Cassazione Civile, Ordinanza n. 23525/2026 del 19/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento delle somme trattenute a titolo di "sconto tariffario" sulle prestazioni sanitarie rese da una struttura privata accreditata negli anni 2010-2013. La struttura ha agito contro l'azienda sanitaria locale e la Regione chiedendo la restituzione delle decurtazioni ritenute illegittime, sostenendo che lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006 fosse ormai scaduto o comunque non più applicabile nel periodo considerato. Il Tribunale ha riconosciuto parte del credito nei confronti della sola ASL e ha escluso la responsabilità della Regione; la Corte d'appello ha parzialmente riformato la decisione, escludendo il diritto alla restituzione per il 2013 e confermando la legittimazione passiva della ASL, nonché l'applicabilità degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002. La struttura ha proposto ricorso principale deducendo omesso esame di fatti decisivi in relazione al 2013, in particolare le fatture e la data di efficacia regionale del nuovo tariffario. La ASL ha proposto ricorso incidentale censurando la propria legittimazione passiva, la durata dello sconto tariffario e l'applicabilità del D.Lgs. n. 231/2002 per mancanza dei presupposti soggettivi e temporali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso l'esame di fatti decisivi relativi all'anno 2013 e che la motivazione fosse affetta da radicale carenza e incomprensibilità nel punto decisivo concernente l'applicazione dello sconto tariffario e delle nuove tariffe. Ha invece rigettato il ricorso incidentale, confermando: la legittimazione passiva dell'ASL, salvo diversa disposizione regionale o provvedimento regionale richiamato nel contratto; la natura transitoria e limitata al triennio 2007-2009 dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006; e l'applicabilità degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 ai contratti scritti conclusi dopo l'8 agosto 2002 tra struttura accreditata e pubblica amministrazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il vizio è stato ravvisato per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, con ricaduta in una motivazione radicalmente lacunosa e incomprensibile.
Il ricorso principale è stato ritenuto specifico nella deduzione dei fatti decisivi non esaminati.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il procedimento camerale e per le memorie depositate.
art. 8-quinquies, D. Lgs. n. 502/1992
Gli accordi contrattuali stipulati ai sensi di tale norma costituiscono la fonte dell'obbligazione di pagamento verso la struttura accreditata e individuano il soggetto passivo dell'azione.
art. 1372, secondo comma, c.c.
Il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi, salvo i casi previsti dalla legge; pertanto non può far sorgere obbligazioni in capo alla Regione estranea al contratto in assenza di specifico incarico.
art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993, conv. in L. n. 423/1993
Consente che il pagamento sia demandato a un ente diverso dalla ASL solo se vi sia una specifica disposizione regionale o un provvedimento regionale richiamato nel contratto; non identifica automaticamente tale ente nella Regione finanziatrice.
Richiamata dalla ricorrente incidentale per sostenere il ruolo regionale nel finanziamento, ma ritenuta non sufficiente, di per sé, a trasferire la legittimazione passiva.
art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006
Lo sconto tariffario previsto dalla norma è transitorio e limitato al triennio 2007-2009; non opera oltre tale periodo.
art. 12 preleggi
Invocato per l'interpretazione della norma tariffaria, ma non idoneo a sovvertire l'indirizzo consolidato sulla sua durata limitata.
D.M. 18 ottobre 2012
Ha introdotto nuove tariffe che, secondo la Corte, assorbono lo sconto pregresso; la loro effettiva decorrenza va però verificata in concreto rispetto alle fatture e al recepimento regionale.
Decreto Commissariale n. U00313 del 4 luglio 2013
Indicato dal ricorso principale come fatto decisivo perché, nel territorio regionale, le nuove tariffe sarebbero divenute applicabili solo dalla pubblicazione sul B.U.R.L., avvenuta l'11 luglio 2013.
art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 231/2002
Le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate in base a un contratto scritto concluso dopo l'8 agosto 2002 rientrano nella nozione di transazione commerciale.
Il ritardo rilevante ai fini degli interessi moratori deve essere imputabile al debitore; l'assenza di prova contraria rende infondata la censura.
Consente il riconoscimento degli interessi moratori sulle transazioni commerciali in caso di ritardato pagamento.
Richiamato dalla ricorrente incidentale per escludere l'applicabilità della disciplina ai contratti anteriori all'8 agosto 2002, ma ritenuto irrilevante perché i contratti rilevanti erano successivi a tale data.
Cass. Sez. U n. 34301 del 27/12/2025
Ha affermato che la legittimazione passiva nelle azioni delle strutture sanitarie convenzionate spetta all'ASL, salvo specifico incarico regionale al pagamento.
Cass. Sez. 3 n. 20391 del 11/10/2016
Ha affermato che gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 spettano alle strutture sanitarie private accreditate quando esista un contratto scritto successivo all'8 agosto 2002.
Cass. Sez. U n. 35092 del 14/12/2023
Ha qualificato come transazioni commerciali, ai fini del D.Lgs. n. 231/2002, le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in base a contratto scritto accessivo all'accreditamento.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, ove dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, la fonte dell'obbligazione di pagamento va individuata negli accordi contrattuali conclusi con l'ASL; la Regione non risponde automaticamente dei debiti se non è destinataria di uno specifico incarico di pagamento previsto da norma regionale o da provvedimento regionale richiamato nel contratto.
- Lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006 ha natura eccezionale e transitoria e non può essere applicato oltre il triennio 2007-2009.
- Ai fini del giudizio di legittimità, l'omesso esame di fatture, atti tariffari e decorrenze regionali può integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando tali elementi siano decisivi per stabilire se la decurtazione tariffaria fosse ancora dovuta.
- Le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate in forza di un contratto scritto concluso dopo l'8 agosto 2002 rientrano nella nozione di transazione commerciale e legittimano la richiesta di interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002.
- L'eventuale sottrazione della responsabilità dell'ASL richiede una disciplina speciale espressa: non basta il solo ruolo della Regione quale ente finanziatore per trasferire il lato passivo dell'obbligazione.
- Il debitore che esclude la debenza degli interessi moratori per ritardo deve allegare e provare i fatti idonei a escludere l'imputabilità del ritardo; mere affermazioni difensive non sono sufficienti.
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