Sentenza del 03/10/2019 n. 238 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Legittimazione ad processum - Fallimento - Onere probatorio - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la legittimazione processuale del fallito. In linea generale, con la dichiarazione di fallimento, il fallito perde la capacità di agire sui rapporti patrimoniali compresi nella procedura, mentre conserva la capacità processuale per i diritti personali e per quelli esclusi dal fallimento. Tuttavia, tale capacità non è totalmente esclusa per i rapporti ricompresi nella procedura quando il fallito dimostri che il Curatore è rimasto inerte, manifestando disinteresse concreto e volontario rispetto al rapporto controverso. L'onere di provare tale inerzia grava sul fallito che intende proporre l'impugnativa.
La decisione
Il principio affermato è che il fallito può essere legittimato ad agire anche in relazione a rapporti compresi nel fallimento, ma soltanto se prova previamente l'inerzia del Curatore e il suo concreto disinteresse alla controversia. In assenza di tale prova, il fallito non può sostituirsi agli organi della procedura e l'impugnativa è inammissibile per difetto di legittimazione processuale. Il testo fornito non contiene ulteriori elementi per individuare l'esito concreto del giudizio, ma il principio condiziona l'accoglimento dell'azione alla dimostrazione dell'inerzia del Curatore.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 11572/2007
La capacità processuale del fallito non è neppure del tutto esclusa per i rapporti compresi nel fallimento, allorquando gli organi fallimentari di tale rapporto volontariamente si disinteressino.
La pronuncia riconosce una legittimazione processuale residuale del fallito quando il Curatore, pur essendo titolare dell'interesse processuale nell'ambito della procedura, ometta volontariamente di occuparsene.
Massime di principio
- Il fallito non può normalmente agire autonomamente sui rapporti patrimoniali acquisiti alla procedura fallimentare, perché la gestione spetta al Curatore.
- La legittimazione del fallito può eccezionalmente riemergere se egli dimostra una concreta, attuale e volontaria inerzia del Curatore rispetto allo specifico rapporto.
- L'onere della prova dell'inerzia e del disinteresse del Curatore grava sul fallito; non è sufficiente allegare genericamente che il Curatore non abbia agito.
- Prima di proporre l'azione, è opportuno documentare le iniziative rivolte al Curatore, le richieste di intervento e l'assenza di una risposta o di attività concreta.
- La capacità processuale resta pienamente riconosciuta al fallito per i diritti personali e per i diritti patrimoniali esclusi dal fallimento.
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