Cassazione Civile, Ordinanza n. 40817/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una azienda sanitaria locale, deducendo di essere cessionaria del credito vantato da una struttura sanitaria privata per prestazioni di assistenza riabilitativa rese in favore di assistiti del SSN nell'anno 2008. L'ente sanitario aveva proposto opposizione e la Corte d'appello aveva revocato l'ingiunzione, ritenendo non provata la sussistenza, nel periodo rilevante, di un valido ed efficace rapporto di accreditamento della struttura cedente con l'ASL, rapporto considerato fatto costitutivo del credito azionato. In cassazione la società ricorrente ha censurato, con due motivi, la decisione: con il primo ha dedotto falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., sostenendo che la controparte non avesse contestato specificamente in primo grado il rapporto di accreditamento; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il principio di non contestazione opererebbe anche se il fatto costitutivo riguarda un atto soggetto a forma scritta ad substantiam e che il giudice non avrebbe potuto rilevare d'ufficio l'insussistenza dell'accreditamento in mancanza di contestazione tempestiva. L'ASL ha resistito e, in via incidentale subordinata, ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la Corte d'appello aveva correttamente interpretato le difese di primo grado dell'ASL come specifica contestazione dell'esistenza e dell'idoneità della documentazione posta a fondamento del credito; inoltre, poiché il credito sanitario dipendeva da un rapporto di accreditamento e da accordi contrattuali con la P.A. soggetti a forma scritta ad substantiam, il principio di non contestazione non poteva supplire alla mancanza di prova documentale del fatto costitutivo. Il rigetto del ricorso principale ha comportato l'assorbimento del ricorso incidentale subordinato sul difetto di giurisdizione. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
ricorso per decreto ingiuntivo
richiamato come base del ricorso monitorio originario per il pagamento del credito ceduto
il principio di non contestazione opera solo nei limiti indicati dalla legge; non esime dalla prova del fatto costitutivo quando questo richiede forma scritta ad substantiam e, nel caso esaminato, le difese dell'ente integravano comunque specifica contestazione
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata per l'asserita mancanza di contestazione specifica
1° co., n. 3; 1° co., n. 5
usato come parametro dei motivi di ricorso per falsa applicazione di legge e violazione di legge
richiamato per la proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso
richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio
richiamato per rinviare alla giurisprudenza sulla non contestazione e sulla necessità della prova documentale nei casi di forma ad substantiam
richiamato come base normativa dell'accreditamento nel servizio sanitario nazionale
richiamato in integrazione dell'art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992 per la disciplina dell'accreditamento
art. 8 quinquies d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato per escludere la validità di accordi contrattuali con la P.A. conclusi per facta concludentia
artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del 1923
richiamati per il principio secondo cui i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta
richiamata per il regime transitorio dell'art. 115 c.p.c., applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato
non citato espressamente nel corpo motivazionale, ma il ragionamento è imperniato sull'onere di prova del fatto costitutivo del credito
non pertinente al caso
non pertinente al caso
Massime di principio
- Nel giudizio civile, la specifica contestazione della controparte va apprezzata in concreto sulla base del contenuto delle difese svolte: anche un'esposizione che neghi la certezza, liquidità ed esigibilità del credito e l'idoneità della documentazione può integrare contestazione sufficiente del fatto costitutivo.
- Il principio di non contestazione non consente di superare l'onere di prova quando il fatto costitutivo del diritto consiste in un atto o rapporto che, per legge, richiede la forma scritta ad substantiam: in tali ipotesi il diritto può essere provato solo documentalmente.
- Nei rapporti con la pubblica amministrazione, l'accreditamento sanitario e i relativi accordi contrattuali non possono essere desunti da comportamenti concludenti, ma richiedono un valido titolo amministrativo e un contratto scritto conforme ai requisiti di legge.
- Se il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale proposto in via subordinata resta assorbito.
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