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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23525/2026 del 19/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento delle somme trattenute a titolo di "sconto tariffario" sulle prestazioni sanitarie rese da una struttura privata accreditata negli anni 2010-2013. La struttura ha agito contro l'azienda sanitaria locale e la Regione chiedendo la restituzione delle decurtazioni ritenute illegittime, sostenendo che lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006 fosse ormai scaduto o comunque non più applicabile nel periodo considerato. Il Tribunale ha riconosciuto parte del credito nei confronti della sola ASL e ha escluso la responsabilità della Regione; la Corte d'appello ha parzialmente riformato la decisione, escludendo il diritto alla restituzione per il 2013 e confermando la legittimazione passiva della ASL, nonché l'applicabilità degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002. La struttura ha proposto ricorso principale deducendo omesso esame di fatti decisivi in relazione al 2013, in particolare le fatture e la data di efficacia regionale del nuovo tariffario. La ASL ha proposto ricorso incidentale censurando la propria legittimazione passiva, la durata dello sconto tariffario e l'applicabilità del D.Lgs. n. 231/2002 per mancanza dei presupposti soggettivi e temporali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso l'esame di fatti decisivi relativi all'anno 2013 e che la motivazione fosse affetta da radicale carenza e incomprensibilità nel punto decisivo concernente l'applicazione dello sconto tariffario e delle nuove tariffe. Ha invece rigettato il ricorso incidentale, confermando: la legittimazione passiva dell'ASL, salvo diversa disposizione regionale o provvedimento regionale richiamato nel contratto; la natura transitoria e limitata al triennio 2007-2009 dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006; e l'applicabilità degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 ai contratti scritti conclusi dopo l'8 agosto 2002 tra struttura accreditata e pubblica amministrazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è stato ravvisato per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, con ricaduta in una motivazione radicalmente lacunosa e incomprensibile.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso principale è stato ritenuto specifico nella deduzione dei fatti decisivi non esaminati.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale e per le memorie depositate.

  • art. 8-quinquies, D. Lgs. n. 502/1992

    Gli accordi contrattuali stipulati ai sensi di tale norma costituiscono la fonte dell'obbligazione di pagamento verso la struttura accreditata e individuano il soggetto passivo dell'azione.

  • art. 1372, secondo comma, c.c.

    Il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi, salvo i casi previsti dalla legge; pertanto non può far sorgere obbligazioni in capo alla Regione estranea al contratto in assenza di specifico incarico.

  • art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993, conv. in L. n. 423/1993

    Consente che il pagamento sia demandato a un ente diverso dalla ASL solo se vi sia una specifica disposizione regionale o un provvedimento regionale richiamato nel contratto; non identifica automaticamente tale ente nella Regione finanziatrice.

  • L.R. Lazio n. 18/1994

    Richiamata dalla ricorrente incidentale per sostenere il ruolo regionale nel finanziamento, ma ritenuta non sufficiente, di per sé, a trasferire la legittimazione passiva.

  • art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006

    Lo sconto tariffario previsto dalla norma è transitorio e limitato al triennio 2007-2009; non opera oltre tale periodo.

  • art. 12 preleggi

    Invocato per l'interpretazione della norma tariffaria, ma non idoneo a sovvertire l'indirizzo consolidato sulla sua durata limitata.

  • D.M. 18 ottobre 2012

    Ha introdotto nuove tariffe che, secondo la Corte, assorbono lo sconto pregresso; la loro effettiva decorrenza va però verificata in concreto rispetto alle fatture e al recepimento regionale.

  • Decreto Commissariale n. U00313 del 4 luglio 2013

    Indicato dal ricorso principale come fatto decisivo perché, nel territorio regionale, le nuove tariffe sarebbero divenute applicabili solo dalla pubblicazione sul B.U.R.L., avvenuta l'11 luglio 2013.

  • art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 231/2002

    Le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate in base a un contratto scritto concluso dopo l'8 agosto 2002 rientrano nella nozione di transazione commerciale.

  • art. 3, D. Lgs. n. 231/2002

    Il ritardo rilevante ai fini degli interessi moratori deve essere imputabile al debitore; l'assenza di prova contraria rende infondata la censura.

  • art. 5, D. Lgs. n. 231/2002

    Consente il riconoscimento degli interessi moratori sulle transazioni commerciali in caso di ritardato pagamento.

  • art. 11, D. Lgs. n. 231/2002

    Richiamato dalla ricorrente incidentale per escludere l'applicabilità della disciplina ai contratti anteriori all'8 agosto 2002, ma ritenuto irrilevante perché i contratti rilevanti erano successivi a tale data.

  • Cass. Sez. U n. 34301 del 27/12/2025

    Ha affermato che la legittimazione passiva nelle azioni delle strutture sanitarie convenzionate spetta all'ASL, salvo specifico incarico regionale al pagamento.

  • Cass. Sez. 3 n. 20391 del 11/10/2016

    Ha affermato che gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 spettano alle strutture sanitarie private accreditate quando esista un contratto scritto successivo all'8 agosto 2002.

  • Cass. Sez. U n. 35092 del 14/12/2023

    Ha qualificato come transazioni commerciali, ai fini del D.Lgs. n. 231/2002, le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in base a contratto scritto accessivo all'accreditamento.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, la fonte dell'obbligazione di pagamento va individuata negli accordi contrattuali conclusi con l'ASL; la Regione non risponde automaticamente dei debiti se non è destinataria di uno specifico incarico di pagamento previsto da norma regionale o da provvedimento regionale richiamato nel contratto.
  • Lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006 ha natura eccezionale e transitoria e non può essere applicato oltre il triennio 2007-2009.
  • Ai fini del giudizio di legittimità, l'omesso esame di fatture, atti tariffari e decorrenze regionali può integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando tali elementi siano decisivi per stabilire se la decurtazione tariffaria fosse ancora dovuta.
  • Le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate in forza di un contratto scritto concluso dopo l'8 agosto 2002 rientrano nella nozione di transazione commerciale e legittimano la richiesta di interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002.
  • L'eventuale sottrazione della responsabilità dell'ASL richiede una disciplina speciale espressa: non basta il solo ruolo della Regione quale ente finanziatore per trasferire il lato passivo dell'obbligazione.
  • Il debitore che esclude la debenza degli interessi moratori per ritardo deve allegare e provare i fatti idonei a escludere l'imputabilità del ritardo; mere affermazioni difensive non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaInadempimentoImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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