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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16376/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa relativa al regolamento dei confini e all'apposizione dei termini su una striscia di terreno larga 7 metri da destinare a strada privata e su un'area soggetta a servitù di passaggio (atto di divisione 1983). L'attore chiedeva anche che il convenuto contribuisse alle spese necessarie per destinare la striscia a strada privata, il risarcimento per il deprezzamento del fondo dominante e il risarcimento del mancato guadagno per la mancata vendita del fondo a Ciro Zacometti (proposta condizionata alla realizzazione della strada asfaltata). Il convenuto si difendeva, contestando gli altri richieste salvo il regolamento dei confini, e eccependo che alcune domande erano già state proposte in separato processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In primo e secondo grado erano stati regolati i confini, apposti i termini e individuate le aree destinate a strada privata e a servitù; le altre domande erano state respinte. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo principale (obbligo di contribuire alle spese): la corte di merito aveva valutato correttamente, tra l'altro, che la striscia di 7 metri, coinvolgendo più particelle di proprietà alterna, configura una strada privata ex collatione agrorum privatorum e rientra nel regime di comunione ai sensi dell'art. 1100 c.c., per cui non si può imporre unilateralmente al singolo proprietario un contributo sproporzionato. Inoltre non è emersa violazione del dovere di buona fede: la parte non è tenuta a sostenere un sacrificio eccessivo. Di conseguenza sono venute meno le questioni su danni e mancato guadagno, che presupponevano la fondatezza del primo motivo. Spese del giudizio di cassazione a carico del ricorrente: liquidate in favore del resistente in €5.500 oltre €200 per esborsi e generali pari al 15% sui compensi; inoltre rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art.13 d.p.r. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.; art. 1220 c.c.; art. 1460 co. 2 c.c.

    Richiamate dalla parte ricorrente per sostenere l'obbligo di adempimento e la responsabilità per inadempimento; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di contribuire non sussisteva nella misura invocata, anche per il limite imposto dal principio di buona fede quando l'adempimento comporterebbe un sacrificio sproporzionato.

  • art. 1362-1369 c.c. in relazione all'art. 1324 c.c.

    Riferite in relazione all'interpretazione della proposta di acquisto condizionata: il ricorrente contestava l'interpretazione della corte d'appello circa la portata della condizione; la Corte ha ritenuto che tale questione attiene alla valutazione di merito e non sussistevano errori di diritto tali da giustificare la cassazione.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per la pretesa di risarcimento del danno (mancato guadagno). La Corte ha osservato che la pretesa di danno presuppone l'accertamento dell'obbligo di contribuzione: essendo infondato il primo motivo, non poteva sussistere un diritto al risarcimento dedotto.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Citando i limiti del sindacato in Cassazione sulla valutazione della prova, la Corte ha escluso l'ammissibilità di una censura che si limitava a sovrapporre la valutazione del ricorrente sui risultati della c.t.u. a quella del giudice di merito, senza dedurre l'omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 1100 c.c.

    La Corte ha qualificato la striscia di 7 metri come strada privata risultante da collatione agrorum privatorum, soggetta al regime di comunione tra i confinanti ex art.1100 c.c., con conseguenze sull'onere delle spese per la sua realizzazione.

  • d.p.r. 115/2002 art. 13 co.1 quater e art.1bis

    Richiamati in relazione all'onere procedurale per il versamento di una somma aggiuntiva da parte del ricorrente per il ricorso in Cassazione, qualora dovuta.

  • Cass. sez. civ., sent. n. 30723/2018 (giurisprudenza citata)

    Citata a supporto dell'assimilazione della strada realizzata per collatione agrorum privatorum al regime di comunione fra proprietari limitrofi.

Massime di principio

  • Quando un atto di divisione prevede la destinazione di una striscia di terreno a strada che coinvolge più particelle di proprietari diversi, la stessa può configurarsi come strada privata ex collatione agrorum privatorum e rientrare nella comunione ex art.1100 c.c.; ciò influenza la ripartizione degli oneri per la sua realizzazione.
  • Il rifiuto di un coerede o confinante a contribuire ai lavori non costituisce automaticamente inadempimento; va valutato il rapporto tra l'onere richiesto e il sacrificio imposto, alla luce del dovere di buona fede: non è obbligatorio sopportare un onere sproporzionato.
  • Le domande di risarcimento per danni e mancato guadagno richiedono il previo accertamento dell'obbligo violato e del nesso causale: se il titolo sostanziale dell'obbligo manca, anche le pretese risarcitorie cadono.
  • Le valutazioni tecniche (c.t.u.) e le valutazioni di merito sulla loro base non sono sindacabili in Cassazione salvo i motivi rigorosi di legge (es. art.360 c.p.c., n.5): le critiche dell'attore devono puntare a vizi di diritto o a omesso esame di fatto decisivo.
  • L'interpretazione delle condizioni in una proposta contrattuale è questione di fatto e di merito; per ottenere la cassazione è necessario dimostrare errori di diritto o omissioni decisive nell'interpretazione compiuta dai giudici di merito.
  • In giudizio le spese seguono la soccombenza; in Cassazione possono essere imposte integrazioni contributive ai sensi della normativa speciale (d.p.r. 115/2002).

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