Cassazione Civile, Sentenza n. 16415/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di due intimazioni di pagamento relative a debiti tributari anno 1999 (cartelle per complessivi € 293.371,97 e ulteriore cartella) con contestazione in particolare: omessa notifica degli atti impositivi sottostanti, prescrizione quinquennale/decennale dei tributi, delle sanzioni e degli interessi, e rilevanza dell'insinuazione allo stato passivo del fallimento (sospensione/interruzione del termine prescrizionale fino alla chiusura della procedura fallimentare).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso dei ricorrenti (confermando i principi che: le sanzioni tributarie soggiacciono al termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 472/1997; gli interessi hanno natura autonoma soggetta al termine quinquennale dell'art. 2948 cod. civ.). Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha enunciato il principio secondo cui la domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento interrompe la prescrizione del credito e produce effetti permanenti per tutta la durata della procedura concorsuale, effetti che possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis; dalla chiusura della procedura ricomincia a decorrere un nuovo termine prescrizionale. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata al giudice di merito per accertare per quali crediti il creditore abbia chiesto l'ammissione allo stato passivo e se, in funzione dell'effetto interruttivo e sospensivo, sia maturata la prescrizione.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
«il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.»
La norma stabilisce un regime prescrizionale autonomo e quinquennale per le sanzioni tributarie; le sanzioni non seguono necessariamente il termine prescrizionale del tributo sottostante.
art. 24 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Regola l'applicazione delle disposizioni sulla riscossione dei tributi alle sanzioni in fase esecutiva, ma non disciplina espressamente la prescrizione delle sanzioni, che rimane regolata dall'art. 20.
Gli interessi hanno natura autonoma rispetto al capitale e sono soggetti al termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; pertanto la prescrizione degli interessi segue la disciplina del diritto comune.
art. 2945, secondo comma, cod. civ.
L'insinuazione allo stato passivo è equiparata ad atto che interrompe la prescrizione e sospende il suo decorso per tutta la durata della procedura concorsuale.
La domanda di ammissione allo stato passivo è parificata all'atto con cui si inizia un giudizio ai fini dell'interruzione della prescrizione.
art. 120, terzo comma, l. fall.
Con la chiusura del fallimento i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta; ciò è coerente con la perdita degli effetti protettivi prescrizionali conseguenti alla procedura e con l'inizio di un nuovo termine prescrizionale.
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie sono soggette a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 472/1997, distinta dal termine prescrizionale del tributo principale.
- Gli interessi accessori ai crediti tributari hanno natura autonoma e seguono il termine quinquennale generale dell'art. 2948 cod. civ.
- La presentazione della domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento interrompe la prescrizione e sospende il suo decorso per tutta la durata della procedura concorsuale; tali effetti permangono all'interno della procedura e possono essere fatti valere anche dopo il ritorno in bonis del debitore.
- Dalla chiusura della procedura concorsuale decorre un nuovo periodo prescrizionale per i crediti per i quali è stata prodotta l'interruzione tramite insinuazione; quindi occorre verificare caso per caso quali crediti sono stati ammessi allo stato passivo.
- Se in una situazione analoga gli atti di riscossione siano stati notificati solamente al curatore durante il fallimento, l'opponibilità al debitore tornato in bonis e la prescrizione vanno valutate alla luce dell'eventuale insinuazione dello Stato passivo effettuata dal creditore.
- Nelle valutazioni difensive o di riscossione è fondamentale verificare e documentare se e quando il creditore si è insinuato allo stato passivo, perché questo fatto può interrompere/sospendere la prescrizione fino alla chiusura della procedura e influire sull'opponibilità dei crediti una volta che il debitore torni in bonis.
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