Sentenza del 04/10/2019 n. 11 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Imposte in genere - IRAP - caratteristiche - differenze con IRPEF - questione di legittimità costituzionale - manifestamente infondata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha riproposto in appello una questione di legittimità costituzionale dell'IRAP, sostenendo, in sostanza, l'illegittimità del tributo in rapporto alle sue caratteristiche e alla sua differenza rispetto all'IRPEF.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata e non l'ha accolta. Ha affermato che l'IRAP è un'imposta reale, dovuta alla Regione nel cui territorio viene realizzata la produzione di beni e servizi, con caratteristiche autonome e diverse dall'IRPEF. Secondo la CTR, l'esistenza dell'IRAP rientra nella discrezionalità del legislatore e non può essere sindacata dal giudice sulla base delle sole differenze rispetto all'IRPEF.
Norme richiamate
IRAP
Imposta regionale sulle attività produttive
È qualificata come imposta reale, collegata alla produzione di beni e servizi realizzata nel territorio regionale, distinta dall'IRPEF e rientrante nella discrezionalità legislativa.
IRPEF
Imposta sul reddito delle persone fisiche
È richiamata come tributo strutturalmente diverso dall'IRAP; tale differenza non rende di per sé costituzionalmente illegittima l'IRAP.
Questione di legittimità costituzionale
La CTR ha ritenuto che le censure proposte non evidenziassero un contrasto dell'IRAP con la Costituzione e che la scelta legislativa di istituire il tributo non fosse sindacabile dal giudice nei limiti prospettati.
Massime di principio
- La mera diversità tra due imposte, come IRAP e IRPEF, non dimostra di per sé una violazione dei principi costituzionali.
- La scelta del legislatore di istituire un tributo e definirne presupposto, base imponibile e destinatario rientra normalmente nella discrezionalità legislativa, salvo manifesta irragionevolezza o contrasto con specifiche norme costituzionali.
- Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando le censure non individuano un concreto e plausibile contrasto tra la disciplina tributaria e la Costituzione.
- Nel caso dell'IRAP, la valutazione della sua debenza deve concentrarsi sui presupposti propri del tributo e non sul semplice confronto con l'IRPEF.
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