Cassazione Civile, Ordinanza n. 18268/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concorrente)
La controversia
La lite nasce dall’installazione, da parte di una società concorrente, di un nuovo traliccio per telecomunicazioni su un altro sito del medesimo versante montano, a breve distanza da una torre già esistente di proprietà della controparte. La società preesistente ha agito davanti al giudice ordinario chiedendo l’accertamento che il nuovo manufatto interferisse con i segnali radiotelevisivi e di telefonia da essa trasmessi, ostacolando la propria attività d’impresa, e chiedendo la demolizione della parte eccedente in altezza del traliccio altrui, oltre al risarcimento del danno. In primo e secondo grado è stato accertato che la nuova struttura determinava interferenze tecniche alla trasmissione, e la Corte d’appello ha ordinato l’abbattimento del traliccio fino a 25 metri, valorizzando la disciplina della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e ritenendo irrilevante la proposta della società convenuta di ospitare sul proprio impianto le antenne della controparte. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, deducendo: insussistenza di un progetto espansivo della controparte; formazione di giudicato interno su tale punto; violazione del divieto di nuove prove/documenti in appello; nullità del contratto di disponibilità del sito per mancata registrazione; difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo la competenza esclusiva di AGCOM e Ministero; impossibilità per il giudice civile di ordinare la demolizione di un’opera qualificata come infrastruttura di urbanizzazione primaria; erronea svalutazione della proposta conciliativa di condivisione del traliccio; e, infine, erronea sussunzione della condotta nell’art. 2598 c.c. per mancata valutazione di soluzioni alternative e per eccessivo sacrificio della posizione della ricorrente. La Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i primi sei motivi, ma ha accolto il settimo e l’ottavo, affermando che, nel settore delle telecomunicazioni, la clausola generale della concorrenza sleale va letta alla luce dei principi di libera concorrenza, condivisione delle infrastrutture e bilanciamento degli interessi degli operatori; pertanto il giudice del merito avrebbe dovuto valutare seriamente soluzioni alternative meno invasive, compresa la condivisione del sito o lo spostamento dell’impianto della società attrice, prima di ritenere necessaria la demolizione parziale del traliccio convenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, rigettando o dichiarando inammissibili gli altri. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Venezia e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, perché rivaluti gli elementi istruttori alla luce del principio secondo cui, nelle controversie tra operatori delle telecomunicazioni, il giudice deve verificare se condotte e soluzioni alternative consentano un contemperamento degli interessi e non siano presenti tecniche illecite tali da integrare davvero concorrenza sleale; alla Corte di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
La concorrenza sleale ricorre solo quando la limitazione dell’altrui attività sia attuata con tecniche illecite e non con la mera realizzazione di un’opera regolarmente autorizzata che produca, di fatto, un ostacolo al concorrente; la clausola generale va concretizzata alla luce dei principi dell’ordinamento e del mercato.
È richiamato come base per il rimedio inibitorio/ablatorio conseguente all’accertata concorrenza sleale, ma la sua applicazione dipende dalla corretta sussunzione del fatto nell’art. 2598 c.c.
È menzionato come base alternativa invocata in giudizio per l’eliminazione dell’interferenza, ma la decisione finale si concentra sulla concorrenza sleale.
È richiamato nel motivo sul giudicato interno, ma la Corte ribadisce che il giudicato interno non si forma sul mero fatto, bensì sulla statuizione minima fatto-norma-effetto.
È invocato in relazione al giudicato interno; la Corte lo esclude per le ragioni appena dette.
È invocato in relazione alla stabilizzazione della decisione di primo grado; la Corte respinge la censura.
La censura sulle produzioni documentali in appello è respinta perché la Corte d’appello ha deciso sulla base degli atti complessivamente in causa e non risulta che abbia fondato la decisione su prove nuove decisive.
È richiamato dal motivo sulla nullità del contratto di disponibilità del sito per omessa registrazione, ma la questione viene ritenuta inammissibile in relazione all’accertamento di fatto sulla concreta disponibilità dell’area.
art. 1, comma 346, L. 311/2004
È invocato per sostenere la nullità del contratto non registrato; la Corte non accoglie la doglianza.
Sono richiamati per il preteso eccesso di potere giurisdizionale; la Cassazione esclude il difetto di giurisdizione e ribadisce la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia tra privati.
artt. 3, 4, 43, 44, 50, 51, 58, 59, 60, 65, 83, 84
Il Codice delle comunicazioni elettroniche è interpretato come normativa che persegue la libera concorrenza, la condivisione delle infrastrutture, l’accesso non discriminatorio e il bilanciamento tra operatori; tali criteri devono orientare anche il giudice civile nella soluzione di controversie tra privati nel settore.
È richiamato come disciplina settoriale delle comunicazioni elettroniche; la Corte ne valorizza i principi di apertura del mercato, coubicazione, condivisione e proporzionalità.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica è posta come principio da bilanciare con i limiti di utilità sociale, salute, ambiente, sicurezza, libertà e dignità umana, nonché con le esigenze di concorrenza nel settore.
artt. 101 e 102 TFUE
Sono richiamati come principi di mercato concorrenziale e divieto di restrizioni/abusi, utilizzati dalla ricorrente e considerati nel ragionamento della Corte.
art. 34, comma 2, d.lgs. 104/2010
È invocato per sostenere che il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; la Corte esclude la pertinenza della censura al caso concreto.
La Corte afferma che non era necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite, poiché queste si erano già espresse con principi chiari sulla medesima controversia.
art. 133, lett. m), d.lgs. n. 104/2010
È richiamato solo per escludere che la controversia rientri nella materia dei pubblici servizi o dei provvedimenti amministrativi.
Massime di principio
- In tema di concorrenza sleale tra imprenditori, la mera realizzazione di un’opera o di un impianto regolarmente autorizzato, che produca un ostacolo di fatto al concorrente, non integra di per sé un atto illecito: occorre una condotta non conforme ai principi della correttezza professionale e attuata con tecniche illecite.
- Nel settore delle telecomunicazioni il giudice civile, nel valutare la concorrenza sleale, deve leggere l’art. 2598 c.c. alla luce della disciplina speciale di settore, che privilegia libera concorrenza, condivisione delle infrastrutture, accesso non discriminatorio e bilanciamento tra operatori.
- Quando esistono più soluzioni tecnicamente praticabili per eliminare l’interferenza tra impianti concorrenti, il giudice deve verificare se sia possibile un contemperamento degli interessi che eviti di consolidare posizioni di privilegio o di espellere un concorrente dal mercato.
- Il pregresso insediamento di un operatore non attribuisce di regola una posizione esclusiva o intangibile sul sito, se la disciplina del mercato impone forme di condivisione o altre soluzioni idonee a consentire la coesistenza degli operatori.
- Il giudicato interno non si forma sul mero fatto, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; pertanto, per stabilizzarsi, la decisione deve essere considerata nella sua interezza decisoria e non solo in una singola circostanza fattuale.
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