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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16413/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia ha notificato a DU.AL. un avviso di accertamento relativo al 2007 ritenendo inesistenti le operazioni e recuperando maggior reddito; la società ha contestato la non deducibilità dei costi documentati da fatture ritenute inesistenti. In appello la Commissione regionale ha ritenuto che la società fosse una "cartiera" interposta in una frode carosello (mancanza di logica imprenditoriale, assenza di strutture adeguate, rapporti con società con medesimo assetto proprietario, consegne non riconducibili alla ricorrente, circuito finanziario comune) e ha qualificato le operazioni come oggettivamente inesistenti, negando l'applicabilità dell'art. 8 d.l. n.16/2012 (c.d. ius superveniens) e la deducibilità dei costi. La ricorrente ha impugnato ritenendo invece applicabile la disciplina che consente la deduzione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti e contestando l'applicazione della qualifica di societa' cartiera e il riparto dell'onere probatorio

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 8 D.L. n.16/2012 va interpretato distinguendo tra inesistenza oggettiva e soggettiva: il caso in esame è stato qualificato come inesistenza oggettiva in ragione delle risultanze di fatto (ruolo di mera interposizione, assenza di strutture operative, cointeressenze con altre società coinvolte nella frode, spedizioni non riconducibili alla ricorrente ecc.), pertanto non poteva essere riconosciuta la deducibilità dei costi. Inoltre, la Corte ha osservato che, ove si invocasse l'art. 8, comma 2 (esclusione dei componenti positivi correlati), grava sul contribuente l'onere di provare che anche i ricavi correlati siano fittizi, onere che qui non è stato assolto. La produzione di pronunce penali favorevoli non è idonea, di per sé, a sovvertire l'accertamento tributario. Sono state respinte le doglianze sulla violazione del riparto dell'onere probatorio e sulla mancata considerazione di specifici elementi, ritenendole o inammissibili o infondate. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite (euro 7.600,00 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • art. 8, D.L. n.16/2012 (conv. L. n.44/2012)

    art. 8, commi 1 e 2, d.l. n. 16/2012

    La Corte distingue i due commi: il comma 1 si applica all'ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti (assenza effettiva dell'operazione) escludendo la deducibilità dei costi; in caso di operazioni soggettivamente inesistenti (operazioni effettivamente avvenute ma fatturate da soggetto diverso) la deducibilità può essere riconosciuta se sussistono i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinabilità. Il comma 2 disciplina la non concorrenza al reddito dei componenti positivi correlati a spese non effettivamente sostenute, ma grava sul contribuente l'onere di provare che anche i ricavi siano fittizi (ricavi "correlati").

  • L. n. 537/1993, art. 14, comma 4-bis

    L. n. 537 del 1993 art. 14, comma 4-bis, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 16 del 2012 art. 8, comma 1

    Richiamata per il quadro normativo che ha introdotto le regole sulla non deducibilità nei casi di operazioni inesistenti e per la loro attuale lettura alla luce del D.L. 16/2012.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 109

    D.P.R. n. 917 del 1986 art. 109

    Citato nella giurisprudenza come criterio di riferimento sulla deducibilità; la Corte richiama che la mera consapevolezza dell'acquirente non basta a escludere la deducibilità nelle ipotesi di soggettiva inesistenza qualora sussistano i requisiti fiscali della deduzione.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 4

    art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Rilevato nei limiti della prova: la sentenza penale irrevocabile non ha efficacia automatica di giudicato nei giudizi tributari e la rilevanza delle pronunce penali è soggetta alle limitazioni probatorie previste dalla norma.

  • cod. proc. civ., art. 360

    art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata perché i motivi di cassazione sono stati formulati invocando le norme di cui all'art. 360 (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha valutato tali doglianze come infondate o inammissibili.

  • cod. proc. civ., art. 372 e art. 654 c.p.p. (richiami procedurali)

    art. 372, cod. proc. civ.; art. 654 c.p.p. (menzionati nella sentenza)

    Citazioni relative ai limiti di produzione di sentenze penali in sede civile e alla non sovrapponibilità automatica di giudicati penali alle valutazioni in sede tributaria; la Corte segnala che la sentenza penale invocata per provare fatti materiali non può condurre a rivalutazioni del merito nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Distinguere sempre fra inesistenza oggettiva e soggettiva: l'inesistenza oggettiva (assenza materiale dell'operazione) esclude la deducibilità; l'inesistenza soggettiva (operazione avvenuta ma fatturata da diverso soggetto) può consentire la deduzione se ricorrono i requisiti fiscali (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinabilità).
  • Gravare sull'istante (contribuente) l'onere di provare la realtà delle operazioni e, se si invoca l'art. 8 comma 2, di dimostrare che anche i ricavi correlati sono fittizi (prova dei "ricavi correlati").
  • Segni tipici che orientano verso la qualificazione di "società cartiera" e quindi verso l'inesistenza oggettiva: assenza di strutture operative (sede minima, magazzini, automezzi), mancanza di dipendenti, consegne materiali non riconducibili alla società, circuiti finanziari riconducibili alle stesse persone, rapporti continuativi con società dallo stesso assetto proprietario, inesistenza di pagamenti fiscali coerenti.
  • La mera invocazione di sentenze penali favorevoli non è sufficiente a ribaltare accertamenti tributari; la loro rilevanza probatoria è limitata e non opera come automatica prova di insussistenza dei fatti in sede tributaria.
  • In sede di cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio: le contestazioni devono essere fondate su violazioni di legge o vizi di motivazione specifici e non su una rivalutazione degli elementi fattuali.
  • Se si opera in contesti potenzialmente fraudolenti (es. sospetto carosello), è fondamentale documentare in maniera specifica la reale esecuzione delle prestazioni, conservare evidenze di consegne e pagamenti e dimostrare autonomia e struttura operativa concreta.

Testo integrale

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