Cassazione Civile, Ordinanza n. 19815/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società proprietaria di aree edificabili aveva chiesto al Comune il rimborso dell'IMU versata per gli anni 2013-2016, sostenendo di avere applicato in passato un valore al metro quadrato non corrispondente al valore venale in comune commercio e che il Comune aveva fissato, per aree analoghe, un parametro ritenuto non corretto. La domanda era stata proposta avverso il rifiuto tacito del rimborso. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva accolto parzialmente la domanda, rideterminando il valore dell'area in euro 121,78/mq, assumendo come base il prezzo pagato dalla società per l'acquisto del terreno e disponendo il ricalcolo dell'imposta. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul terzo motivo di appello, con cui si contestavano i criteri usati dal Comune per la determinazione del valore venale; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e contraddittoria, per avere la CTR valorizzato circostanze di contesto ma poi ancorato la decisione al prezzo di acquisto del 2009; (3) violazione della normativa IMU e dei criteri di valutazione della prova, per avere la CTR deciso in via equitativa senza corretta valutazione analitica e complessiva degli elementi probatori; (4) nullità per violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e delle regole di decisione secondo diritto, per asserita valutazione delle prove non conforme ai parametri legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio della sentenza impugnata: la CTR non aveva fondato la decisione sul valore stabilito nella delibera comunale, ma aveva autonomamente rideterminato il valore dell'area assumendo come parametro il prezzo di acquisto del terreno. Il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione della CTR, sebbene sintetica, era sufficiente ed esplicitava chiaramente la ragione decisiva, cioè il collegamento tra valore venale e prezzo di acquisto pagato dalla società. Il terzo e il quarto motivo sono stati respinti congiuntamente: la Corte ha escluso che la CTR avesse fatto ricorso a una valutazione equitativa, rilevando invece che il giudice di merito aveva usato il prezzo di acquisto come parametro oggettivo di riferimento. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui i criteri legali di determinazione del valore venale delle aree fabbricabili operano in mancanza di un valore già direttamente riferibile al terreno; se invece il prezzo di acquisto è noto e ritenuto congruo, esso può essere assunto come valore venale, con valutazione di merito non censurabile in cassazione se congruamente motivata. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro per dedurre omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza di merito.
invocato in relazione alla pretesa motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio motivazionale.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'inesistenza o apparenza della motivazione; la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.
art. 24 Cost.
citato dal ricorrente come parametro processuale di garanzia difensiva, senza rilievo decisivo nell'esito.
art. 111 Cost.
citato dal ricorrente in relazione alla motivazione e al giusto processo; la Corte non ha ravvisato violazioni.
art. 6 CEDU
invocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione, ma non ritenuto violato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale vizio di violazione/falsa applicazione di legge per i motivi terzo e quarto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato quale vizio processuale per i motivi di omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
richiamato come criterio di determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili; la Corte ribadisce che tali parametri operano in mancanza di un valore già direttamente riferibile al terreno.
richiamati per contestare la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, poiché il giudice di merito ha utilizzato un parametro oggettivo (prezzo di acquisto).
citato dalla ricorrente in relazione ai poteri istruttori e alla valutazione delle prove nel processo tributario.
art. 52 del d.lgs. n. 446/1997
richiamato nel ricorso con riferimento al regolamento comunale che aveva determinato il valore venale delle aree.
art. 58 del d.lgs. n. 446/1997
richiamato nel ricorso con riferimento al regolamento comunale sul valore delle aree.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per porre a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di determinazione del valore imponibile delle aree edificabili ai fini IMU/ICI, i criteri legali previsti dalla normativa di settore per stimare il valore venale in comune commercio operano soprattutto quando manchi un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima.
- Se il terreno è stato acquistato a un determinato prezzo e tale prezzo costituisce un dato oggettivo di mercato, il giudice di merito può assumere quel prezzo come parametro del valore venale, purché motivi congruamente le ragioni della sua attendibilità.
- Una censura di omessa pronuncia è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e critica un presupposto decisionale diverso da quello in concreto utilizzato dal giudice.
- La motivazione è sufficiente quando rende intelligibile il percorso logico decisorio e indica il criterio concreto seguito per la rideterminazione del valore imponibile, anche se espressa in forma sintetica.
- La deduzione di violazioni delle regole di valutazione della prova non è fondata se il giudice di merito non compie una stima equitativa arbitraria, ma utilizza un dato oggettivo di riferimento e lo ritiene attendibile con motivazione non illogica.
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