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Sentenza

Sentenza del 03/10/2019 n. 66 - Comm. Trib. Prov. Asti

D.L. 193/2016 - Rappresentanza del Concessionario della Riscossione - Criteri espressi dall' art.11 c. 2 D.Lgs 546/1992

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Non determinabile. Il materiale fornito non contiene il testo della sentenza, né il dispositivo o una decisione sull'ammissibilità della rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Pertanto non è possibile affermare se il ricorso sia stato accolto o respinto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il testo riguarda la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, subentrata al gruppo Equitalia a seguito del D.L. 193/2016. In particolare, viene richiamato l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, secondo cui, nelle controversie davanti alle Commissioni tributarie, l'ente può avvalersi di avvocati del libero foro sulla base di specifici criteri generali e nel rispetto della disciplina dei contratti pubblici. Non essendo riportato il testo della sentenza, non è possibile ricostruire il motivo concreto del ricorso o le contestazioni specifiche.

Norme richiamate

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193

    Normativa richiamata in relazione al subentro dell'Agenzia delle Entrate nei rapporti giuridici attivi e passivi del gruppo Equitalia.

    Il decreto ha disciplinato il superamento del gruppo Equitalia e il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei relativi rapporti giuridici.

  • Art. 11, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nelle cause presso le Commissioni Tributarie l'Ufficio si può avvalere di avvocati del libero foro in base a specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo.

    La rappresentanza dell'ente davanti al giudice tributario può essere affidata anche ad avvocati del libero foro, purché la scelta rispetti i criteri generali adottati dall'ente e la normativa applicabile.

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici

    L'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni deve rispettare, ove applicabile, i principi e le procedure previsti dalla disciplina dei contratti pubblici.

Massime di principio

  • La mera entrata in vigore del D.L. 193/2016 non rende automaticamente invalida la difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione affidata a un avvocato del libero foro.
  • La legittimità della rappresentanza deve essere verificata sulla base dell'atto di conferimento dell'incarico, dei criteri generali adottati dall'ente e delle regole applicabili all'affidamento del servizio legale.
  • Nei giudizi tributari occorre distinguere tra la rappresentanza istituzionale dell'ente, normalmente riconducibile all'Avvocatura dello Stato secondo le regole applicabili, e la possibilità di ricorrere a difensori esterni nei casi e con le modalità previste dalla legge.
  • L'assenza del testo integrale della sentenza impedisce di trarre una conclusione certa sull'esito del caso concreto: per individuare il vincitore e la ratio decidendi sono necessari almeno le parti, le motivazioni e il dispositivo.

Testo integrale

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