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Sentenza

Sentenza del 07/10/2015 n. 20064 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella notificata il 12 maggio 2006 per IVA, IRAP e IRPEG, oltre a sanzioni e interessi, derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2001 relativa al periodo d’imposta 2000. La società sosteneva che la pretesa fosse stata definita aderendo al condono previsto dall’art. 9-bis della legge n. 289/2002; la Commissione tributaria regionale aveva inoltre rilevato incidentalmente la tardività della notifica. L’Agenzia ha contestato, con tre motivi, sia la ritenuta decadenza sia l’insufficienza della motivazione e l’erronea applicazione del condono: secondo l’Ufficio, il pagamento a saldo non sanava gli autonomi omessi o tardivi versamenti degli acconti e, per l’IVA, il condono non poteva escludere sanzioni incompatibili con il diritto dell’Unione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e rinviato ad altra sezione della stessa Commissione, anche per la regolazione delle spese. Ha escluso la decadenza: per la dichiarazione presentata nel 2001, relativa al 2000, il termine applicabile scadeva il 31 dicembre 2006, quindi la notifica del 12 maggio 2006 era tempestiva. Ha inoltre stabilito che l’art. 9-bis della legge n. 289/2002 va disapplicato, per la parte relativa all’IVA, nella misura in cui consente di evitare le sanzioni per omesso o tardivo versamento. Per IRAP e IRPEG, la sentenza regionale non aveva esaminato adeguatamente le deduzioni dell’Ufficio sugli acconti non versati o versati in ritardo: la questione è stata quindi rimessa al giudice di rinvio per un nuovo esame. La Cassazione non ha definito nel merito l’importo effettivamente dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25, come modificato dal D.L. n. 106/2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla legge n. 156/2005

    In tale secondo caso, che è quello che riguarda l'odierno giudizio, le cartelle relative alle dichiarazioni presentate entro gli anni 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 e 1996 e liquidate ex art. 36 bis, devono essere (o devono essere state) notificate, rispettivamente, entro gli anni 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 e 2001.

    Per le cartelle da liquidazione automatizzata relative a dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, il termine transitorio è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nel caso concreto, la cartella relativa alla dichiarazione presentata nel 2001 poteva essere notificata fino al 31 dicembre 2006.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    In tale secondo caso, che è quello che riguarda l'odierno giudizio, le cartelle relative alle dichiarazioni presentate entro gli anni 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 e 1996 e liquidate ex art. 36 bis, devono essere (o devono essere state) notificate, rispettivamente, entro gli anni 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 e 2001.

    La disciplina transitoria dei termini di notifica esaminata dalla Corte si applica alle cartelle relative a somme risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-bis.

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis, in rapporto alla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio

    Tale incompatibilità riguarda, quindi, anche la definizione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, il quale, pertanto, nella parte in cui consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell'Iva, deve essere disapplicato per contrasto con la sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

    Il condono nazionale non può essere applicato per escludere le sanzioni connesse all’omesso o tardivo versamento dell’IVA, quando ciò comporti una rinuncia generale o indiscriminata alla corretta riscossione dell’imposta in contrasto con il diritto dell’Unione.

  • Articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio

    La sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, secondo la quale la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli articoli 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'I.V.A., per avere previsto, con la L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8 e 9, una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili compiute nel corso di una serie di periodi di imposta, così pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, ha una portata generale.

    Le disposizioni della direttiva richiedono la corretta applicazione e riscossione dell’IVA; sono incompatibili con misure nazionali che rinuncino in modo generale e indiscriminato all’accertamento o al pagamento dell’imposta. La Corte applica il principio anche alle sanzioni nazionali connesse agli obblighi di dichiarazione e pagamento.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13

    Manca in sentenza, con riferimento alla pretesa concernente Irap ed Irpeg, compiuto riferimento alle deduzioni svolte dall'ufficio in appello, stralcio del quale è allegato in ricorso, in ordine agli omessi versamenti degli acconti dovuti, di guisa che, secondo l'ufficio, la dichiarazione integrativa, riferendosi alle sole somme dovute a saldo, non era idonea ad elidere la violazione consistente nel tardivo versamento di parte di quanto dovuto, sanzionata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13.

    Il tardivo versamento di somme dovute, compresi gli acconti secondo la questione rimessa al giudice di rinvio, costituisce una violazione sanzionabile autonomamente; il pagamento del saldo indicato nella dichiarazione integrativa non elimina necessariamente tale violazione.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ha esaminato le censure di violazione o falsa applicazione di legge e di insufficienza della motivazione proposte dall’Agenzia. Il ricorso è stato accolto e la decisione impugnata cassata, con rinvio per il nuovo esame delle questioni di merito non adeguatamente trattate.

Massime di principio

  • Per le cartelle derivanti dalla liquidazione automatizzata di dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, va verificato il termine transitorio quinquennale: la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Il termine concretamente applicabile dipende quindi dall’anno di presentazione, non soltanto dall’anno d’imposta.
  • Un condono nazionale non può essere invocato per cancellare sanzioni IVA relative a omessi o tardivi versamenti quando produca una rinuncia generale o indiscriminata alla riscossione, in contrasto con il diritto dell’Unione.
  • Il pagamento del saldo o la presentazione di una dichiarazione integrativa non escludono automaticamente le conseguenze degli autonomi ritardi o omissioni nel versamento degli acconti. Occorre verificare quali importi e violazioni siano stati effettivamente regolarizzati.
  • Il giudice deve esaminare le specifiche deduzioni dell’Ufficio sulle violazioni e sui pagamenti; se la decisione non affronta tali questioni in modo adeguato, la Cassazione può cassarla con rinvio senza decidere direttamente l’importo dovuto.

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