Cassazione Civile, Ordinanza n. 33182/2024 del 18/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un'associazione sportiva dilettantistica aveva ricevuto un avviso di accertamento con recupero di maggiori imposte (Ires, Irap e Iva) per ricavi ritenuti più elevati. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; l'Ufficio aveva proposto appello, dichiarato però inammissibile per tardività dalla CTR. Il giudizio di appello non era stato riassunto. Successivamente l'Agenzia aveva notificato un atto di intimazione al pagamento, e la contribuente aveva promosso un giudizio di ottemperanza sostenendo che, per effetto della mancata riassunzione, fosse rimasta ferma la sentenza di primo grado favorevole e che quindi l'Ufficio non potesse pretendere il tributo. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva, con il primo e il terzo motivo, violazione di legge ed error in procedendo per avere la Corte territoriale negato la legittimità dell'ottemperanza contro l'atto di intimazione, assumendo che l'avviso di intimazione fosse stato emesso in violazione della sentenza di primo grado ormai passata in giudicato; con il secondo motivo lamentava inoltre la violazione di legge per il mancato invio dell'atto di messa in mora.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo perché il giudizio di ottemperanza presuppone l'esistenza di una sentenza di merito da eseguire, mentre nel caso di mancata riassunzione del giudizio di rinvio si verifica, ai sensi dell'art. 393 c.p.c. e dell'art. 63, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, l'estinzione dell'intero processo, con caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, salva soltanto l'efficacia del principio di diritto enunciato in cassazione. Ne consegue che non sopravvive la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente, ma diventa definitivo l'avviso di accertamento originario, con conseguente inammissibilità dell'ottemperanza. Il secondo motivo è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
L'ottemperanza è ammissibile solo in presenza di una sentenza di merito da eseguire; non può essere utilizzata per contrastare un atto impositivo divenuto definitivo per effetto dell'estinzione del processo.
estinzione dell'intero processo
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo e la caducazione di tutte le sentenze e attività processuali svolte, salvo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
Non si applica al giudizio di rinvio la disciplina degli effetti estintivi prevista per il procedimento di impugnazione.
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario, l'omessa riassunzione dopo il rinvio comporta l'estinzione del procedimento e la definitività dell'avviso di accertamento.
È richiamato solo per la chiamata in proprio del soggetto che rappresenta l'associazione, senza rilievo decisivo nella decisione di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria è necessario un titolo giudiziale attualmente efficace e da eseguire; se il processo presupposto si è estinto per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio, manca il titolo su cui fondare l'ottemperanza.
- La mancata riassunzione del giudizio di rinvio produce l'estinzione dell'intero processo e travolge tutte le statuizioni rese nei gradi precedenti, con la sola sopravvivenza del principio di diritto affermato dalla Cassazione.
- In caso di estinzione del processo dopo rinvio, non si forma alcun giudicato sulla sentenza di primo grado eventualmente favorevole alla parte che ha omesso la riassunzione; diviene invece definitivo l'atto impositivo originario.
- Nel processo tributario, l'inutile decorso del termine per riassumere il giudizio di rinvio rende stabile la pretesa fiscale originaria e legittima gli atti consequenziali dell'amministrazione.
- Le doglianze ulteriori che presuppongono l'esistenza di un valido titolo esecutivo o di un valido giudicato restano assorbite quando venga esclusa in radice l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza.
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