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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36020/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria, in relazione a un atto di compravendita immobiliare, ha recuperato a tassazione maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, ritenendo superiore il valore degli immobili dichiarato nell'atto rispetto a quello effettivo. L'immobile trasferito comprendeva un fabbricato industriale, un appartamento del custode, una tettoia e l'area scoperta comune, siti nel Comune di Argenta. La contribuente ha impugnato l'avviso sostenendo, in sintesi, che le rendite catastali riportate nell'atto non rappresentavano correttamente lo stato dei fabbricati alla data del trasferimento, che successivamente la nuova intestataria aveva chiesto e ottenuto una variazione catastale con rideterminazione della rendita, e che tale nuova rendita avrebbe dovuto operare retroattivamente. In cassazione ha dedotto quattro motivi: violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 504/1992, per avere la CTR negato la retroattività della nuova rendita; violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986, per avere ritenuto legittima la rettifica basata sulle rendite catastali e non su altri parametri; omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente sulla retroattività della rendita; omesso esame di un fatto decisivo e omessa motivazione sulla possibilità di stimare il compendio con metodo automatico sulla base della nuova rendita attribuita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente esaminabili e manifestamente infondati i motivi di ricorso. Ha affermato che la variazione catastale successivamente richiesta dal contribuente, anche se accolta dall'Amministrazione, non implica di per sé la correzione di un errore originario né ha efficacia retroattiva automatica rispetto al momento del trasferimento, salvo che sia dimostrata una falsità ab origine della dichiarazione iniziale, circostanza non dedotta in modo specifico. Ha inoltre ribadito che, in tema di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro, i criteri di cui all'art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 sono pariordinati e che l'Ufficio può fondare la rettifica anche su "altri elementi di valutazione", tra cui le rendite catastali riportate nell'atto. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente valorizzato le rendite risultanti dagli atti e dalla visura storica alla data del rogito, in mancanza di elementi contrari utili. Le doglianze sui valori OMI sono state ritenute non decisive, trattandosi di dati che non costituiscono fonte di prova esclusiva del valore venale. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimata, ma è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5, d.lgs. n. 504/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la retroattività della nuova rendita catastale; la Corte esclude che nel caso concreto esso giustifichi la retrodatazione della rendita attribuita dopo il trasferimento.

  • artt. 51 e 52, d.P.R. n. 131/1986

    I criteri di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro sono pariordinati; l'Ufficio può utilizzare anche altri elementi di valutazione, compresa la rendita catastale, senza che questi siano residuali o subordinati.

  • art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

    La Corte esamina le censure di violazione di legge e le reputa infondate.

  • art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.

    Le doglianze sul difetto di motivazione sono respinte perché mirano in realtà a contestare il merito della valutazione compiuta dal giudice di merito.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare motivazione insufficiente o apparente; la Corte non ravvisa il vizio dedotto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986

    "riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ... ovvero ad ogni altro elemento di valutazione"

    I diversi parametri di stima sono alternativi e pariordinati; tra gli "altri elementi di valutazione" rientra la rendita catastale.

  • art. 39, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per affermare che i valori OMI integrano una presunzione semplice e non costituiscono fonte di prova esclusiva del valore venale.

  • art. 54, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in parallelo all'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 per il valore indiziario dei parametri OMI.

Massime di principio

  • La successiva variazione della rendita catastale, anche se richiesta e accolta dopo il trasferimento, non opera automaticamente in via retroattiva per correggere il valore dichiarato in sede di compravendita, salvo che sia dimostrato un errore originario specificamente riferibile alla situazione esistente al momento dell'atto.
  • In tema di rettifica del valore immobiliare ai fini dell'imposta di registro, i criteri indicati dall'art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 sono pariordinati; l'Ufficio può fondare l'accertamento anche su altri elementi di valutazione, inclusa la rendita catastale riportata nell'atto o risultante dalla documentazione catastale storica.
  • Il giudice di legittimità non può essere investito di una rivalutazione del merito della stima immobiliare quando la censura si risolva nella contestazione del peso attribuito dal giudice di merito ai diversi elementi probatori.
  • Le quotazioni OMI hanno valore meramente indiziario e non costituiscono, da sole, prova decisiva del valore venale dell'immobile; il giudice può fondare il proprio convincimento anche su elementi diversi e persino su un solo elemento, purché non siano utilizzate le sole quotazioni OMI come fonte esclusiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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