Cassazione Civile, Sentenza n. 16159/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l'equo indennizzo ex legge Pinto per la violazione del termine di ragionevole durata del processo relativo a controversia in materia di pubblico impiego davanti al TAR del Lazio. Il primo decreto del giudice delegato aveva liquidato €2.000,00 per ciascun ricorrente; in opposizione il Ministero aveva prodotto un decreto emesso nel giudizio presupposto che liquidava €800,00 e la Corte d'Appello di Perugia aveva così rideterminato l'indennizzo in €800,00 per ciascuno. I ricorrenti hanno impugnato per (i) violazione dell'art.2-bis L. n.89/2001 perché il tetto non poteva essere fissato sul decreto di primo grado non definitivo ma sul valore della domanda, e (ii) violazione dell'art.92 c.p.c. lamentando l'illegittima compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo ma ha adeguato l'indennizzo al giudicato sopravvenuto nel giudizio presupposto: nel corso del giudizio di legittimità la Cassazione stessa ha definito il giudizio presupposto riconoscendo a ciascun ricorrente €1.000,00 più interessi (circa €1.100,00 complessivi), somma che la Corte ha ora liquidato come equo indennizzo pari a €1.100,00 per ciascun ricorrente. Non sono dovuti ulteriori interessi fino alla presente pronuncia, essendo quella la misura massima ai sensi dell'art.2-bis co.3. Quanto alle spese, la Corte ha compensato per metà le spese di tutti i gradi per la novità della questione e ha posto a carico del Ministero la restante metà, con liquidazione dettagliata degli importi per il giudizio di merito e di legittimità e distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
Legge 24 marzo 2001 n.89, art. 2-bis co.3
«La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice»
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, quando la domanda di equa riparazione è proposta in pendenza del giudizio presupposto, il giudice dell'equo indennizzo deve applicare il limite rappresentato dal valore del diritto accertato nel giudizio presupposto così come risulta 'allo stato degli atti' al momento della decisione; un accertamento intervenuto nel corso del procedimento ha efficacia immediata anche se non definitivo.
Codice di procedura civile, art. 337 co.2
Richiamato per affermare che una pronuncia resa in altro giudizio ha autorità anche prima del passaggio in giudicato e può essere invocata dal giudice dell'equo indennizzo; il giudice può tuttavia sospendere il processo o decidere diversamente se, sulla base di valutazione prognostica, ritiene che la pronuncia invocata possa essere riformata.
Codice di procedura civile, art. 92
Rilevato in relazione alla compensazione delle spese: la Corte ha ritenuto giustificata la compensazione per metà delle spese in considerazione della novità e della parziale soccombenza del Ministero, ponendo la restante metà a carico del Ministero.
Codice di procedura civile, art. 384 co.2
Permette alla Corte di cassazione, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito: la Corte ha applicato questa norma per adeguare l'indennizzo al giudicato sopravvenuto senza rinvio.
D.l. 22-6-2012 n.83, art.55 co.1 (conv. L. 7-8-2012 n.134)
Citato per spiegare la modifica normativa che ha collegato (anche) il quantum dell'indennizzo al valore del diritto accertato nel giudizio presupposto, misura introdotta per evitare sovracompensazioni.
Massime di principio
- Quando la domanda Pinto è proposta in pendenza del giudizio presupposto, il giudice dell'indennizzo valuta 'allo stato degli atti' e può tener conto di accertamenti intervenuti nel giudizio presupposto anche se non ancora definitivi: tali pronunce hanno efficacia immediata ai sensi dell'art.337 co.2 c.p.c.
- Il tetto massimo dell'indennizzo ex art.2-bis co.3 è il valore del diritto accertato nel giudizio presupposto; se tale valore risultasse inferiore a quello della domanda, il limite è quello accertato.
- Se nel corso del processo per equa riparazione sopravviene una pronuncia che definisce il giudizio presupposto, il giudice dell'indennizzo deve adeguare la liquidazione al giudicato sopravvenuto, anche se la pronuncia non è stata ancora formalmente certificata.
- Il giudice può sospendere il procedimento Pinto se ritiene, con valutazione prognostica, che la pronuncia invocata nel giudizio presupposto possa essere riformata; in difetto di istanza di sospensione, il giudice può applicare immediatamente la pronuncia sopravvenuta.
- Chi propone la domanda Pinto durante il giudizio presupposto si assume il rischio che le risultanze 'allo stato degli atti' possano ridurre l'importo liquidabile; aspettare il definitivo accertamento può essere strategia se si ritiene probabile un valore più elevato riconosciuto in via definitiva.
- In caso di novità giuridica o di parziale soccombenza delle parti, la compensazione parziale delle spese può essere giustificata; tuttavia la decisione sul capo delle spese dipende dalla valutazione della soccombenza e dalla condotta processuale delle parti.
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