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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24910/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Tre lavoratori, originariamente assunti da una società operante negli studi cinematografici di Cinecittà come baristi in un punto ristoro, erano poi passati alle dipendenze dell'impresa subentrata nella gestione dell'appalto. L'impresa uscente avviava nei loro confronti la procedura di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, indicato come soppressione del posto di lavoro del cosiddetto "bar centrale". I lavoratori agivano chiedendo, in via principale, la nullità del licenziamento per illiceità del motivo o frode alla legge e, in subordine, il riconoscimento della violazione della clausola sociale del CCNL turismo relativa ai cambi di appalto, con conseguente diritto all'assunzione da parte dell'impresa subentrante. Il Tribunale rigettava la domanda principale ma accoglieva quella subordinata, e la Corte d'appello confermava la decisione ritenendo che il licenziamento non fosse sorretto da una reale soppressione del posto, che il "bar centrale" fosse rimasto operativo fino all'ultimo giorno dell'appalto e che la cessazione del rapporto dovesse coordinarsi con la clausola di salvaguardia del CCNL; escludeva inoltre che il trasferimento d'azienda fosse decisivo. L'impresa subentrante ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) sosteneva che il rapporto si fosse estinto retroattivamente alla data di avvio della procedura conciliativa, sicché al subentro nell'appalto i lavoratori non sarebbero più stati dipendenti dell'impresa uscente; 2) denunciava ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe deciso su una domanda non proposta; 3) deduceva l'assenza di una tempestiva impugnazione del licenziamento nei termini di legge nei confronti della datrice originaria; 4) contestava la liquidazione del danno in tutte le retribuzioni perse dal subentro in poi e invocava la compensazione con la NASpI. Nel corso del giudizio di legittimità uno dei controricorrenti aderiva a una rinuncia al ricorso, con estinzione limitata al rapporto processuale con lui.

La decisione

La Corte dichiara estinto il giudizio solo nei rapporti tra la ricorrente e uno dei controricorrenti per intervenuta rinuncia al ricorso accettata. Per il resto rigetta integralmente il ricorso. La Corte afferma che la retroattività del licenziamento ex art. 1, co. 41, L. n. 92/2012 opera solo sul piano della rilevanza giuridica dell'atto, non già sull'effetto estintivo del rapporto, che permane fino all'ultimo giorno di prestazione lavorativa; pertanto, alla data del subentro nell'appalto i lavoratori erano ancora in forza all'impresa uscente e correttamente operava la clausola sociale del CCNL. Dichiara inammissibili i motivi relativi all'ultrapetizione e alla mancata impugnazione nei termini, sia per difetto di specifica deduzione in appello sia per la preclusione da doppia conforme. Ritiene infondato il motivo sul danno, osservando che non vi è differenza ontologica tra il danno da licenziamento illegittimo e quello derivante dalla mancata instaurazione del rapporto in violazione della clausola sociale, e che la compensatio lucri cum damno con la NASpI non è riconoscibile nei termini invocati. Condanna la ricorrente alle spese di legittimità nei confronti degli altri controricorrenti e dà atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 604/1966

    richiamato come base della procedura conciliativa preventiva al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

  • art. 1, co. 40, L. n. 92/2012

    richiamato insieme al comma 41 sulla procedura e sugli effetti del licenziamento intimato all'esito del tentativo conciliativo.

  • art. 1, co. 41, L. n. 92/2012

    la retroattività del licenziamento ha solo rilevanza giuridica dell'atto, non comporta l'estinzione del rapporto alla data di avvio della procedura; l'effetto estintivo si produce quando cessa la prestazione lavorativa.

  • art. 335 CCNL turismo

    la clausola sociale di cambio appalto si applica ai lavoratori ancora in forza all'atto del subentro, anche se il licenziamento sia stato avviato prima con effetto giuridico retrodatato.

  • art. 18, co. 7, L. n. 300/1970

    richiamato per la tutela conseguente alla ritenuta manifesta insussistenza del fatto posto a base del giustificato motivo oggettivo.

  • art. 2112 c.c.

    evocato in appello come possibile trasferimento d'azienda, ma ritenuto superfluo da esaminare ai fini della decisione finale.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione è stata dichiarata inammissibile perché non specificamente dedotta nei gradi di merito ed era comunque convertita in motivo di gravame.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato per il principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione e per la sanatoria in mancanza di specifica censura in appello.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    richiamato nel motivo sul termine di impugnazione del licenziamento, poi dichiarato inammissibile.

  • art. 1, co. 48, L. n. 92/2012

    richiamato in tema di rito speciale di impugnazione del licenziamento, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per la preclusione derivante dalla doppia conforme sulle questioni di fatto e di merito.

  • art. 1223 c.c.

    la Corte esclude la violazione, ritenendo risarcibili le retribuzioni perse come conseguenza immediata e diretta della mancata assunzione dovuta alla clausola sociale.

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio processuale.

Massime di principio

  • Nel cambio di appalto, la clausola sociale tutela i lavoratori che risultino ancora in forza al momento del subentro; la retrodatazione giuridica del licenziamento disposta per la procedura conciliativa non anticipa di per sé l'effetto estintivo del rapporto, se la prestazione lavorativa è proseguita fino a una data successiva.
  • Quando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è intimato in un contesto di cessazione di appalto, la reale soppressione del posto deve essere autonoma e logicamente antecedente alla cessazione dell'appalto; in difetto, la tutela del lavoratore può discendere dalla violazione della clausola sociale o dalla insussistenza del fatto posto a base del recesso.
  • I vizi della sentenza di primo grado o degli atti processuali anteriori si convertono in motivi di impugnazione e devono essere dedotti nel grado di appello; se non vengono specificamente censurati, si sanano e non possono essere riesaminati in cassazione.
  • In presenza di doppia conforme, le censure che investono accertamenti di fatto già condivisi nei due gradi di merito restano precluse in cassazione nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • Ai fini del risarcimento del danno da illegittima cessazione del rapporto o da mancata assunzione dovuta alla clausola sociale, le retribuzioni perdute possono costituire il parametro del pregiudizio risarcibile, mentre la detrazione di emolumenti sostitutivi come la NASpI non è automaticamente dovuta nei termini invocati dalla parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàGiudicatoCompensatio lucri cum damno

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