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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16444/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso affidato a tre motivi: 1) violazione dell'art. 8, commi 1 e 2, d.l. n.16/2012 per aver escluso la deducibilità dei costi fatturati da operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, sostenendo che la consapevolezza dell'acquirente non inciderebbe sulla deducibilità; 2) omessa motivazione circa il ruolo di interposizione della società e la prova della sua buona fede, nonché errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 8 comma 2; 3) vizio relativo al riparto dell'onere probatorio e difetto di motivazione sulla sussistenza dei requisiti di societa cartiera.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi presentati, confermando la valutazione dei giudici di merito secondo cui la DU.AL. operava come societa cartiera con palese centralita connivente nella frode carosello, determinando l'inesistenza oggettiva delle operazioni. Per tale motivo non trova applicazione la tutela prevista dall'art. 8 d.l. n.16/2012 per gli acquisti 'effettivi' e la deducibilità dei costi. La Corte ha inoltre escluso la riapertura della valutazione di merito e la rilevanza delle pronunce penali invocate dalla ricorrente nel giudizio tributario. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 15.000,00 e ad eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 8, d.l. n.16/2012 (commi 1 e 2)

    Comma 1: esclude la deducibilità dei costi quando l'operazione è oggettivamente inesistente; comma 2: disciplina la non concorrenza alla formazione del reddito dei componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati, con onere della prova a carico del contribuente circa l'eventuale fittizietà dei ricavi correlati.

  • L. n.537/1993 art.14, comma 4-bis (nella formulazione introdotta dal d.l. n.16/2012)

    Richiamata per il quadro normativo che ha modificato le regole sulla deducibilità in caso di operazioni inesistenti; la Corte ne evidenzia la funzione normativa nel distinguere operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.

  • D.P.R. n.917/1986 art.109

    Richiamato per affermare che la mera consapevolezza dell'acquirente non determina automaticamente la perdita della deducibilità nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti, ma non è applicabile quando le operazioni risultano oggettivamente inesistenti.

  • d.lgs. n.546/1992 art.7, comma 4

    Richiamato per ricordare i limiti probatori della sentenza penale nel processo tributario; la Corte sottolinea che pronunce penali non hanno efficacia vincolante nel giudizio tributario e possono essere estranee al giudizio di legittimità.

  • cod. proc. civ. art.360, comma 1, nn. 3 e 5

    Norme invocate come basi di censura in cassazione (violazione di legge e difetto di motivazione); la Corte ne ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza rispetto al esame dei fatti e del diritto.

  • d.P.R. n.115/2002 art.13, commi 1-bis e 1-quater

    Applicate per dare atto dell'eventuale obbligo della ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra operazioni soggettivamente inesistenti (la cessione è avvenuta ma la fatturazione riporta soggetto diverso) e oggettivamente inesistenti (nessuno scambio reale): la deducibilità dei costi è esclusa nel caso di inesistenza oggettiva.
  • L art. 8 d.l. n.16/2012 comma 1 nega la deducibilità quando manca l'effettiva operatività dell'operazione; il comma 2 disciplina invece la non concorrenza di componenti positivi correlati nelle ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, ma grava sul contribuente l'onere di provare che anche i ricavi correlati siano fittizi.
  • La semplice consapevolezza dell'acquirente circa la fraudolenza non è, di per sé, sufficiente a escludere la deducibilità se le operazioni sono soggettivamente inesistenti e vi sono elementi che dimostrano l'effettivo scambio; tuttavia, se i fatti provano che la societa era una cartiera senza reale operatività, si configura inesistenza oggettiva e la deducibilità è negata.
  • Nei giudizi di legittimità la Corte non può rivedere valutazioni di fatto adeguatamente motivate; vizi generici o tentativi di rivalutazione del merito sono inammissibili.
  • Le sentenze penali non producono automaticamente effetti probatori vincolanti nel processo tributario: la loro rilevanza è limitata e non possono sostituire la prova specifica richiesta in materia tributaria.
  • Il contribuente che invoca la non concorrenza dei ricavi correlati o la buona fede deve fornire prove specifiche e puntuali; genericità e mancanza di elementi probatori comportano il rigetto delle relative censure.

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