dell’ente era specifica, che i documenti prodotti non supplivano al difetto della forma scritta, che le prove testimoniali non erano decisive e che, comunque, la domanda di arricchimento senza causa presupponeva la prova dell’effettivo svolgimento della prestazione, prova ritenuta mancante dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva accolto il gravame dell’ente locale e respinto la pretesa di pagamento della società fornitrice. La Suprema Corte ha osservato che, nei rapporti con la pubblica amministrazione, la forma scritta del contratto è richiesta ad substantiam e che atti interni, fatture, report, firme apposte su documenti o pagamenti di fatture diverse non bastano a dimostrare un valido rapporto obbligatorio, se manca un contratto scritto sottoscritto dalle parti o ordini scritti equivalenti. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di inattendibilità del teste Maccaroni e non decisiva la prova testimoniale residua. Quanto alla domanda subordinata di arricchimento senza causa, la Corte ha rilevato che il suo eventuale esame non poteva condurre ad accoglimento perché difettava, secondo l’accertamento di merito non censurabile, la prova dell’effettiva esecuzione delle prestazioni. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla efficacia probatoria della scrittura privata; la Corte ha escluso che i documenti prodotti potessero supplire alla mancanza del contratto scritto richiesto per impegnare la PA.
Richiamato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto che gli elementi dedotti non fossero sufficienti a dimostrare il rapporto contrattuale mancante.
La violazione è stata esclusa: la Corte ha ribadito che la censura è ammissibile solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi.
La violazione è stata esclusa: il giudice di merito aveva solo valutato liberamente le prove, senza attribuire loro un valore legale diverso da quello previsto dall’ordinamento.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di contestazione delle scritture; non è stato ritenuto decisivo perché il problema centrale era l’assenza del contratto scritto.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di efficacia delle scritture; la Corte non ha ravvisato errori nella valutazione dei documenti.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di verificazione della scrittura privata; non è emersa una censura utile a superare il difetto di forma scritta.
È stata ribadita la necessità del rispetto del procedimento contabile e della copertura finanziaria per obbligare l’ente locale; la mancanza della forma scritta del contratto rende comunque inefficace la pretesa verso l’ente.
Invocato per asserita motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo la motivazione sufficiente e logicamente coerente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge invocata nei primi due motivi, dichiarati inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per nullità della sentenza/procedimento; le censure sono state respinte.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso il vizio perché i fatti allegati non erano decisivi o erano stati comunque valutati.
Richiamato in relazione al dedotto omesso esame dell’appello incidentale; la Corte ha ritenuto che il rigetto fosse compatibile con l’accoglimento dell’appello principale.
Richiamato per la domanda subordinata di indebito arricchimento; la Corte ha ritenuto che, in ogni caso, mancasse la prova dell’effettiva prestazione e quindi del presupposto dell’azione.
Richiamato nella ricostruzione giurisprudenziale sul possibile esercizio surrogatorio dell’azione di arricchimento nei confronti dell’ente, in presenza di specifiche condizioni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nei contratti con la pubblica amministrazione la forma scritta è richiesta ad substantiam: in mancanza di un contratto scritto sottoscritto dalle parti, la pretesa del privato non può essere provata da fatture, report, visti apposti su documenti o da meri atti interni dell’ente.
- Le determinazioni dirigenziali che prevedono un impegno di spesa non equivalgono, di per sé, a un contratto e non bastano a dimostrare la conclusione del rapporto negoziale con il privato.
- La contestazione dell’ente pubblico sulla pretesa creditoria può essere specifica e idonea a superare il valore probatorio dei documenti prodotti quando investa il difetto del contratto, la mancanza di ordine scritto, il potere di firma del soggetto che ha vistato i documenti e la regolarità formale della procedura.
- Le fatture, anche se talvolta utilizzabili come elementi probatori nei rapporti tra imprenditori, non hanno efficacia dimostrativa sufficiente a fondare da sole il credito verso un ente locale in assenza del titolo contrattuale richiesto dalla legge.
- La prova testimoniale e gli altri riscontri istruttori non possono colmare il difetto della forma scritta quando questa è richiesta a pena di nullità per vincolare la pubblica amministrazione.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia l’uso di prove non introdotte dalle parti o l’attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non è sufficiente contestare il mero apprezzamento del materiale istruttorio.
- L’azione di arricchimento senza causa presuppone comunque la dimostrazione del fatto oggettivo dell’arricchimento e dell’effettiva esecuzione della prestazione; se tale prova manca, la domanda va respinta anche se il rapporto principale è invalido o non provato.
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