Cassazione Civile, Ordinanza n. 23567/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento Irpef per l'anno 2009, in esito ad accertamento sintetico (redditometro), contestando alla contribuente un maggior reddito non dichiarato pari a Euro 141.146,00, ritenendo non adeguatamente giustificate spese per investimenti e spese certe. La contribuente aveva prodotto documentazione per dimostrare la disponibilità di risorse non reddituali idonee a finanziare tali spese e, in sede amministrativa, si era svolto il contraddittorio con esito negativo. La CTP aveva annullato l'atto per due rationes: violazione del termine dilatorio di 60 giorni e fondatezza nel merito delle difese della contribuente. L'Agenzia aveva appellato, ma la CTR aveva dichiarato l'appello inammissibile ritenendo non specificamente censurata una delle due rationes decidendi. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, ex art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992, degli artt. 2967 e 2909 c.c. e dell'art. 329 c.p.c., sostenendo che l'appello aveva invece investito anche la ratio di merito; con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 per omesso esame delle questioni devolute, insistendo sul fatto che la CTR avrebbe dovuto esaminare il gravame nel merito, compresa la tempestività e utilizzabilità della documentazione bancaria prodotta dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che l'appello dell'Agenzia conteneva una critica alla decisione di primo grado anche sul merito, non essendo limitato a contestare una sola delle due rationes della sentenza della CTP. Ha inoltre rilevato che, dagli atti, risultava instaurato il contraddittorio endoprocedimentale e che non ricorreva il termine dilatorio di 60 giorni dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, perché non risultava alcun accesso presso la contribuente. La CTR, dichiarando inammissibile l'appello, ha dunque omesso di pronunciarsi sulle questioni devolute e, in particolare, avrebbe dovuto verificare la tempestività e l'utilizzabilità della documentazione bancaria e le altre questioni non precluse. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro per denunciare nullità della sentenza impugnata per vizi processuali.
art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992
La Corte rileva che l'appello tributario dell'Agenzia non era carente di specificità rispetto alla decisione di primo grado.
Sono evocati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla ripartizione dell'onere probatorio e sul giudicato, ma la Corte decide la questione sul diverso piano della devoluzione delle rationes decidendi in appello.
È richiamato in relazione alla dedotta formazione di giudicato interno, ma la Corte esclude che l'appello non avesse investito la ratio di merito.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
La CTR avrebbe dovuto motivare ed esaminare le questioni effettivamente devolute con l'appello, non potendo arrestarsi a una declaratoria di inammissibilità.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Il termine dilatorio di 60 giorni non opera, secondo la Corte, quando non risulti un accesso presso il contribuente.
La Corte afferma che nel caso concreto non era applicabile, poiché dagli atti non emergeva alcun accesso presso la contribuente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello è specifico quando, pur con formulazione sintetica, investe effettivamente la ratio decidendi della sentenza di primo grado e chiede la riforma dell'atto impositivo; non è legittima una declaratoria di inammissibilità fondata su una lettura formalistica dell'atto di gravame.
- Se la sentenza di primo grado si fonda su una doppia motivazione autonoma, il giudice d'appello deve verificare se l'impugnazione abbia censurato entrambe le rationes; tuttavia, non può considerare incontestata una ratio quando dall'atto di appello risulti una critica complessiva alla decisione e alla legittimità dell'accertamento.
- Nel procedimento di accertamento sintetico, il contraddittorio endoprocedimentale rileva, ma il termine dilatorio di sessanta giorni dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera solo nelle ipotesi in cui sia stato effettuato un accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente.
- Quando una questione devoluta in appello riguarda la tempestività e l'utilizzabilità della documentazione prodotta dal contribuente, il giudice di secondo grado deve esaminarla espressamente e non può arrestarsi a una declaratoria di inammissibilità se il gravame investe la decisione di merito.
- In sede di cassazione per vizio di nullità della sentenza, il sindacato può investire anche l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello quando essa impedisca l'esame delle censure effettivamente formulate contro la decisione di primo grado.
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