Cassazione Civile, Sentenza n. 16460/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'accertamento che aveva negato la deducibilità dei costi relativi a operazioni ritenute inesistenti nell'anno 2006; questione centrale: applicabilità dell'art. 8, D.L. n. 16/2012 (distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti) e statuizione sul ruolo della società come 'cartiera' inserita in una frode carosello, nonché prova della buona fede e della effettiva operatività dei rapporti commerciali
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'accertamento della Commissione tributaria regionale che aveva qualificato DU.AL. come società cartiera e aveva ritenuto le operazioni oggettivamente inesistenti; di conseguenza non è riconosciuta la deducibilità dei costi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito) e ad eventuale contributo unificato aggiuntivo secondo legge
Norme richiamate
art. 8, D.L. n. 16/2012 (conv. L. n. 44/2012)
La Corte distingue i due commi: il comma 1 rileva con riguardo alle operazioni soggettivamente inesistenti (ma la giurisprudenza ha chiarito che, se l'operazione è effettivamente avvenuta e i beni sono stati commercializzati, la sola consapevolezza dell'acquirente non esclude automaticamente la deducibilità); il comma 2 disciplina la diversa ipotesi delle operazioni oggettivamente inesistenti stabilendo che i componenti positivi direttamente afferenti a spese non effettivamente scambiate non concorrono alla formazione del reddito entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione, ferma la possibilità di sanzioni. Nel caso di specie le operazioni sono state ritenute oggettivamente inesistenti e pertanto non applicabile il jus superveniens invocato dalla ricorrente
L. n. 537/1993, art. 14, comma 4-bis
Richiamata insieme all'art. 8 D.L. 16/2012 per l'ambito di esclusione della deducibilità; la Corte richiama la giurisprudenza che spiega i limiti di applicazione rispetto alle operazioni soggettivamente inesistenti
D.P.R. n. 917/1986, art. 109
Norma sul criterio di inerenza e deducibilità dei componenti negativi: la Corte osserva che anche se i presupposti di tale norma possono sussistere, non è automaticamente esclusa l'applicazione delle regole speciali previste dall'art. 8 quando le operazioni sono oggettivamente inesistenti
d.lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 4
Richiamata per i limiti della rilevanza probatoria delle sentenze penali nel processo tributario: una sentenza penale definita non ha efficacia automatica di regola iuris nel giudizio tributario e non può essere invocata per sovvertire valutazioni di merito senza rispettare le regole probatorie tributarie
cod. proc. civ., art. 360 (motivi di cassazione)
Norme processuali richiamate per inquadrare i motivi di ricorso (violazione di legge, difetto di motivazione) e per valutare la loro ammissibilità/infondateness nel giudizio di legittimità
Massime di principio
- Distinguere sempre tra operazioni oggettivamente inesistenti (reale inesistenza della prestazione/cessione) e soggettivamente inesistenti (operazione formalmente fatturata da soggetto diverso dal reale fornitore): le conseguenze fiscali sono diverse.
- Per operazioni oggettivamente inesistenti la normativa (art. 8 D.L. 16/2012) comporta la esclusione della deducibilità dei costi con conseguente esclusione dei componenti negativi relativi a beni/servizi non realmente scambiati.
- Per operazioni soggettivamente inesistenti la deducibilità non è automaticamente preclusa: occorre valutare effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; la sola consapevolezza dell'acquirente non basta a escludere la deduzione se le operazioni si sono effettivamente svolte.
- Il contribuente ha l'onere di provare la propria buona fede e l'effettiva esistenza e correlazione dei ricavi (se invoca il comma 2 per non far concorrere componenti positivi alla formazione del reddito): serve prova specifica e non generica.
- Fattori indiziari tipici di una 'società cartiera' che la giurisprudenza valuta negativamente: sede precaria o inesistente, assenza di magazzini/automezzi/personale operativo, rapporti ricorrenti con soggetti con medesimo assetto di fatto, mancanza di documentazione di ricezione merci, flussi finanziari riconducibili agli stessi soggetti, mancati versamenti fiscali.
- Sentenze penali favorevoli non annullano automaticamente l'accertamento tributario: nel processo tributario valgono regole probatorie autonome e le pronunce penali hanno rilevanza limitata.
- In casi simili è essenziale documentare con prove concrete (contratti, documenti di trasporto, bolle, movimentazioni bancarie, organizzazione logistica, pagamenti, evidenze di effettiva consegna) la reale operatività e indipendenza dell'impresa per difendere la deducibilità dei costi.
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