Cassazione Civile, Sentenza n. 16504/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di merito che aveva dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione: la questione centrale era se il termine trimestrale per la riassunzione dovesse decorrere dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento o dalla data in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione del processo fosse stata portata a conoscenza delle parti (in particolare l'udienza del 29/5/2018). La ricorrente sosteneva inoltre che, in caso di inerzia del curatore, il fallito conserva, in via eccezionale, la capacità processuale necessaria per riassumere il processo, ma tale eccezione opera solo dopo che sia acquisita la prova dell'inerzia totalizzante della curatela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte qua: ha ritenuto che il dies a quo per il termine di riassunzione è la data in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione è stata portata a conoscenza delle parti (nel caso, l'udienza del 29/5/2018). Ne consegue che la riassunzione effettuata entro tre mesi da tale udienza doveva essere ritenuta tempestiva. La Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva fissato la decorrenza del termine dalla data della dichiarazione di fallimento, ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Ha invece lasciato assorbita la questione relativa al momento in cui il fallito poteva acquisire la conoscenza dell'inerzia del curatore ai fini della legittimazione straordinaria.
Norme richiamate
art. 43 L.F.
La dichiarazione di fallimento comporta la perdita della capacità del fallito di stare in giudizio per le controversie attinenti ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, attribuendo la rappresentanza processuale al curatore; l'apertura del fallimento determina inoltre l'interruzione automatica del processo.
Prevede l'estinzione del processo se non viene riassunto entro il termine previsto; la corretta individuazione del dies a quo è cruciale per valutare la tempestività della riassunzione.
Riferito nel motivo come disciplina generale sui termini per la riassunzione e la prosecuzione del processo; il suo coordinamento con la disciplina fallimentare richiede attenzione alla forma e al momento della conoscenza dell'evento interruttivo.
Richiamato in relazione alla pronuncia in udienza: se la dichiarazione giudiziale è pronunciata in udienza ai sensi di questo articolo, ciò può costituire mezzo di conoscenza dell'evento interruttivo per le parti presenti.
Sezioni Unite, sent. n. 12154/2021
In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.
Stabilisce che il dies a quo per la riassunzione è la conoscenza legale della dichiarazione giudiziale di interruzione (pronuncia in udienza o notifica/comunicazione giudiziaria); la forma 'legale' della conoscenza è necessaria per assicurare affidabilità, prevedibilità e uniformità.
Massime di principio
- Il termine di tre mesi per la riassunzione decorre dalla data in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione è portata legalmente a conoscenza delle parti (pronuncia in udienza o notifica/comunicazione), e non automaticamente dalla sola dichiarazione di fallimento.
- La semplice pronuncia della sentenza di fallimento non è di per sé sufficiente a far decorrere il termine se la conoscenza dell'interruzione non è stata legalmente perfezionata per tutte le parti.
- La dichiarazione giudiziale di interruzione è lo strumento preferibile e più sicuro per far decorrere il termine: perciò è prudente notificare o comunicare formalmente tale atto alle controparti o al curatore.
- L'eccezione di perdita della capacità processuale del fallito permane, ma il fallito può eccezionalmente riassumere il processo se dimostra una inerzia totale e ingiustificata degli organi fallimentari; tuttavia l'accertamento di tale inerzia richiede elementi probatori specifici.
- In caso di dubbi sulla decorrenza del termine, è consigliabile procedere tempestivamente alla riassunzione o ottenere la comunicazione formale della dichiarazione di interruzione per evitare l'estinzione per tardività.
- In sede di merito successiva al rinvio il giudice dovrà valutare sia la tempestività della riassunzione rispetto alla conoscenza legale dell'interruzione sia l'eventuale sussistenza dell'inerzia totale del curatore ove dedotta dal fallito.
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