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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26509/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Due comproprietari di tre vigneti chiedevano il risarcimento dei danni subiti tra il 2006 e il 2008 per l'azione dell'avifauna presente nel parco. Il tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ente parco, indicando la Regione come soggetto passivo; la corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che il regolamento dell'ente limitasse la responsabilità per danni da fauna selvatica alle sole colture danneggiate da cinghiali e volpi e che, non essendo stato annullato in sede amministrativa, il giudice ordinario non potesse disapplicarlo. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione di norme processuali e sostanziali sostenendo che la legge statale e quella regionale attribuivano all'ente solo il compito di determinare l'indennizzo, senza escludere la risarcibilità dei danni da avifauna, e che il regolamento contrastante con la legge doveva essere disapplicato dal giudice ordinario. Con il secondo motivo censuravano la condanna alle spese, assumendo che l'appello era stato respinto nonostante il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito, insieme al ricorso, della relazione di notificazione della sentenza di appello, richiesta a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha escluso che potesse applicarsi la prova di resistenza, perché dalla data di pubblicazione della sentenza non risultava rispettato il termine di sessanta giorni per la notifica del ricorso. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata nel merito, ma non esaminata per l'improcedibilità del ricorso

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata nel merito, ma non esaminata per l'improcedibilità del ricorso

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata nel merito, ma non esaminata per l'improcedibilità del ricorso

  • art. 4 prel. c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, ma non esaminato per l'improcedibilità del ricorso

  • art. 15 L. n. 394 del 1991

    richiamato dai ricorrenti a fondamento della pretesa risarcitoria, ma non esaminato nel merito

  • art. 24 L.R. Basilicata n. 28 del 1994

    richiamato dai ricorrenti a fondamento della pretesa risarcitoria, ma non esaminato nel merito

  • art. 5 L. n. 2248 del 1865 all. E

    richiamato dai ricorrenti in tema di disapplicazione del regolamento illegittimo, ma non esaminato nel merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro dei due motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per contestare la statuizione sulle spese, ma non esaminato nel merito

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    interpretato nel senso che il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata è prescritto a pena di improcedibilità del ricorso

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, quando richiesta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., determina l'improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per omesso deposito della relazione di notifica non può essere superata invocando la prova di resistenza se, sulla base della sola data di pubblicazione della sentenza, risulta comunque che il ricorso sia stato notificato oltre il termine di legge.
  • Quando il ricorso per cassazione è disatteso, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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