Sentenza del 05/10/2019 n. 31770 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il disconoscimento del regime di non imponibilità IVA previsto dall'art. 9, n. 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, applicato alle prestazioni fatturate dalla società per lavori propedeutici al prolungamento di un antemurale portuale. La società sosteneva che tali attività, comprese progettazione, assistenza, saggi e sondaggi, fossero direttamente funzionali all'ampliamento e all'ammodernamento di un impianto portuale e rientrassero quindi tra i servizi non imponibili. La CTR aveva invece ritenuto che non si trattasse di interventi su impianti portuali già esistenti e aveva escluso l'agevolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la norma di interpretazione autentica ricomprenda tra i servizi non imponibili anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti portuali esistenti. In tale ambito rientrano anche le attività di progettazione, nonché i saggi e i sondaggi strumentali alla realizzazione dell'opera, anche se svolti materialmente in un luogo diverso dal porto, purché direttamente finalizzati all'intervento portuale. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9, n. 6
Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali: ... i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti...
La disposizione è stata interpretata nel senso che il regime di non imponibilità riguarda i servizi direttamente connessi al funzionamento e alla manutenzione degli impianti portuali, secondo l'ampliamento operato dalla successiva norma di interpretazione autentica.
D.L. n. 90 del 1990, art. 3, comma 13, convertito dalla L. n. 165 del 1990
Tra i servizi prestati nei porti [...] si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti esistenti, pur se tali opere vengano dislocate [...] in sede diversa dalla precedente.
La norma, avente natura di interpretazione autentica, estende la non imponibilità anche agli interventi di ampliamento e ammodernamento degli impianti esistenti e alle prestazioni progettuali direttamente funzionali alla loro realizzazione. È irrilevante il luogo materiale in cui la progettazione viene svolta.
Art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.
Il significato letterale e sistematico della norma consente di ricomprendere nei servizi di ampliamento e ammodernamento non solo l'esecuzione materiale dei lavori, ma anche la progettazione, i saggi e i sondaggi strumentali.
La norma è stata richiamata dalla ricorrente in relazione all'onere della prova, ma la Corte non ha esaminato il motivo, ritenendolo assorbito dall'accoglimento del primo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 34; artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 24 e 111 Cost.
Le disposizioni sono state richiamate nei motivi non accolti, relativi alla valutazione della documentazione e alle regole del processo tributario; la Corte non ne ha approfondito l'applicazione poiché tali motivi sono rimasti assorbiti.
Massime di principio
- Ai fini della non imponibilità IVA dei servizi portuali, non rileva soltanto l'esecuzione materiale dell'opera: possono rientrare anche progettazione, assistenza tecnica, saggi e sondaggi, quando siano direttamente e strumentalmente funzionali all'ampliamento, all'ammodernamento o alla riqualificazione dell'impianto.
- Il collegamento con l'impianto portuale deve essere concreto e diretto: non è sufficiente che la prestazione sia genericamente connessa a un'attività portuale, ma deve essere finalizzata alla realizzazione di uno degli interventi espressamente considerati dalla norma.
- Il luogo in cui viene materialmente svolta la progettazione o l'attività preparatoria è irrilevante, se il servizio è destinato alla realizzazione di opere all'interno del porto o comunque funzionali a un impianto portuale esistente.
- In presenza di una norma di interpretazione autentica, l'Amministrazione finanziaria e il giudice devono applicare il significato estensivo stabilito dalla legge; una semplice risoluzione amministrativa non può restringere la portata della disposizione.
- La qualificazione fiscale deve essere supportata da documentazione idonea a dimostrare il nesso funzionale tra la prestazione fatturata e l'intervento di ampliamento o ammodernamento dell'impianto portuale.
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