Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32718/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IRES e IVA relative all'anno d'imposta 2014. La società aveva presentato una dichiarazione originaria per il 2014 ritenuta dall'Ufficio fonte del debito iscritto a ruolo; dopo la notifica della cartella, aveva poi depositato una dichiarazione integrativa, sostenendo di avere corretto un saldo debitorio erroneamente esposto nella dichiarazione originaria del 30.9.2015, descritta come priva di dati contabili significativi. In appello la CTR ha ritenuto che la dichiarazione integrativa non fosse inquadrabile né nel comma 8 né nel comma 8-bis dell'art. 2 d.P.R. n. 322/1998, perché la dichiarazione iniziale era sostanzialmente assimilabile a omessa dichiarazione; ha comunque confermato l'annullamento della cartella. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non essersi la CTR confrontata con il preteso intento evasivo della società e con il fatto che la dichiarazione integrativa fosse stata presentata solo dopo la cartella senza pagamento di imposte. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che la dichiarazione integrativa non potesse più essere presentata dopo la cartella, perché ciò la trasformerebbe in uno strumento elusivo delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché non si confrontava con la ratio decidendi della CTR, fondata sull'inapplicabilità della disciplina della dichiarazione integrativa e sulla conseguente impossibilità di ricavare dalla dichiarazione originaria dati utili per la cartella. Ha ritenuto, peraltro, che l'affermazione della CTR secondo cui non si poteva trarre alcuna somma dalla dichiarazione originaria fosse erronea, ma solo correggibile in diritto ai sensi dell'art. 384, ult. comma, c.p.c., poiché la cartella da controllo automatizzato può fondarsi anche su dati dell'anagrafe tributaria. Ha poi respinto il secondo motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione integrativa, se diretta a evitare un danno per la P.A., deve essere presentata entro i termini dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, mentre se diretta a emendare errori o omissioni in danno del contribuente vale il termine della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; tuttavia, in sede contenziosa il contribuente può sempre opporsi alla pretesa fiscale facendo valere la sostanza del rapporto e l'inesistenza del presupposto impositivo, anche indipendentemente dalla tempestività della dichiarazione integrativa. Di conseguenza, la società poteva eccepire l'errore dichiarativo e paralizzare la pretesa tributaria, restando salvo per l'Ufficio il potere di recuperare quanto dovuto ove ne ricorrano i presupposti. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo fondato su omessa pronuncia è stato giudicato inammissibile perché non si confrontava con il decisum del giudice d'appello.

  • art. 384, ult. comma, c.p.c.

    L'errore di diritto della CTR è stato considerato correggibile in sede di legittimità, non decisivo ai fini dell'esito del motivo.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Il controllo automatizzato può condurre all'iscrizione a ruolo anche sulla base del raffronto con i dati dell'anagrafe tributaria, non solo dei dati emergenti dalla dichiarazione.

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998

    La dichiarazione integrativa diretta a evitare un danno per l'erario è ammessa entro i termini di decadenza dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    La dichiarazione integrativa in favore del contribuente è ammessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Costituisce il termine entro cui può essere presentata la dichiarazione integrativa se diretta ad evitare un danno per la pubblica amministrazione.

  • artt. 54, comma 1, e 57, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Sono richiamati come disposizioni cui soggiace la dichiarazione sostitutiva/integrativa nei termini di rettifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'impugnazione è proposta da un'amministrazione dello Stato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È la norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il motivo di omessa pronuncia è inammissibile se non si confronta specificamente con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può fondarsi non solo sui dati dichiarati dal contribuente, ma anche sul riscontro cartolare con le risultanze dell'anagrafe tributaria, quando non siano necessarie valutazioni discrezionali.
  • La dichiarazione integrativa diretta a correggere errori o omissioni può essere presentata entro termini diversi a seconda che sia in favore dell'erario o del contribuente: entro i termini di decadenza dell'accertamento nel primo caso, entro il termine della dichiarazione del periodo d'imposta successivo nel secondo.
  • Anche quando la dichiarazione integrativa sia tardiva o comunque discussa sotto il profilo formale, il contribuente può sempre far valere in giudizio la reale inesistenza del presupposto impositivo e opporsi alla pretesa tributaria infondata.
  • L'eventuale errore del giudice di merito sulla non ricavabilità di dati dalla dichiarazione originaria non impedisce la decisione di legittimità se la questione non è decisiva ai fini della soluzione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.